Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

La Banking Union: un progetto in fieri (di Concetta Brescia Morra)


Articoli Correlati: progetto in fieri - Banking Union

     

SOMMARIO:

1. - NOTE


1.

Sono passati cinque anni – era il giugno del 2012 – dall’annuncio trionfante della Commissione europea sul raggiungimento dell’accordo sulla Banking Union e già si sono accumulate critiche di giuristi, economisti e politici. Alcuni sostengono che il progetto non è stato completato come promesso in origine; in particolare, manca un sistema unico di assicurazione dei depositi. Altri sostengono che le difficoltà applicative rendono evidenti le debolezze del progetto. A sostegno di quest’ultima tesi, alcuni commentatori affermano che la gestione della crisi delle banche venete in difficoltà da parte dello Stato italiano abbia violato, nel luglio del 2017, lo spirito delle disposizioni contenute nella Banking Resolution directive, approvata solo nel 2014, minando la credibilità della Banking Union. La Banking Union (di seguito BU) è un tema difficile da commentare usando i toni del bianco o del nero. Essa si presta a una lettura in chiaroscuro. L’entusiasmo del 2012 era giustificato per lo straordinario progresso che essa produce nel processo d’integrazione europea. D’altro canto, non si può sottacere che le difficoltà di applicazione di un impianto istituzionale così innovativo, soprattutto sul piano del diritto, possono condurre in concreto a incertezze e rallentamenti. Per fondare queste considerazioni sui fatti è necessario ricordare brevemente i punti principali dell’accordo del 2012 e lo stato di attuazione del progetto. I punti principali, meglio noti come i tre pilastri dell’accordo, riguardano la creazione di un meccanismo unico di vigilanza (Single Supervisory Mechanism) sulle banche dei paesi dell’a­rea dell’euro, un meccanismo unico per la risoluzione (Single Resolution Mechanism) delle banche dei paesi dell’area dell’euro, un sistema armonizzato di schemi di assicurazione dei depositi. Il primo pilastro, il Single Supervisory Mechanism (SSM), è stato varato in tempi brevi. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 attribuisce alla BCE compiti di vigilanza prudenziale sulle banche dell’area dell’euro (e degli altri Stati membri che intendano aderire) e stabilisce i modi di funzionamento del SSM. La supervisione europea ha preso avvio ufficialmente il 4 [continua ..]


NOTE