Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Il regolamento europeo sull'integrità e la trasparenza dei mercati dell´energia (REMIT) alla prova dei fatti (di Eugenio Bruti Liberati , Francesco Sclafani , Luigi Arturo Bianchi, Ilaria Cera , Alfredo Marra , Federico Luiso)


In data 29 novembre 2016 si è svolto a Milano, organizzato dall’Associazione italiana di diritto dell’energia (AIDEN), e con la sponsorizzazione di A2A Spa, un workshop dedicato all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso. I contributi di seguito raccolti costituiscono la sintesi di parte significativa degli interventi dei relatori.

  

SOMMARIO:

Introduzione - La manipolazione dei mercati energetici all'ingrosso - L'insider trading e gli obblighi di disclosure disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1227/2011 - Le funzioni e i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione. I profili procedimentali - Regolamento europeo REMIT: la prassi italiana nell'esercizio del potere di vigilanza - NOTE


Introduzione

Eugenio Bruti Liberati Dopo diversi anni di gestazione, con l’emanazione del Regolamento di esecuzione del dicembre 2014, il sistema REMIT è divenuto pienamente operativo, e in tutta Europa le Autorità nazionali di regolazione hanno cominciato ad avviare e talora a concludere procedimenti che danno attuazione alla relativa normativa. È quindi divenuto urgente analizzare i non semplici problemi giuridici che il Regolamento REMIT pone e che gli atti attuativi ed esplicativi della Commissione Europea e dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell’energia (ACER) hanno chiarito solo in parte. Ricordo che il REMIT ha due obiettivi fondamentali: promuovere la massima trasparenza possibile dei mercati dell’energia all’ingrosso e prevenire e reprimere gli abusi realizzati negli stessi mercati attraverso l’utilizzo improprio di informazioni privilegiate oppure mediante condotte di manipolazione dei prezzi. I cardini della disciplina e gli strumenti con cui il legislatore europeo ha inteso realizzare quegli obiettivi appaiono riassumibili nei termini che seguono. Da un lato, vi sono i divieti e gli obblighi imposti agli operatori: due divieti di carattere generale – il divieto di abuso di informazioni privilegiate (cioè di insider trading) e quello di manipolazione dei mercati – e gli obblighi, assai stringenti, di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui dispongono. Dall’altro, è stato creato un sistema, strutturato a livello europeo, di monitoraggio costante sui mercati dell’energia all’ingrosso, che vede al suo vertice l’ACER e che si realizza anche attraverso un Registro degli operatori e delle operazioni che gli stessi pongono in essere; e sono stati inoltre attribuiti alle autorità nazionali di regolazione poteri penetranti di indagine, di interdizione e di sanzione per scoprire e punire gli illeciti REMIT. Si tratta di strumenti che rinviano in larga misura ad istituti da tempo presenti nella disciplina di altri settori, e in particolare in quella dei mercati mobiliari. Del resto, il Regolamento REMIT nasce dichiaratamente come una specificazione e un adattamento al settore dell’energia della disciplina generale sul market abuse adottata in sede europea nel 2003 (e recentemente revisionata con il Regolamento n. [continua ..]


La manipolazione dei mercati energetici all'ingrosso

Francesco Sclafani 1. Il Remit dedica alla manipolazione del mercato una norma dal contenuto lapidario, l’art.5: “È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso”. Si tratta di una disposizione che, oltre a dire tutto e niente, esprime, a prima vista, il principio fondamentale che sta alla base di qualsiasi norma antitrust, ovvero che il funzionamento del libero mercato non deve essere alterato o manomesso dalle imprese attraverso condotte artificiose, perché gli illeciti antitrust che siamo abituati a conoscere (cartelli, pratiche concordate e abusi di posizione dominante) altro non sono – in buona sostanza – che manomissioni del mercato. V’è poi una seconda norma del Remit, l’art. 13, da cui si desumono due dati rilevanti per cercare di dare una configurazione a questo illecito: a) la manipolazione del mercato rientra nella più ampia nozione di abuso di mercato assieme all’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading); b) la vigilanza e la repressione di entrambi tali illeciti sono affidate alle autorità nazionali di regolamentazione e non alle autorità antitrust. Anche l’espressione “abuso di mercato”, di cui la manipolazione è una specie, ci richiama alla mente una nozione antitrust – l’abuso di posizione dominante – della quale costituisce un’evoluzione nata nei mercati finanziari che, essendo caratterizzati da una forte liquidità, sono esposti al rischio di condotte individuali anticoncorrenziali anche ad opera di operatori non dominanti. Negli ultimi anni la Commissione e la Corte di giustizia UE hanno esteso molto il raggio di azione dell’abuso di posizione dominante fino a comprendere anche le condotte rivolte a manipolare il processo, o la regolazione, o il procedimento amministrativo; quindi ormai anche l’abuso dei diritti fondamentali, come il diritto di azione e di partecipazione nel procedimento amministrativo, può costituire un illecito antitrust. Tuttavia, si tratta pur sempre di un illecito che trova il suo presupposto nello strapotere di mercato derivante da una posizione di dominanza. L’abuso di mercato invece prescinde da una posizione dominante e quindi rappresenta una nuova frontiera basata sul superamento della dominanza come necessario [continua ..]


L'insider trading e gli obblighi di disclosure disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1227/2011

Luigi Arturo Bianchi-Ilaria Cera 1. Il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (“Remit”) si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso (art. 1(2)). La Remit stabilisce inter alia regole volte a vietare abusi di mercato, ad esempio attraverso (i) le fattispecie di insider trading (art. 3); (ii) di market manipulation (art. 5); (iii) i poteri di monitoring dell’Agency for the Cooperation of Energy Regulators (“Acer”) e delle National Regulatory Authorities (“NRA”) (art. 7) e la raccolta di dati mediante iscrizione in un apposito registro delle operazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso (c.d. reporting) (art. 8); (iv) l’obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate (art. 4); e (v) l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, salvo che il fatto costituisca reato (art. 22, commi 4 – 8, Legge 30 ottobre 2014, n. 161). In via preliminare deve rammentarsi che, in forza di quanto prevedono gli artt. 1(2) e 2, n. 4, le disposizioni della Remit si applicano, indipendentemente dal luogo e dalla modalità, alle negoziazioni di prodotti energetici all’ingrosso aventi ad oggetto energia elettrica o gas naturale. Esempi di tali negoziazioni possono essere costituiti da (a) contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, qualora la consegna degli stessi avvenga nell’Unione Europea; (b) derivati riguardanti l’energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell’Unione Europea; e (c) contratti e derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione Europea. Si noti che non sono qualificabili come prodotti energetici all’ingrosso e, pertanto, non costituiscono oggetto delle previsioni della Remit, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali, per tali ultimi intendendosi i clienti che acquistano elettricità o gas naturale per uso proprio. Nondimeno, deve parimenti sottolinearsi che detti contratti ricadono nella definizione di prodotti energetici all’ingrosso qualora destinati [continua ..]


Le funzioni e i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione. I profili procedimentali

Alfredo Marra La disamina delle funzioni, dei poteri e dei relativi procedimenti che il RegolamentoREMIT pone in capo alle autorità nazionali di regolamentazione richiede di chiarire in via preliminare il contesto in cui nasce questo Regolamento. Com’è noto, le procedure che hanno portato all’adozione di REMIT sono state avviate dalla Commissione europea nel dicembre 2007, ossia in un momento in cui le istituzioni europee, come reazione alla crisi economica, avviano una progressiva espansione della legislazione nel settore degli strumenti finanziari. Si assiste in particolare a un rafforzamento della vigilanza e dei controlli sui mercati e tale rafforzamento interessa, sia pure di riflesso, anche i mercati energetici, dal momento che tra gli strumenti finanziari rientrano anche categorie contrattuali proprie dei mercati dell’energia (contratti derivati su merci) che erano tuttavia rimaste escluse dall’applicazione della disciplina generale sugli abusi di mercato (direttiva n. 6/2003 c.d. MAD, Market Abuse Directive). In particolare, REMIT nasce per “creare nella legislazione relativa al settore dell’energia un quadro di base contro gli abusi di mercato per tutti i prodotti dell’elettricità e del gas che non ricadono nella direttiva sugli abusi di mercato” [1]. Dunque, una finalità molto chiara e, se si vuole, anche molto circoscritta, ossia quella di colmare una lacuna normativa nella disciplina degli abusi di mercato che, per ragioni diverse, non comprendeva i prodotti dei mercati energetici. Questa rafforzamento della vigilanza e dei controlli sui mercati rileva, peraltro, anche da un altro punto di vista, dal momento che esso determina altresì un profondo cambiamento dal punto di vista dell’organizzazione. Si realizza, infatti, quella che in dottrina (Torchia) è stata definita “l’evolu­zione da un sistema di regolazione composita, entro il quale i regolatori nazionali e la Commissione interagivano strettamente, mantenendo però ferma la distinzione di attribuzioni e la divisione delle competenze, ad un sistema di regolazione integrata, nel quale si supera il sistema duale e si crea un centro di imputazione unitaria della regolazione europea di settore”. Nei mercati energetici, tuttavia, a differenza di quello che accade in altri settori della regolazione europea [continua ..]


Regolamento europeo REMIT: la prassi italiana nell'esercizio del potere di vigilanza

Federico Luiso Tra il 2015 e il 2016 sono divenute operative le misure di vigilanza dei mercati energetici all’ingrosso definite del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (Regulationon Energy Market Integrity and Transparency, di seguito: REMIT). Nonostante il REMIT sia in vigore dal 2011, solo a seguito dell’adozione del regolamento esecutivo della Commissione Europea n. 1348/2014 (noto tra gli addetti al settore col nome di Implementing Acts), sono state definite le regole e i tempi per la sua attuazione. Il REMIT nasce con le stesse finalità e gli stessi obiettivi di altri regolamenti europei che hanno ad oggetto la vigilanza dei mercati [3]: uno stretto controllo delle transazioni eseguite sui mercati – in questo caso quelli energetici – e il contrasto ai comportamenti abusivi e manipolativi degli stessi. In estrema sintesi, il REMIT: stabilisce due divieti – il divieto di abuso delle “informazioni privilegiate”, meglio conosciuto comeinsider trading e il divieto di manipolazione del mercato – e l’obbligo di rendere pubbliche le “informazioni privilegiate”; affida all’Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori dell’e­nergia (ACER) il compito di monitorare il funzionamento dei mercati all’in­grosso di energia elettrica e gas naturale, individuando eventuali transazioni “sospette”; attribuisce alle Autorità nazionali di regolazione dell’energia (NationalRegulation Authorities, NRA) i poteri di indagine e di enforcement necessari alla verifica del rispetto delle disposizioni del regolamento; demanda a ciascun Paese Membro la definizione della disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento accertate dalle Autorità nazionali. In attuazione del REMIT, l’Italia, con la legge n. 161/2014 (art. 22), ha attribuito all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) i poteri di indagine e di enforcement previsti dal regolamento e il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non rispettano i divieti e gli obblighi disposti dal regolamento medesimo. In applicazione delREMIT, l’ACER ha messo in piedi un complesso sistema di monitoraggio delle operazioni compiute sui mercati energetici all’in­grosso [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016