1. Introduzione - 2. Il nuovo Market design - 3. Profili di criticità - 4. Le prospettive - 5. Considerazioni conclusive - NOTE
Il drammatico aumento dei prezzi dell’elettricità che è seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 e al conseguente taglio delle forniture di gas all’Europa, ha evidenziato la necessità di superare le attuali inefficienze del sistema di formazione dei prezzi nel mercato elettrico, basato com’è noto sul sistema dell’ordine di merito [1]. Nel maggio 2022, la Commissione ha presentato il piano REPowerEU [2], volto ad eliminare gradualmente le importazioni russe di combustibili fossili, diversificare le forniture, aumentare il risparmio energetico e accelerare la transizione verso l’energia pulita [3]. L’Unione europea ha poi adottato misure volte ad allentare la disciplina in materia di aiuti di Stato [4], a favorire lo stoccaggio del gas [5], a ridurre della domanda di gas [6] e di elettricità [7] a rendere più rapidi i processi di autorizzazione delle energie rinnovabili [8] e regimi di limitazione dei prezzi per evitare utili straordinari sui mercati del gas e dell’elettricità [9]. Questi interventi hanno aiutato gli Stati membri a fronteggiare le conseguenze immediate della crisi energetica. La crisi ha però reso evidente la necessità di ulteriori misure, idonee garantire i cittadini e le imprese contro i rischi di oscillazione dei prezzi dell’energia. Per tale motivo la presidente della Commissione europea, nel discorso sullo stato dell’Unione del 2022, ha annunciato la necessità di una riforma radicale del mercato dell’energia elettrica. In questa prospettiva, la Commissione ha presentato il 14 marzo 2023 una proposta per un nuovo market design elettrico. La proposta, che mira a proteggere i consumatori dagli shock esterni dei prezzi e a garantire agli operatori segnali di prezzo a lungo termine che possano favorire gli investimenti nelle energie rinnovabili, è volta ad apportare varie modifiche al quadro normativo dell’Unione europea relativo all’assetto del mercato elettrico, attraverso due regolamenti [10] che modificano varie disposizioni del Regolamento sul mercato elettrico [11], del Regolamento ACER [12], della direttiva sul mercato elettrico [13] e della direttiva sulle energie rinnovabili [14]. Il nuovo market design realizza davvero quella riforma radicale dell’assetto del mercato [continua ..]
Per superare le attuali inefficienze del mercato elettrico, la riforma del market design confida principalmente sull’incentivazione di strumenti contrattuali a lungo termine, volti a favorire il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia e a garantire una maggiore stabilità di prezzi, necessaria per tutelare famiglie e imprese e per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Un ruolo centrale è affidato ai contratti bidirezionali per differenza (CfD) che, in prospettiva, saranno gli unici meccanismi per il supporto diretto ai prezzi delle energie rinnovabili nell’Unione europea. I CfD sono contratti finanziari stipulati tra un soggetto pubblico e un produttore di energie rinnovabili, che offrono una remunerazione garantita per un lungo periodo di tempo, generalmente 15-20 anni. I CfD sono assegnati attraverso procedure di gara indette per soddisfare una determinata quantità di energia rinnovabile e attribuiscono al detentore il diritto di cedere l’energia rinnovabile ad un prezzo predefinito Il prezzo di esercizio o strike price). Nei periodi in cui il prezzo di mercato (o prezzo di riferimento) è inferiore allo strike price, i detentori di CfD ricevono dallo stato la differenza tra i due prezzi. Nei periodi in cui il prezzo riferimento è superiore allo strike price, i detentori di CfD devono invece restituire agli utenti la differenza tra i due prezzi. I CfD, garantendo la certezza dei prezzi di cessione dell’energia, potranno favorire la concessione dei finanziamenti necessari alla realizzazione di nuove centrali “pulite”. Il ricorso a contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA) può rivelarsi conveniente sia per i produttori di energie rinnovabili, che cercano la stabilità dei ricavi, sia per i grandi utilizzatori di energia, che hanno interesse ad evitare il rischio di oscillazione dei prezzi. Nonostante una crescita del volume del PPA nel 2021, il mercato rimane oggi sostanzialmente limitato a grandi imprese che possono offrire adeguate garanzie [15]. La proposta della Commissione prevede la possibilità per gli Stati membri di offrire garanzie per questo tipo di contratti, con l’obiettivo di ridurre il rischio per le parti e, conseguentemente, incoraggiarne la diffusione. Importante potrà essere poi il ruolo dei meccanismi di capacità. Si tratta di regimi di sostegno nazionali volti a remunerare [continua ..]
La proposta della Commissione presenta, accanto ai molti aspetti positivi, alcuni profili di criticità con riguardo sia alle disposizioni a tutela dei consumatori sia a quelle che mirano a promuovere gli investimenti nelle fonti rinnovabili. Ciò vale innanzi tutto per le previsioni che impongono ai grandi fornitori di offrire ai propri clienti contratti a lungo termine a prezzo fisso, in modo da proteggerli in caso di oscillazioni dei prezzi dell’energia. Con la stipula di questo tipo di contratti le imprese fornitrici di energia, a fronte dei rischi inerenti al possibile aumento del prezzo all’ingrosso dell’energia nel periodo contrattuale, potranno beneficiare dei vantaggi in ipotesi derivanti da una discesa dei prezzi all’ingrosso. Tale possibilità verrebbe però meno se agli utenti fosse consentito, in base all’andamento dei prezzi dell’energia, recedere anticipatamente dal contratto, senza il pagamento di penali, e stipulare nuovi contratti a lungo termine a condizioni più favorevoli. Tale possibilità potrebbe dunque diminuire la convenienza delle imprese a sottoscrivere contratti di fornitura di energia di lunga durata a prezzi fissi. Il problema di come adeguatamente bilanciare la protezione dei consumatori con gli impegni a lungo termine assunti dalle imprese fornitrici di energia non può quindi essere trascurato. Il divieto di disconnettere i clienti vulnerabili che versano in stato di morosità, di per sé del tutto ragionevole, può risultare troppo rigido per gli Stati che definiscono in maniera troppo ampia la platea dei clienti vulnerabili. In Italia, ad esempio, sono considerate vulnerabili tutte le persone sopra i 75 anni, indipendentemente dall’effettivo stato di bisogno [16]. I CfD sono senz’altro idonei a promuovere la realizzazione di nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, perché assicurano una rendita fissa agli investimenti, facilitandone il finanziamento. Il principale rischio legato alla diffusione di questo tipo di supporto alle rinnovabili dipende tuttavia dalla possibilità che, nel tempo, il prezzo di esercizio possa rivelarsi troppo alto rispetto all’evoluzione dei prezzi di mercato. In tal caso, il rischio legato alle oscillazioni dei prezzi finirebbe per gravare sulle bollette degli utenti. Il successo dei PPA dipenderà dal livello delle garanzie [continua ..]
La forte spinta alla decarbonizzazione impressa dal Green Deal [17] è stata accelerata dalla legge europea sul clima [18] e dal pacchetto “Fit for 55” [19], che include la proposta di revisione della direttiva Rinnovabili (RED II) volta ad aumentare dal 32% al 38-40 % l’obiettivo di quota di energia rinnovabile da raggiungere entro il 2030 [20]. La politica europea per l’azzeramento delle emissioni nette, che ha trovato un’ulteriore spinta nel piano REPowerEU [21] e nella proposta del nuovo market design, richiederà ulteriori interventi volti a promuovere i necessari investimenti sulle infrastrutture e ad adeguare il quadro normativo in materia, come evidenziato dalla Commissione nel recente Piano per il raggiungimento della neutralità climatica [22]. Le nuove figure del consumatore-produttore (prosumer) e delle comunità energetiche, previste dalle direttive 2018/2001 e 2019/944, svolgeranno verosimilmente un importante ruolo nella transizione energetica [23]. La diffusione del ricorso all’autoproduzione di energia attraverso piccoli impianti solari o eolici e lo sviluppo di comunità energetiche che producono e consumano elettricità a livello locale, tuttavia, non saranno sufficienti ad evitare la necessità di massicci investimenti sulla rete di trasporto e di distribuzione dell’energia. Il modello tradizionale, basato su poche centrali che producono una grande quantità di energia elettrica, su grandi reti di trasporto ad alta tensione, sottostazioni di trasformazione e reti di distribuzione, sta infatti diventando rapidamente obsoleto sotto la spinta di molteplici fattori. I grandi impianti alimentati da combustibili fossili, che ad oggi forniscono circa il 60% dell’energia trasportata, saranno progressivamente sostituite da numerose centrali alimentate da fonti rinnovabili, ubicate anche in aree periferiche, lontane da quelle oggi raggiunte dalla rete. Di qui la necessità di incentivare la realizzazione non solo delle nuove centrali alimentate da fonti rinnovabili ma anche dei necessari collegamenti alla rete. Il regolamento (UE) 2022/2577, adottato dalla Commissione per fronteggiare la crisi energetica conseguente alla guerra ucraina [24], considera “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, [continua ..]
Occorre adesso tornate alle domande iniziali. La nuova disciplina contenuta nella proposta della Commissione, in parte anticipata dal nostro legislatore [29], contiene molti aspetti positivi. Se la riforma verrà approvata, i consumatori potranno beneficiare di una maggiore protezione, grazie al riconoscimento di nuovi diritti e della possibilità di scegliere tra contratti a prezzo dinamico ovvero contratti di lunga durata a prezzo fisso, idonei a disaccoppiare le bollette dell’elettricità dal prezzo del gas. Entreranno poi in vigore nuove misure di sostegno alla stabilità dei prezzi, tra cui la promozione dei PPA, dei CfD e lo sviluppo di nuovi mercati delle contrattazioni a termine. La proposta di riforma, in sostanza, potrà offrire alle famiglie e alle imprese maggiori garanzie contro il rischio di oscillazioni dei prezzi dell’energia nei periodi di crisi e, allo stesso tempo, incentivare lo sviluppo delle centrali alimentate da fonti rinnovabili. La proposta presenta tuttavia alcuni limiti, che non possono essere sottovalutati. Un primo limite è collegato al fattore tempo. La proposta della Commissione dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo il procedimento legislativo ordinario. La Commissione auspica che la riforma verrà trattata in via prioritaria e approvata in tempi brevi. Ma la durata media della procedura legislativa ordinaria si attesta attorno ai 17 mesi e, oltretutto, nel giugno del 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. È dunque probabile che la riforma non verrà approvata in tempi brevi e che, al momento della sua entrata in vigore, vi saranno ulteriori esigenze di cui il legislatore europeo sarà chiamato a farsi carico. Un secondo limite discende dai profili di criticità sollevati da alcune delle disposizioni contenute nella proposta di riforma, che dovranno essere affrontati dal Parlamento e dal Consiglio nel corso dell’iter legislativo. Un terzo limite dipende infine dall’oggetto della riforma. La proposta della Commissione è importante per garantire la stabilità dei mercati nei periodi di crisi e per sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Essa, tuttavia, ha un oggetto limitato e non realizza quel riassetto complessivo del mercato dell’energia elettrica che il discorso sullo stato dell’Unione del 2022 lasciava [continua ..]