Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Il collezionista e lo storico. Uno scritto inedito di Nicola Bassi sull'evoluzione del diritto dell´energia (di Bruno Tonoletti)


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SOMMARIO:

1. Le circostanze della composizione del lavoro - 2. Il diritto come esperienza e la funzione critica della ricostruzione storica - 3. I principi costruttivi della trattazione - 4. Esemplificazione attraverso alcuni estratti del lavoro - 5. Il senso dell'interrogazione storica: necessità di una politica e­nergetica e limiti del liberalismo economico - NOTE


1. Le circostanze della composizione del lavoro

Nicola Bassi ha lasciato incompiuta l’opera di redazione di un trattato sul­l’e­nergia, che era stato incaricato di redigere per il «Sistema del diritto amministrativo italiano», edito da Giappichelli a cura di F.G. Scoca, F.A. Roversi Monaco e G. Morbidelli. Prima della sua scomparsa, aveva fatto in tempo a completare il secondo capitolo, intitolato «Evoluzione storica della disciplina giuridica delle energie» e il terzo capitolo, intitolato «Fonti e organizzazione» [1]. Si tratta di testi finiti, ma che presumibilmente avrebbero dovuto essere ancora rimaneggiati in vista della composizione dell’intero volume. Soprattutto, il corposo e denso capitolo storico era destinato ad alleggerirsi notevolmente, per lasciare maggior spazio all’analisi della disciplina vigente, ed invece è sopravvissuto al suo autore nella forma corrispondente all’impulso e al desiderio che l’avevano originariamente prodotto. In tal senso, si tratta di un lascito felice, cui spero in queste righe di rendere giustizia. L’inserimento in un trattato di diritto positivo sull’energia di un capitolo sul­l’evoluzione storica della disciplina non era affatto scontato. La liberalizzazione del mercato dell’energia alla fine degli anni novanta del secolo scorso ha rappresentato una discontinuità di portata tale da generare l’impressione di un nuovo inizio, rispetto al quale finivano per apparire irrilevanti i percorsi seguiti fino a quel momento dal diritto previgente [2]. Riannodare i fili di un passato ormai percepito come remoto è stata, quindi, una scelta coraggiosa sia sotto il profilo teorico sia sotto quello espositivo. Questa scelta ha però avuto prima di tutto una dimensione personale, di cui sono stato testimone e che mi sembra importante ricordare non solo perché illumina il profilo umano dello studioso, ma anche perché consente di meglio apprezzare il significato dell’impostazione da lui data al lavoro qui in commento. Avendo una frequentazione quotidiana, ci scambiavamo spesso anche idee sui rispettivi temi di ricerca e le nostre conversazioni finivano invariabilmente per ruotare attorno all’importanza dell’elemento storico nel diritto. Lui si era laureato in storia del diritto italiano ed anche se poi si era dedicato al diritto amministrativo, la sua prima formazione segnava profondamente lo [continua ..]


2. Il diritto come esperienza e la funzione critica della ricostruzione storica

L’acuto senso storico, unito alla diretta conoscenza pratica delle tensioni generate dalla transizione tra il vecchio e il nuovo assetto del diritto dell’e­ner­gia, avevano con tutta probabilità immunizzato Nicola dal comune errore prospettico consistente nel concepire la liberalizzazione come una cesura capace di consegnare irrimediabilmente al passato l’esperienza giuridica precedente. È in questo punto che l’impulso del collezionista si saldava in lui con la visione dello storico. Non mi riferisco soltanto alla sensibilità per la lunga durata [5], evidente già nella scelta espositiva di incuneare il capitolo sull’evoluzione storica tra la trattazione teorica del «problema del diritto dell’energia» e «la parte più strettamente di diritto positivo». Ciò che più colpisce è la forza del gesto teorico di recuperare il passato per l’interpretazione del presente. Analogamente al Fuchs di Benjamin, l’impulso del collezionista scaturiva in Nicola dalla «sua sensibilità, più o meno chiara, per la situazione storica in cui si vedeva gettato (...) Le sue collezioni sono la risposta dell’uomo pratico alle aporie della teoria» [6]. Il diritto dell’energia si trova attualmente in una situazione contraddittoria, perché, con le liberalizzazioni, il regime di mercato è stato caricato della virtù di risolvere problemi di interesse generale che in realtà sono provocati proprio dal funzionamento della logica di mercato e che il mercato lasciato a se stesso, se anche funzionasse in maniera “perfettamente ottimale”, potrebbe risolvere soltanto nel lungo periodo e con costi sociali difficilmente sopportabili. Sul piano teorico, questa contraddizione produce un’aporia, perché la teoria del mercato liberalizzato suppone che il mercato, opportunamente regolato, sia in grado di produrre un coordinamento delle iniziative individuali tale da garantire un sicuro approvvigionamento, a prezzi contenuti, dell’energia necessaria a soddisfare tutti i fabbisogni. La pianificazione non è semplicemente assente da questa teoria, ma è da essa rifiutata a priori e bollata come “dirigismo”. Così i rilevantissimi problemi di pianificazione dell’energia finiscono per risultare invisibili se si indossano gli [continua ..]


3. I principi costruttivi della trattazione

La ricostruzione degli sviluppi del diritto dell’energia è amplissima e minuziosa, completa di tutti i riferimenti che definiscono il quadro giuridico dei vari aspetti trattati, dalla legge di unificazione amministrativa del 1865 alla vigilia delle liberalizzazioni comunitarie. La materia è divisa in due grandi partizioni: l’«approvvigionamento delle risorse energetiche primarie», da una parte, e la «produzione e commercializzazione dei prodotti energetici», dall’altra. Nella prima parte vengono trattati gli aspetti relativi alle condizioni di appropriazione e di sfruttamento delle risorse energetiche: le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice; i limiti allo sfruttamento delle risorse forestali per usi energetici; le risorse energetiche del sottosuolo (carbone, gas naturale, petrolio, risorse geotermiche e uranio). Nella seconda parte vengono trattati gli aspetti che riguardano i mercati del carbone, del gas naturale (somministrazione ai piccoli e medi consumatori; trasporto e vendita ai grandi consumatori; regime dei prezzi), dei prodotti petroliferi (raffinazione; depositi, serbatori e oleodotti; distribuzione per esigenze di autotrazione; gas di petrolio liquefatti; regime dei prezzi), dell’energia elettrica (prima e dopo la nazionalizzazione, fino alla parentesi nucleare, alla crisi petrolifera e alle prime riaperture del mercato elettrico italiano). Solo apparentemente la trattazione si presenta come una mera descrizione della disciplina normativa nelle sue varie modificazioni e stratificazioni. Come scrive E.H. Carr, «secondo l’immagine che il senso comune ha della storia, vi sono alcuni fatti fondamentali, identici per tutti gli storici, che formano, per così dire, la spina dorsale della storia», ma «la scelta di questi fatti fondamentali dipende non già da una qualità intrinseca dei fatti stessi, ma da una decisione a priori dello storico [...] I fatti parlano soltanto quando lo storico li fa parlare: è lui a decidere quali fatti debbano essere presi in considerazione, in quale ordine e in quale contesto [...] L’esser considerato o meno un fatto storico dipende, quindi, da un problema di interpretazione» [11]. Sottilmente, direi quasi umil­mente, Nicola cerca di far parlare il materiale che ha dispiegato davanti a sé. Non inframmezza l’esposizione con alcun commento, si dedica [continua ..]


4. Esemplificazione attraverso alcuni estratti del lavoro

Sarebbe riduttivo in questa sede riassumere la ricca trattazione contenuta nel lungo e denso capitolo. Tuttavia, mi sembra importante fornire almeno un’e­semplificazione degli aspetti sopra illustrati, mettendo soprattutto in rilievo le scelte relative ai contenuti della ricostruzione storica, da un lato, e ai fili che compongono la trama della narrazione, dall’altro. Riepilogando quanto sopra osservato, l’intervento pubblico è il centro focale di una ricostruzione storica principalmente rivolta a illuminare le condizioni fattuali e alle scelte politiche che hanno determinato l’evoluzione della disciplina giuridica, esposizione resa viva e concreta dall’attenzione per l’oggetto della disciplina, da un lato, e per la prassi degli apparati amministrativi, dall’altro. Le vicende su cui si sofferma lo sguardo dello storico assumono valore paradigmatico e in questo modo riescono ad esprimere un insegnamento, spesso anche un monito, per il tempo presente. Il legame tra il passato e il presente è dato dall’oggetto della disciplina. Le fonti energetiche, la produzione, la distribuzione e il consumo dell’energia sono oggetti che attraversano il tempo, ponendo problemi ricorrenti e confrontabili in termini sia sincronici sia diacronici. Ad esempio, alle origini dello sfruttamento delle acque pubbliche per la pro­du­zione di energia elettrica si verifica una vicenda direttamente confrontabile con quella che ha segnato l’avvio delle politiche di promozione delle fonti rinnovabili imposte dalla direttiva del 2001/77/CE. Entrambe le vicende sono caratterizzate dall’imprevidenza del legislatore, che lascia il campo libero al­l’op­portunismo della speculazione privata, ai cui deleteri effetti fanno fronte gli apparati amministrativi mediante una prassi anticipatrice dell’evoluzione normativa. L’importanza dell’innovazione tecnologica che aveva consentito di utilizzare la forza dell’acqua per la generazione di energia elettrica fu inizialmente sottovalutata dal legislatore, che approvò una legge del tutto inadeguata alle esigenze di disciplina del fenomeno. Infatti, nonostante «gli intensi dibattiti che ne precedettero l’approvazione», la legge n. 2644/1884 non contemplava particolari criteri di scelta in caso di presentazione di più domande fra loro incompatibili sul medesimo corso d’acqua e, dunque, [continua ..]


5. Il senso dell'interrogazione storica: necessità di una politica e­nergetica e limiti del liberalismo economico

L’ultimo paragrafo del capitolo è intitolato «Riflessioni di sintesi». Fino a questo momento il discorso è stato impersonale, rivolto esclusivamente all’e­sposizione del proprio oggetto. Improvvisamente, però, l’Autore passa ora ad esprimersi in prima persona, come per sottolineare che si tratta di una comprensione raggiunta grazie alla propria immersione diretta nella vicenda storica raccontata nelle pagine precedenti: L’intento perseguito con la panoramica storica racchiusa nelle pagine che precedono non è stato solo di fornire alcune informazioni (comunque utili, a parere di chi scrive) sull’evoluzione della disciplina pubblicistica italiana sulle energie, ma anche di individuare l’eventuale esistenza in tale processo di sviluppo di alcuni elementi ricorrenti, capaci in quanto tali di, per un verso, lasciar intravedere la trama strutturale della narrazione svolta e, per l’altro, di fungere da guida per la trattazione di stretto diritto positivo che seguirà. A mio avviso elementi di questo genere in effetti sono facilmente identificabili e provo adesso a illustrarne, sinteticamente e schematicamente, i più importanti (corsivo aggiunto). Leggendo le considerazioni che seguono il brano appena citato si comprende appieno la rilevanza della considerazione storica. Il periodo trattato è ricostruito dall’Autore come una parentesi di diritto pubblico, durante la quale l’intervento diretto dei poteri pubblici nel processo economico è stato pervasivo e costante, che si sviluppa a partire da un estremo liberale e poi alla fine a quell’estremo problematicamente ritorna: Nei suoi esordi, in effetti, la legislazione energetica italiana dovette fronteggiare e cercare di neutralizzare ostacoli e resistenze legate alle ragioni della proprietà privata, autentico principio (pre)giuridico avvertito a quell’epoca (ancora intrisa dell’ideologia liberale) come irrinunciabile [...] Successivamente, e non a caso (per quanto si è detto) a partire dalla prima guerra mondiale, si assistette a una virata, con gli anni sempre più decisa, verso la massimizzazione del perseguimento dell’interesse energetico in quanto tale, affermatosi dopo poco alla stregua di esigenza collettiva tendenzialmente prevalente su qualsiasi altro interesse, pubblico o privato [...] Per effetto dell’avanzata anche in [continua ..]


NOTE