Il saggio analizza la regolazione pubblica del settore del volontariato realizzata con il Codice del Terzo settore. Si sofferma in particolare sulla visione originale dei rapporti tra Stato e cittadino e tra Stato e mercato elaborata dal Codice, valorizzando le organizzazioni spontanee della società civile. Analizza poi il contrappeso di tale visione, che consiste nella sottoposizione a una disciplina pubblicistica più intensa del sistema.
Parole chiave: Terzo settore – Volontariato – Formazioni sociali – Regolazione pubblica.
The essay analyses the public regulation of the volunteering system achieved with the “Italian Code of the third sector”. It dwells in particular on the innovative vision of the relationship between the State and the citizen and between the State and the market, elaborated by the Code by enhancing the spontaneous organizations of civil society. It then analyses the counterbalance of this vision, which consists in subjecting the system to a more intense public regulation.
Keywords: Third sector – Volunteering – Social formations – Public regulation.
«Art. 1
Finalità ed oggetto
1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
Art. 2
Principi generali
1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».
Estratto: d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
1. La regolazione pubblica del Terzo settore tra Stato, mercato e formazioni sociali - NOTE
Per introdurre il tema dei profili pubblicistici del Codice del Terzo settore approvato con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 [1] conviene partire da una considerazione generale. Il Codice rappresenta il punto di arrivo di una evoluzione molto lunga che ha portato ad acquisire la consapevolezza che nei rapporti tra Stato e individuo, da un lato, e nei rapporti tra Stato e mercato, dall’altro, è presente un terzo elemento che va considerato come un fattore positivo di temperamento del ruolo dominante e degli eccessi sia dello Stato sia del mercato [2]. Quanto ai rapporti tra Stato e individuo, fin dall’Ottocento, la nostra cultura giuridica giuspubblicistica ha avuto un’impostazione essenzialmente statalista, con una propensione innata a giustificare l’intrusione nelle libertà private (anche in campo economico), e individualista, volta a dar rilevanza esclusivamente al rapporto tra l’individuo e lo Stato, disconoscendo le formazioni intermedie che si sviluppano spontaneamente nella società civile. E questo in reazione all’esperienza storica antecedente alla Rivoluzione francese, allorché i corpi intermedi (ceti, corporazioni, ecc.), con le loro prerogative e privilegi, costituivano un ostacolo all’unitarietà dell’ordinamento e alla sovranità dello Stato [3]. Emblematica fu in particolare la legge Crispi 17 luglio 1890, n. 6972 [4] sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (cosiddette Opere pie) che intervenne a gettare un mantello pubblicistico su tutte le organizzazioni private (fondazioni e associazioni), spesso promosse da istituzioni religiose, esercenti attività nell’interesse della comunità (gestione di ospedali, orfanatrofi, ecc.). La legge Crispi, ispirata a una concezione autoritaria – condizionata anche dai rapporti tesi tra Stato e Chiesa inaspriti in conseguenza dell’unificazione nazionale – impose modelli organizzativi standardizzati e introdusse controlli penetranti di legittimità e di merito. I corpi intermedi, più che concepiti come un fattore positivo nella società, ma anche nell’economia, erano dunque tutt’al più tollerati o visti con sospetto, tanto da dover essere fortemente controllati dallo Stato. Gli sviluppi successivi, specie dopo la svolta operata dalla Costituzione del 1948 che pone l’enfasi sulle “formazioni sociali” (art. [continua ..]