Rivista della Regolazione dei MercatiCC BY-NC-SA Commercial Licence E-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

The European Investment Bank: the financial arm of the European Union (di Marco Cecili, Assegnista di ricerca presso l’Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Professore a contratto di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Firenze)


La Banca europea per gli investimenti, seppur presente fin dal Trattato Cee del 1957, è sempre stata poco studiata, nonostante la centralità della stessa per la piena realizzazione delle politiche europee. L’articolo mira a ricostruire l’origine della Banca e l’attuale posizione nel sistema dell’Unione europea, anche con l’analisi delle mission perseguite dall’istituto e del suo ruolo nell’implementazione del Next Generation EU (con particolare riferimento all’Italia).

The European Investment Bank, although present since the 1957 Eec Treaty, has remained little studied, despite its central role in the full implementation of European policies. This article aims to reconstruct the origin of the Bank and its current position within the European Union system, including an analysis of its current missions and the role in the implementation of the Next Generation EU (with particular reference to Italy).

Estratto

Art. 308 Tfue

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l’oggetto di un protocollo allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare detto statuto.

Art. 309 Tfue

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell’Unione.

Protocollo 5 allegato al Tfue

Art. 3

Conformemente all’articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.

Art. 6

La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.

Art. 16

1. Nell’ambito del mandato definito dall’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti. Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio d’amministrazione, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.

2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l’investimento, oppure ad altre garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore. Inoltre, nell’ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un’attività speciale.

4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l’attuazione di operazioni previste dall’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto profitti e perdite. L’importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all’importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca. L’importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto profitti e perdite. A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve. Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.

6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

Art. 20

1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l’adempimento dei suoi compiti. 2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.

Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.

SOMMARIO:

1. Origine della Banca europea per gli investimenti e la missione delle banche regionali di investimento - 2. La Bei nel Trattato di Lisbona - 3. La soggettività e la natura della Bei - 4. Organi e attività della Bei - 5. La Bei nel Next Generation UE e le attuali mission: le questioni aperte dai finanziamenti per la difesa europea e dalla c.d. “giurisdizionalizzazione del diritto del clima” - 6. Conclusioni - NOTE


1. Origine della Banca europea per gli investimenti e la missione delle banche regionali di investimento

La Banca europea per gli investimenti (European Investment Bank, di seguito anche Bei), pur essendo strettamente legata all’Unione europea fin dalla propria fondazione nel 1958 [1], possiede formalmente una distinta soggettività, anche se i membri sono i medesimi Stati che fanno parte dell’Unione. La Bei è attualmente disciplinata dagli artt. 308 e 309 Tfue e dal Protocollo n. 5 (che contiene lo Statuto della stessa Banca) e tra i suoi gli obiettivi istituzionali ci sono sia quello di «contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione» sia quello di concedere prestiti sui mercati dei capitali ed erogare finanziamenti a condizioni favorevoli per progetti che sostengono gli obiettivi dell’Ue [2].

Prima di analizzare la disciplina della Bei, è opportuno comprendere le ragioni che hanno portato alla creazione di quest’ente [3]. Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Cee) ha ritenuto che una coerente politica di stimolo degli investimenti avrebbe potuto portare, in maniera più efficace, all’integrazione delle economie dei Paesi membri. Il Trattato, però, non ha affidato questa funzione direttamente alla Comunità, bensì a un soggetto distinto, anche se ad essa strettamente collegato. La Banca europea per gli investimenti è una novità assoluta del Trattato del 1957 [4], visto che nella Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) era l’Alta Autorità (la futura Commissione) ad essere investita di un ruolo finanziario e aveva, inoltre, il compito di provvedere alla raccolta di strumenti finanziari sui mercati dei capitali e di renderli disponibili sotto forma di investimenti a favore delle imprese (come crediti a lungo termine) [5]. Anche il Trattato istitutivo dell’Euratom poneva direttamente in capo alla Comunità il compito sia di accordare finanziamenti per favorire la ricerca e gli investimenti nel campo scientifico dell’energia nucleare sia di reperire i mezzi necessari contraendo prestiti [6]. La soluzione accolta dal Trattato Cee è stata delineata soltanto nella fase finale dei negoziati che hanno condotto alla creazione della “terza” Comunità [7]. Il comunicato conclusivo della Conferenza di Messina (datato 3 giugno 1955) parlava, infatti, di un «fondo di investimenti europei» che avrebbe dovuto avere come «obiettivo lo sviluppo in comune delle possibilità economiche europee e, in particolare, lo sviluppo delle regioni meno favorite degli Stati partecipanti» [8]. L’idea della creazione di un fondo di investimenti – che gli Stati partecipanti avrebbero dovuto alimentare, sia pure parzialmente, con proprie risorse – incontrava, però, la resistenza degli Stati più ricchi, sui quali sarebbe naturalmente gravato l’onere finanziario maggiore, anche se poi anche tali dubbi furono superati. Per comprendere le ragioni di questa soluzione, occorre tener presente che il Trattato di Parigi aveva posto la Ceca in una condizione di autonomia maggiore rispetto agli Stati membri rispetto a quella che il Trattato di Roma garantiva alla Cee sia sotto il profilo strutturale sia perché la Ceca poteva disporre di risorse proprie, essendo investita del potere di imporre prelievi fiscali sulla produzione del carbone e dell’acciaio. Inoltre, date le ben diverse dimensioni dell’impegno comunitario, era prevedibile e auspicabile che gli interventi volti a promuovere gli investimenti assumessero nell’ambito della Cee dimensioni più ampie rispetto a quelli realizzati nella Ceca. Oltre alla preoccupazione di ottenere una migliore efficienza operativa, evitando di aggiungere questi compiti finanziari alle molteplici funzioni della Comunità, emerse il timore di creare un’istituzione troppo soggetta alle interferenze governative (tramite il Consiglio) e, soprattutto, che non fosse in grado di “suscitare” la piena fiducia dei mercati finanziari internazionali, elemento fondamentale per procurarsi adeguate risorse [9]. Per tali ragioni, è sembrato più utile creare un apposito organismo collegato alla Comunità (anzi uno «strumento finanziario delle Comunità» [10]), ma configurato specificatamente per il perseguimento degli obiettivi comunitari [11].

La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Birs) [12] ha rappresentato il modello a cui si sono ispirate, oltre alla Bei, numerose altre banche regionali e sub-regionali di sviluppo, come, ad esempio, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, la Banca centro-americana per l’integrazione economica e la Banca araba di sviluppo [13]. L’attività primaria di tutti questi enti è quella di promuovere gli investimenti pubblici e privati negli Stati membri delle rispettive “comunità”, mobilitando risorse finanziarie sia locali che esterne [14]. Non si tratta, però, di istituzioni meramente finanziarie, visto che alcune di esse svolgono direttamente attività operative o, più spesso, forniscono assistenza agli Stati membri nella predisposizione e nella realizzazione di progetti e programmi.

Il fatto che la Bei operi in un’area geografica altamente industrializzata sembra, a prima vista, differenziarla dagli altri istituti citati, essendo questi ultimi costituiti da Stati economicamente meno solidi rispetto a quelli dell’Unione europea [15].

I finanziamenti della Bei erano, almeno inizialmente, riservati a progetti di investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, ma presto si sono registrati importanti interventi della Banca anche nei c.d. Paesi in via di sviluppo. Inoltre, nemmeno all’interno degli Stati membri dell’Unione europea mancano zone economicamente poco sviluppate, tanto che uno degli obiettivi della Banca è l’integrazione economica attraverso il miglioramento di aree in difficoltà sociale ed economica e tale prospettiva è poco presente nelle altre banche di sviluppo sopra menzionate. È opportuno segnalare, però, che tutte le banche hanno progressivamente esteso il campo delle proprie attività. Ad esempio, il finanziamento fornito dalla Birs si è indirizzato prima all’industria e alle infrastrutture e poi, parallelamente, ha supportato soprattutto progetti «a servizio di finalità sociali come la salute o l’educazione, la tutela dell’ambiente, la parità di genere, il microcredito, a seguito di un’evoluzione della nozione stessa di sviluppo» [16].

Le banche di investimento, di solito, sono caratterizzate da una forte specificità. Ad esempio, mentre la Bei è al servizio di finalità lato sensu europee, cioè legate alle politiche e alle strategie dell’Ue, anche in connessione con le linee guida di politica regionale e di sviluppo e di politica estera e commerciale [17], la Banca di investimento nordica sembra voler prestare una specifica attenzione allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente [18].

In alcuni casi le banche di sviluppo sono esplicitamente legate ad un’organizzazione di integrazione regionale, mentre in altri sono le stesse banche a svolgere primariamente un’attività d’integrazione, come ad esempio il Banco del Sur, creato con l’esplicita finalità di includere progressivamente tutte le regioni dell’America del Sud e di promuovere lo sviluppo endogeno della regione.


2. La Bei nel Trattato di Lisbona

Il Trattato istitutivo della Cee (art. 129) e il Primo Protocollo ad esso allegato prevedevano la creazione di una banca per investimenti nella quale i membri erano gli stessi Stati appartenenti della Comunità: nessuno Stato poteva essere membro della Cee senza esserlo parimenti della Bei. Ai sei fondatori della Comunità si sono pertanto aggiungi i vari Stati che hanno aderito al progetto europeo (l’ultimo è la Croazia nel 2017) [19], dato che la Bei è stata mantenuta in tutte le fasi del progetto europeo.

La Bei, secondo gli auspici iniziali, contribuisce all’integrazione europea e allo sviluppo delle regioni economicamente più svantaggiate [20]. L’art. 309 Tfue individua i compiti e le funzioni della Bei, che ha il compito di «contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione». In tale prospettiva, è prevista la concessione di prestiti e garanzie, senza scopo di lucro, per il finanziamento di alcune categorie di progetti [21].

La Bei, oltre che agli artt. 308 e 309 Tfue (e al relativo Protocollo), è citata in molti articoli del Tfue, rendendo necessaria l’inventio di un filo rosso che ne faccia comprendere la posizione nel sistema europeo.

Innanzitutto, la Bei partecipa con tutte le istituzioni europee alla promozione del “buon governo” dell’Unione e deve garantire la partecipazione della società civile nel «modo più trasparente possibile» [22].

Leggendo il Trattato, si nota come la Bei e l’Unione, pur essendo due soggetti differenti (come si vedrà nel paragrafo successivo), sono strettamente legate. Ad esempio, questo appare chiaro nell’art. 126 Tfue, dove si tratta degli strumenti per affrontare i disavanzi pubblici eccessivi. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo può decidere di intimare allo Stato di prendere, entro un termine stabilito, misure volte alla riduzione del disavanzo per correggere la situazione. Fino a quando lo Stato membro non ottemperi, il Consiglio può decidere di «invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione».

Inoltre, la Bei collabora alla promozione di «uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione» e al «rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale» [23]. Uno degli obiettivi dell’Unione è ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle aree meno sviluppate rispetto alla media europea, con particolare attenzione alle zone rurali, a quelle interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (quali, ad esempio, le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna) [24]. Per realizzare queste mission gli Stati membri coordinano la loro politica economica e l’Unione interviene anche attraverso fondi a finalità strutturale [25], con il supporto operativo della Bei e degli altri strumenti finanziari esistenti. Anche l’art. 209 Tfue contempla la Bei nell’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che può anche riguardare programmi pluriennali di cooperazione con Paesi in via di sviluppo o programmi tematici [26].

La Bei, inoltre, è titolare dell’iniziativa legislativa (rectius della raccomandazione di interventi legislativi), che è affidata, oltre che alla Commissione, anche a «un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti» [27]. Proprio questa possibilità permette di comprendere che la Bei, pur essendo solo formalmente un soggetto autonomo rispetto all’Unione europea, nei fatti va considerata come un “ente ausiliario” (anche se esterno), che partecipa alla realizzazione degli obiettivi europei, su cui può incidere anche raccomandando interventi legislativi.

Per permettere la realizzazione degli obiettivi assegnati, la Bei gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti (alle condizioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea) [28], ma, al contempo, sono stati estesi anche alcuni obblighi di trasparenza nello svolgimento delle sue funzioni, tra cui la garanzia del diritto di accesso [29].

Va detto, infine, che l’attività della Bei è inserita nel sistema dei controlli giurisdizionali dell’Ue [30]. Le controversie tra la Banca e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi sono affidate alle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Banca, in ogni caso, può sempre inserire una clausola compromissoria nei contratti in cui è parte, così deferendo la risoluzione di eventuali controversie a un collegio arbitrale [31].

Il consiglio di amministrazione della Bei può ricorrere alla Corte di giustizia contro gli inadempimenti degli obblighi derivanti dallo Statuto da parte degli Stati membri (e nel caso dispone dei poteri riconosciuti alla Commissione ex articolo 258 Tfue); le delibere del Consiglio dei governatori della Bei possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e dal Consiglio di amministrazione della Bei (alle condizioni previste dall’art. 263); infine, attraverso un controllo basato su quello di legittimità degli atti ex art. 263 Tfue, è possibile sindacare le delibere dello stesso Consiglio di amministrazione per violazione dell’art. 19, par. 2, 5,6 e 7 dello Statuto della Banca [32].

È opportuno segnalare, infine, che la Cgue ha ritenuto di avere competenza nel giudicare le questioni relative alla responsabilità della Bei nell’esecuzione di contratti di finanziamento [33].

Per quanto riguarda l’attività della Bei in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell’Unione è previsto il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca, anche se tale prerogativa è stata subordinata alla stipula di un accordo (rinnovato nel 2021 per altri 5 anni) tra la Corte, la Banca e la Commissione [34].


3. La soggettività e la natura della Bei

In ordine al problema della natura giuridica della Banca, conviene innanzitutto rilevare che i Trattati intendono chiaramente dare vita ad un’entità giuridica a sé stante distinta dall’Unione europea, anche se ad essa intimamente legata [35]. La ratio originaria è stata concretizzata attraverso le disposizioni statutarie che hanno dotato la Banca di un apparato organico proprio e hanno affidato a un organo della stessa, il Consiglio dei governatori, la competenza di deliberare anche la sospensione di ogni attività e la liquidazione della Bei. Inoltre, si è sempre avuto cura di evitare ogni confusione tra l’Unione e la Banca [36]. Ad esempio, in passato, l’allora Comunità poteva affidare alla Bei il mandato sia di recuperare capitale e interessi relativi ad alcuni prestiti speciali sia di compiere determinate operazioni a nome e per conto della Comunità [37]. Il conferimento di questi mandati presuppone, evidentemente, che la Comunità e la Banca fossero (e ancora siano) due entità distinte.

Sono significative anche alcune disposizioni del Protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità allegato all’Accordo di Samoa [38]. L’art. 1 del Protocollo estende l’immunità riconosciuta nel Trattato anche «ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest’ultima» se sono nell’esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo [39].

La separazione fra l’Unione (all’epoca ancora Comunità) e Banca è stata rilevata anche dalla Svizzera nel 1972 con l’accordo sullo status giuridico della Banca europea degli investimenti in Svizzera. Il Governo svizzero ha ritenuto che «ancorché l’accordo con la Bei, istituzione di diritto pubblico indipendente dalle Comunità europee, sia distinto per materia e piano istituzionale dall’accordo di libero scambio tra la Svizzera e CEE, occorre pur sempre valutarlo nell’ottica dei nostri rapporti con la Comunità» [40].

Non sembra pertanto da condividere la tesi che considera la Banca come un mero organo dell’Unione [41], ma non si vuole naturalmente dimenticare che l’Ue è pur sempre investita di alcuni poteri nei confronti della Bei. Ad esempio, la Commissione designa un “amministratore” e un sostituto nel Consiglio di amministrazione [42] ed è legittimata a impugnare davanti alla Corte di giustizia alcune delibere di tale organo e tutte quelle del Consiglio dei governatori. La Commissione, infine, può chiedere al Consiglio dei governatori di interpretare o perfezionare le direttive relative alla politica creditizia della Banca [43], ma tali poteri non implicano l’esistenza di un rapporto organico tra Banca e Commissione e per tale ragione la Bei può essere definita un “organo ausiliare esterno” all’Unione [44].

Da un’analisi delle disposizioni, si può affermare che la Banca è posta sotto una doppia tutela: quella degli Stati membri, che la esercitano attraverso la loro presenza diretta nel Consiglio dei governatori e la designazione della maggior parte dei componenti del Consiglio di amministrazione, e quella della Commissione, poiché i compiti assegnati alla Banca sono strumentali rispetto agli obiettivi dell’Unione [45].

L’importanza della conclusione raggiunta, secondo cui la Banca non è un organo dell’Unione [46], ma presenta una propria distinta individualità, non va tuttavia sopravvalutata e deve essere considerata su un piano puramente formale, data la connessione biunivoca che esiste tra la partecipazione all’Unione e alla Banca. Inoltre, la strumentalità dei compiti assegnati alla Bei rispetto ai fini dell’Unione rafforza l’idea che la Banca sia un organismo ausiliario (ancorché esterno) della Commissione.

Questa lettura, però, non ha trovato immediatamente riscontro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ad esempio, nelle cause riunite 27 e 39 del 1959 [47] (aventi ad oggetto il trattamento economico da attribuire ad un funzionario della Ceca in relazione al suo passaggio alla Banca avvenuto subito dopo l’entrata in vigore dei Trattati di Roma), l’Alta Autorità sostenne la tesi dell’unità delle Comunità europee, specificandola nel senso che «la mancanza di una disciplina d’insieme sui rapporti tra le tre Comunità e relativi dipendenti» non poteva «giustificare l’estensione del regime previsto per le dimissioni all’ipotesi del trasferimento di un dipendente nell’ambito di un organizzazione generale sul piano europeo la quale, benché composta da personale giuridiche da persone giuridiche diverse, è cionondimeno unica». A questa tesi si oppose quella del funzionario ricorrente secondo cui «la Banca, la quale ha personalità giuridica propria, non è un istituzione delle nuove Comunità europee» [48]. La Corte riconobbe «l’unità funzionale delle Comunità europee e delle istituzioni annesse» e ne dedusse l’inammissibilità del «cumulo dell’indennità dovuta a causa della cessazione del servizio presso di una di esse con un’altra indennità dovuta per l’assunzione in servizio presso un’altra delle predette comunità o Istituzioni» [49].

La Corte ha successivamente chiarito che «la Banca è organo comunitario istituito e munito di personalità giuridica in forza del Trattato» [50], anche se pochi anni dopo ha corretto ancora la definizione. Questa lettura è stata criticata, visto che assimilava la Bei alle istituzioni europee [51]. L’occasione per rivedere, almeno in parte, questa interpretazione è arrivata quando i giudici di Lussemburgo sono stati aditi per giudicare un ricorso della Commissione contro il Consiglio dei governatori della Bei [52] ai sensi dell’art. 180 Cee [53]. La Bei aveva rivendicato la propria “estraneità” e “terzietà” rispetto alla Cee sulla base di vari argomenti, facendo leva, in primo luogo, sulla specifica personalità giuridica che ad essa riconosceva l’art. 129 Cee e sull’autonomia organizzativa e gestionale che lo stesso Trattato e l’apposito Statuto le conferivano. In questa sentenza la Corte non ha parlato più della Bei come di un organo comunitario, riconoscendole una propria personalità giuridica e un’autonomia gestionale e organizzativa, sottolineando, però, come sia pur sempre collegata all’Unione (rectius all’allora Comunità) sul piano funzionale, in quanto destinata anch’essa a concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Trattato [54]. Per tale ragione si può comprendere perché la Banca resti assoggettata al potere della Commissione, che, quando individua gli obiettivi politici, determina, all’occorrenza, anche i compiti che in tale ambito la Bei deve svolgere (si pensi, in particolare, alla normativa che istituisce fondi europei e ne organizza il funzionamento e la gestione, con il frequente coinvolgimento della Bei secondo le regole fissate da quella stessa normativa). La Corte, però, non si è spinta oltre nella sua analisi, né ha definito in termini formali la situazione da essa stessa descritta, limitandosi a parlare di una posizione “ambivalente” della Banca, descrivendo il fenomeno senza qualificarlo.

Con una sentenza del 10 luglio 2003 [55] la Corte ha deciso in maniera analoga a quanto statuito in passato, confermando sia che la Banca fa parte del sistema dell’Ue sia che gode di uno status particolare. Per la Corte «è senz’altro vero che la Bei è munita, in forza dell’art. 266 Ce, di una personalità giuridica distinta da quella della Comunità europea, che essa è amministrata e gestita dai suoi propri organi e che essa dispone di risorse e di un bilancio propri» [56], dovendo essere in grado di agire in piena indipendenza sui mercati finanziari, alla stregua di qualsiasi altra banca. Tuttavia, come altresì precisato dalla Corte, il riconoscimento alla Bei di siffatta autonomia non ha come conseguenza di distaccarla completamente dall’Unione, dato che ha il compito di contribuire alla realizzazione degli scopi indicati dai Trattati. Quindi, la posizione della Bei è ambivalente, nel senso che essa è caratterizzata da un’autonomia per quanto riguarda la gestione dei propri affari, segnatamente nel campo delle operazioni finanziarie, e da uno stretto legame con l’Unione per quanto riguarda i suoi scopi. L’indipendenza della Banca è “funzionale”, poiché la libertà di cui questa gode nell’organizzare le proprie attività deve muoversi nel solco sia degli obiettivi determinati dai Trattati che di quelli perseguiti dagli organi politici dell’Unione europea.

La Bei, inoltre, non è mai stata ricompresa fra le istituzioni dell’Ue [57], come invece, ad esempio, è accaduto per la Corte dei conti. È da sottolineare, però, che la distinzione tra istituzioni e organi è divenuta con il tempo sempre più sfumata. Ad esempio, la Corte di Giustizia già dal 1992 ha affermato che il termine “istituzioni” non vada limitato solo agli enti elencati dal Trattato, ma vada riferito, altresì, anche avuto riguardo del sistema di responsabilità extracontrattuale stabilito dal Trattato, a organismi, come la Bei, istituiti dal medesimo Trattato [58].

Bisogna però ritenere che l’analisi della Bei non possa, come detto, basarsi solo sul dato formale. È opportuno cercare di cogliere il disegno complessivo di una Bei “esterna” rispetto all’Unione. L’attività della Bei è, come detto, strumentale agli obiettivi dell’Unione, tra i quali ci sono la promozione di uno sviluppo armonioso dell’attività economica, con un’espansione continua ed equilibrata. La Bei, infatti, deve agevolare, mediante la concessione di mutui e garanzie, il finanziamento dei progetti che, nei vari settori dell’economia comportino la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; dei progetti relativi all’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; progetti che siano di interesse comune per più Stati membri [59]. Inoltre, il fatto che a comporre la Banca siano gli stessi Stati membri dell’Unione è, ad esempio, tutt’altro che privo di rilievo, esistendo una “connessione biunivoca” [60] sussistente tra le partecipazioni dello stesso Stato ai due organismi. Bisogna notare, infatti, l’assenza nello Statuto della Bei di norme riguardanti l’acquisto o la perdita della qualità di membro. Inoltre, le richieste di prestiti e di garanzie possono venire inoltrate alla Banca attraverso la Commissione, e, se non lo sono, devono essere sottoposte a quest’ultima per un parere, con l’ulteriore vincolo che, in caso di risposta negativa, il Consiglio d’amministrazione deve approvare all’unanimità la richiesta per concedere il prestito.

La compenetrazione della Bei nell’Unione, però, emerge anche in altri momenti. Basti pensare che l’Analisi annuale della crescita sostenibile fissa le priorità economiche e sociali generali per l’Ue e fornisce ai governi dei Paesi membri gli orientamenti politici per l’anno successivo, che si concentrano su tre aspetti interconnessi: investimenti, riforme strutturali e risanamento di bilancio. Tale documento è l’inizio del Semestre europeo, costituendo la base degli orientamenti dell’Unione per le politiche nazionali di crescita e occupazionali. I dibattiti in sede di Consiglio europeo (quello di primavera che individua gli orientamenti per la politica economica degli Stati membri e dell’Unione) si basano sulle indicazioni contenute nell’Analisi annuale della Commissione [61]. Tale Comunicazione viene trasmessa, tra gli altri, anche alla Bei. Questo dato formale è indicativo del fatto che la Bei venga considerata connessa all’Unione, tanto da coinvolgerla in un passaggio di estrema importanza per il calendario economico e finanziario europeo.

Si può quindi affermare che gli interessi curati dalla Banca sono identificabili come quelli generali dell’Unione. Ma perché allora è stata conferita alla Bei una propria personalità giuridica? Tra l’ipotesi, avanzata alla conferenza di Messina, di affidare la promozione degli investimenti in Europa ad un apposito fondo e la proposta di perseguire tale scopo con l’istituzione di una vera e propria banca, quest’ultima prevalse per una serie di motivi. Solo così fu superata la resistenza degli Stati più ricchi su cui l’onere di finanziare il fondo sarebbe gravato in misura maggiore e si realizzò la volontà di giunge a una soluzione sugli esempi che si conoscevano (si pensi, come detto, alla Birs). Dopo aver deciso di dar vita alla Bei, la decisione di farne un soggetto dotato di capacità d’agire era una strada ovvia e in qualche modo obbligata, anche per garantire al nuovo organismo una piena operatività all’interno dei vari Stati membri come qualsiasi altro istituto di credito.

Infine, è opportuno spendere qualche altra parola sulla natura della Bei. La Banca rientra nella categoria delle c.d. imprese comuni di diritto internazionale [62] (oppure si può usare la più moderna dizione di “organizzazione internazionale economica” [63]). Sono contenute in questa categoria tutte le organizzazioni la cui costituzione sia prevista da un accordo tra Stati per provvedere, con o senza finalità lucrative, alla produzione o alla distribuzione di beni e servizi [64]. La principale caratteristica di queste imprese viene rinvenuta nel fatto che sono previste da un trattato, il quale, almeno in parte, ne disciplina l’esistenza [65]. La portata e la funzione del trattato possono variare: esso può, infatti, limitarsi a prevedere che, nel quadro di un determinato ordinamento statale e nei modi e nelle forme da questo fissati, si costituisca un ente destinato a operare sul piano interno oppure può disciplinare direttamente le modalità di costituzione, di funzionamento e la struttura dell’ente al di fuori di ogni riferimento alla normativa statale. In questa seconda ipotesi si è in presenza di un’organizzazione internazionale [66]. Le imprese internazionali che sono organizzazioni internazionali (come sembra essere la Bei) si distinguono da quelle che non lo sono per il fatto che le questioni attinenti allo statuto funzionale dell’impresa non sono sottoposte a un diritto statale ed è, invece, irrilevante il fatto che l’attività dell’ente debba svolgersi sul piano interno piuttosto che su quello internazionale. Anche le imprese che sono organizzazioni internazionali, infatti, operano prevalentemente nell’ambito degli ordinamenti statali. Le “imprese organizzazioni internazionali” possono operare anche sul piano delle relazioni internazionali, ma, salvo possibili eccezioni, questo non è il loro principale ambito d’attività [67] ed è per questo che gli atti istitutivi delle imprese di diritto internazionale si preoccupano assai meno di disciplinare questo aspetto rispetto a quello della loro capacità di diritto interno [68].

La Bei si presenta come un ente a carattere imprenditoriale [69] che, senza perseguire fini di lucro, tende al finanziamento e alla realizzazione di progetti e servizi di cui possano beneficiare gli Stati membri (e anche Stati terzi) come anche, direttamente, enti pubblici e imprenditori. Alla sua creazione hanno provveduto gli Stati per mezzo di un accordo internazionale, nel quale hanno stabilito una compiuta disciplina di tutti gli aspetti relativi alla sua struttura e alla sua organizzazione, evitando per quanto possibile, riferimenti ai diritti statuali. Gli interessi curati dalla Banca trascendono i singoli Stati membri, ma, come detto, sono gli interessi generali propri dell’Ue e appare corretta la definizione che la Banca dà di sé come un «istituto di diritto pubblico indipendente in seno all’Unione europea» [70]. Molto probabilmente i redattori dello Statuto della Banca hanno dato per scontato che le operazioni attraverso cui la Bei avrebbe dovuto tendere alla realizzazione dei suoi compiti si sarebbero concretate in negozi di diritto interno [71], anche se «non si deve però credere che la Banca sia assimilata in tutto e per tutto alle persone giuridiche interne. La Banca non è cioè sottoposta allo stesso trattamento normativo previsto dai singoli ordinamenti statali per le rispettive persone giuridiche interne» [72]. La Bei, infatti, è sottoposta solo alla disciplina prevista dal Trattato e dai principi comuni, ma la capacità giuridica le è stata conferita esclusivamente in funzione della sua natura e delle sue finalità, per cui la Banca non può, nell’ambito degli ordinamenti nazionali, divenire titolare di rapporti giuridici estranei ai suoi compiti istituzionali. Infine, lo Statuto non esclude che la Bei sia in grado di stipulare anche negozi di diritto internazionale [73]. La circostanza che lo Statuto non disciplini lo ius contrahendi della Banca non significa, infatti, che ne sia priva, quanto meno nell’ambito dei compiti che il Trattato le assegna [74], tanto che la Banca ha partecipato, in diverse occasioni, ad accordi di carattere internazionale dai quali risulta in maniera evidente il riconoscimento della sua soggettività internazionale da parte degli altri partecipanti [75].


4. Organi e attività della Bei

La Bei è un istituto di credito e ne sono azionisti, come detto, gli Stati membri dell’Unione europea e la sottoscrizione del capitale da parte degli stessi avviene sulla base di una ripartizione di quote di diverse entità, proporzionata alla loro capacità economica. Attualmente il capitale sociale è di 248.795.607.000 euro [76] e la ripartizione delle quote è prevista dall’art. 4 dello Statuto. Il capitale viene versato solo in parte e funge, tra le altre cose, da garanzia [77]. La restante quota è costituita da capitale a chiamata e ne può essere richiesto il versamento dal Consiglio di amministrazione in caso di necessità. Il capitale della Bei è detenuto dagli Stati membri dell’Unione europea in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuno di essi al momento dell’accesso. È stato comunque fissato un livello massimo di partecipazione, per questo i tre Paesi di maggiore dimensione economica (Francia, Germania, Italia) detengono ciascuno la stessa quota (circa il 18,78%): insieme alla Spagna (11,27%), questi membri detengono il 67,61% del capitale della Bei.

È interessante accennare alle iniziative messe in atto per affrontare la Brexit. Il 15 ottobre 2018 la Bei ha presentato al Consiglio dell’Unione europea una richiesta di modifica degli articoli 4, 7, 9 e 11 del proprio Statuto [78]. La revisione si è resa necessaria per affrontare il recesso del Regno Unito dall’Ue, che avrebbe comportato (come poi è avvenuto) anche la perdita della qualità di membro della Bei e il ritiro della propria quota di capitale e la fine del mandato dei suoi membri (titolari e sostituti) nel Consiglio di amministrazione. Per poter mantenere il livello di capitale complessivo, è stato aumentato il livello delle sottoscrizioni dei restanti Stati membri ed è stata rafforzata la governance della Banca attraverso, tra l’altro, un potenziamento delle funzioni del Consiglio di amministrazione [79]. La modifica dello Statuto è stata approvata all’unanimità dal Consiglio il 15 aprile 2019 [80] e il d.l. n. 22/2019 [81] (c.d. decreto Brexit) ha autorizzato, con l’articolo 18, la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Bei, resosi, come detto, necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l’operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca [82]. L’aumento di capitale è avvenuto nella forma di sottoscrizione di ulteriori azioni di capitale a chiamata. La relazione illustrativa ha indicato che, in considerazione della leva finanziaria pari a 2,5 consentita dallo Statuto della Banca, la perdita del capitale sottoscritto dal Regno Unito (pari a circa 39,2 miliardi di euro, equivalenti a una quota del 16% del capitale totale) avrebbe fatto venir meno circa 100 miliardi di attività del portafoglio della Bei, costringendo la Banca a ridurre l’ammontare dei propri prestiti. Per tali motivi, la Bei ha presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale da parte dei rimanenti Stati membri in modo da lasciare inalterato il capitale sottoscritto totale. La sottoscrizione italiana dell’aumento di capitale è stata di 6.885.963.864 euro e ha comportato un aumento della quota di capitale dell’Italia dal 16,1 al 18,78% [83].

La Banca, dotata – come detto – di personalità giuridica autonoma e distinta da quella dell’Unione, è amministrata dai suoi organi secondo le disposizioni dello Statuto e agisce in piena indipendenza sui mercati finanziari (come qualsiasi altro ente creditizio). Bisogna sottolineare, però, che la Bei si colloca nel circuito europeo ed è pertanto soggetta, come si vedrà, al diritto dell’Unione [84].

La Bei è gestita da tre organi collegiali [85]: il Consiglio dei governatori [86], il Consiglio di Amministrazione [87] e il Comitato direttivo [88]. Il sistema di amministrazione e controllo della Bei è stato concepito seguendo, oltre il modello della Birs, anche il c.d. “sistema dualistico” che informa la struttura organizzativa delle società per azioni di diritto tedesco (Körperschaft des öffentlichen Rechts), in cui sono presenti due organi dotati di potere decisionale: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza [89]. Tuttavia, la Bei, a differenza delle società costituite secondo il sistema dualistico, è dotata di un ulteriore organo cui sono conferiti poteri esecutivi, cioè il comitato direttivo.

Il Consiglio dei governatori, composto dai ministri dell’economia degli Stati membri (nella stessa composizione, quindi, dell’Ecofin) [90], è l’organo decisionale che definisce le direttive generali della politica creditizia della Bei, vigilando sulla loro esecuzione. Oltre a poter deliberare su ogni questione di carattere generale relativa all’attività della Banca, al Consiglio sono attribuiti poteri specifici in materia di aumento del capitale sottoscritto dagli Stati, l’approvazione del bilancio e la sospensione dei finanziamenti concessi ad un Paese se lo stesso non rispetti gli obblighi presi. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate, di norma, a maggioranza dei membri che lo compongono, che rappresentino almeno il 50% del capitale sottoscritto. A maggioranza qualificata (che equivale a 18 voti e pari almeno al 68% del capitale) va approvato il regolamento interno della Banca [91]. Il Consiglio dei governatori, inoltre, è competente a prendere all’unanimità tutte le decisioni relative alla sospensione dell’attività della Banca e all’eventuale liquidazione [92].

Il Consiglio di amministrazione è l’organo al quale sono demandate le decisioni sulla concessione di prestiti e garanzie, fissa il saggio d’interesse per i prestiti e decide, a maggioranza qualificata, in merito al piano di attività della Banca [93]. Il Consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca, assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei Trattati e dello Statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori. Esso è composto da 28 amministratori [94] e da 31 sostituti [95] (rappresentanti gli Stati e la Commissione europea), nominati dal Consiglio dei governatori con un mandato rinnovabile di 5 anni e sono responsabili esclusivamente nei confronti della Banca [96]. Va evidenziato come il Consiglio dei governatori non abbia alcun potere propositivo della candidatura degli amministratori, avendo solo la facoltà di esprimere il mancato gradimento del candidato proposto dallo Stato membro o dalla Commissione. In altri termini, nell’ipotesi in cui non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria a nominare un amministratore, gli Stati membri o la Commissione dovranno designare un soggetto diverso e sottoporre tale candidatura nuovamente al Consiglio dei governatori, non potendo quest’ultimo scegliere personalità che non siano state previamente designate [97].

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese, di norma, a maggioranza di almeno un terzo dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo, che rappresentino almeno il 50% per cento del capitale sottoscritto [98]. La maggioranza qualificata, invece, richiede 18 voti e il 68% del capitale sottoscritto [99]. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato direttivo, composto da un Presidente e da 8 vice-presidenti con un mandato di 6 anni, è incaricato della gestione dell’attività ordinaria della Banca e assicura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione [100]. Il Presidente della Bei è proposto dall’Ecofin, dopo la presentazione di candidature da parte degli Stati, ma è necessario che sia poi votato dal Consiglio di amministrazione e del Consiglio dei governatori (cioè, nei fatti, gli stessi soggetti che hanno proposto il nominativo in sede di Ecofin).

Il quadro istituzionale della Banca è completato da un Comitato di verifica [101], composto da 6 membri nominati dal Consiglio dei governatori, che garantisce la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca [102].

La Bei generalmente non ha obblighi formali di comunicazione nei confronti del Parlamento, ma il Presidente della Bei accetta inviti a intervenire in Aula e alle riunioni delle Commissioni del Parlamento. È da sottolineare, però, che annualmente la Commissione per il controllo dei bilanci (Cont), che si occupa del controllo sull’uso corretto e adeguato delle disponibilità di bilancio dell’Ue, esamina anche alcuni aspetti della gestione finanziaria della Bei e presenta una relazione in sessione plenaria, alla quale è invitato il Presidente della Bei. Infine, eventuali irregolarità nella gestione della Bei sono di competenza della Procura europea (anche se potrebbe essere necessaria la revoca da parte dell’ente dell’eventuale immunità per i soggetti indagati [103]).

L’art. 309 Tfue assegna alla Bei il compito primario di contribuire allo sviluppo equilibrato del mercato interno nell’interesse dell’Unione, facilitando, mediante la concessione di prestiti e garanzie, il finanziamento di investimenti in vari settori dell’economia [104]. Lo scopo della Banca è, pertanto, quello di finanziare, senza perseguire finalità di lucro, iniziative economiche all’interno degli Stati membri per favorire una maggiore integrazione economica tra i Paesi ed uno sviluppo armonico del mercato interno [105]. L’art. 309 Tfue precisa gli ambiti entro i quali la Banca svolge la sua attività di finanziamento di progetti di investimento. In primis, la Bei eroga finanziamenti per il potenziamento delle regioni meno sviluppate dell’Unione, al fine di eliminare gli squilibri nel mercato interno. I prestiti possono essere concessi sia a uno Stato membro sia a imprese pubbliche o private [106], purché si tratti di investimenti che contribuiscano all’aumento della produttività generale. Le richieste di prestito devono essere sottoposte al parere dello Stato membro sul cui territorio sarà effettuato l’investimento, se inoltrate per il tramite della Commissione, e al parere della Commissione, se inoltrate per il tramite dello Stato stesso, e infine, al parere dello Stato membro interessato e della Commissione qualora siano presentate direttamente da un’impresa [107]. L’erogazione del prestito è subordinata, di norma, ad una garanzia del Paese sul cui territorio è realizzato il progetto di investimenti [108]. Per l’assenza dello scopo di lucro, la Bei stabilisce che i tassi d’interesse per i suoi finanziamenti siano strettamente correlati al costo della raccolta delle risorse del mercato dei capitali. In ogni caso, il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in nessun momento superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto profitti e perdite [109]. I Paesi nei quali sono investite le maggiori risorse sono la Francia (13,24%), Spagna (13,23%), Italia (11,23%), Polonia (11,23%), Germania (8,37%) e Grecia (8,35%), rappresentando il 65,65% del totale dei prestiti erogati.

La Banca può concedere finanziamenti anche per progetti destinati a essere realizzati in Stati terzi con i quali l’Unione intrattiene relazioni commerciali [110]. In questi casi, poiché l’attività non è formalmente disciplinata dall’art. 309 Tfue, le modalità di concessione dei crediti sono di volta in volta in volta definite con un voto unanime dal Consiglio dei governatori [111]. Nel 2024 il 16,64% dei prestiti sono stati erogati in Paesi extra Ue, principalmente in quelli candidati all’ingresso nell’Unione (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia) per un importo pari al 3,88% del totale e in altri Stati che affacciano sul Mediterraneo (circa il 3,31% del totale) [112], mentre nel solo Regno Unito è ancora presente il 4,17% dei prestiti totali [113]. Infine, ci sono investimenti anche nei Paesi c.d. Acp (Africa, Caraibi e Pacifico, destinatari dell’1,68% dei prestiti erogati) e nell’Europa orientale [114].

L’art. 309 Tfue prevede altre due tipologie di intervento da parte della Banca. Si tratta del finanziamento di progetti concernenti, rispettivamente, sia l’ammodernamento o la riconversione delle imprese sia la realizzazione di opere di interesse comune a più Stati membri. Per la concessione di crediti a questa tipologia di progetti è necessario che questi ultimi siano tali, per ampiezza e natura, da non poter essere interamente attuati mediante gli strumenti di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri, quasi replicando il principio alla base del principio di sussidiarietà ex art. 5 Tue [115].

Per il finanziamento delle sue attività, la Banca ricorre a risorse proprie e al mercato dei capitali. Le prime, in base all’art. 4 dello Statuto, sono costituite dalle quote di capitale sottoscritte dai Paesi membri [116] e concorrono a formare le disponibilità della Bei anche i c.d. prestiti speciali fruttiferi, accordati dagli Stati alla Banca, proporzionalmente al capitale sottoscritto, nel caso in cui la Bei necessiti di risorse per il finanziamento di progetti per i quali non sia in grado di reperire sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti. La Banca sovvenziona i mezzi finanziari necessari per l’adempimento dei propri compiti agendo sul mercato dei capitali, anche attraverso emissioni obbligazionarie pubbliche e tramite prestiti privati a tasso fisso.

Secondo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto, inoltre, la Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di un Paese membro nel quadro delle disposizioni legislative nazionali relative alle emissioni interne o, in mancanza di tali norme, mediante appositi accordi stipulati con lo Stato.

Nel 1994 è stato istituito il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei), al fine di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese a forte crescita e attive nel settore delle nuove tecnologiche. Nel marzo 2000, a seguito delle decisioni del Consiglio europeo di Lisbona, è stato creato il Gruppo Bei, costituito dalla Bei e dal Fei, allo scopo di riunire in un’unica istituzionale gli strumenti di investimenti dell’Unione europea. All’interno del Gruppo, la Bei è incaricata di concedere prestiti bancari a medio e lungo termine, mentre il Fei è specializzato nelle operazioni in capitale di rischio e nella concessione di garanzie a favore delle piccole e medie imprese. In tal modo, il Gruppo Bei ha la possibilità di svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo della competitività dell’industria europea, attraverso finanziamenti diversificati per le attività delle piccole e medie imprese, anche in collaborazione con il settore bancario privato. Con la creazione del Gruppo, la Bei è divenuta la principale azionista del Fei, anche se quest’ultimo ha conservato una struttura azionaria tripartita, comprendente, oltre quelle della Banca, le quote della Commissione europea e quelle di banche e delle istituzioni finanziarie europee [117].

La Bei (insieme alla Commissione europea, alla gestione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, Feis), partecipa, inoltre, al c.d. Piano Juncker, istituito nel 2015 con lo scopo di mobilitare finanziamenti privati diretti per investimenti strategici attraverso una garanzia di 16 miliardi di euro (dal bilancio dell’Unione europea) e di altri 5 miliardi di euro (forniti dalla Bei) [118].


5. La Bei nel Next Generation UE e le attuali mission: le questioni aperte dai finanziamenti per la difesa europea e dalla c.d. “giurisdizionalizzazione del diritto del clima”

L’Italia è il maggior beneficiario del Next Generation UE con 208,8 miliardi di euro (81,4 tramite sussidi a fondo perduto e 127,4 di prestiti) [119]. La maggior parte delle misure sono alimentate da questo strumento temporaneo per la ripresa, che è dotato di una capacità finanziaria complessiva di 750 miliardi di euro. Il fondo è stato utilizzato per garantire un sostegno economico agli Stati membri per garantire una piena ripresa dalla crisi pandemica (e poi anche energetica), per finanziare le misure volte a stimolare gli investimenti privati e per sostenere le imprese in difficoltà. Inoltre, il fondo mira a rafforzare i programmi strategici dell’Ue verso la c.d. la duplice transizione (nel verde e nel digitale).

Il Next Generation EU ha introdotto, anche se indirettamente, un debito comune per finanziare la ripresa e la crescita (necessaria per riassorbire i debiti contratti per contrastare la pandemia). La Recovery and Resilience Facility (Rrf), in particolare, è il fulcro del piano di ripresa e, in quanto tale, parte integrante della risposta dell’Ue alla crisi pandemica. Lo strumento è stato creato per attenuare, almeno nel breve termine, l’impatto economico e sociale della crisi, col fine di sostenere, la ripresa dell’Ue. È stato introdotto, quindi, uno strumento innovativo, basato sui risultati, in cui i pagamenti vengono effettuati agli Stati membri al momento della realizzazione di riforme e investimenti concordati in precedenza nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) [120].

In tale contesto la Commissione ha sviluppato anche il Sure, uno strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi legati alla disoccupazione e per proteggere i posti di lavoro a rischio a seguito della pandemia [121]. Il Sure si concretizzava in un’assistenza finanziaria per un totale di cento miliardi di euro sotto forma di prestiti, concessi dall’Ue agli Stati membri a condizioni favorevoli. Tale strumento, basato sull’art. 122, paragrafi 1 e 2, Tfue, prevedeva la possibilità di adottare misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora fossero sorte gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti (par. 1) o qualora uno Stato membro si fosse trovato in difficoltà o fosse seriamente minacciato da causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali. Le risorse del Sure non sono state, però, sufficienti, rendendo tale intervento scarsamente risolutivo [122].

Nel quadro descritto è stata coinvolta anche la Bei [123]. La Banca, infatti, già il 16 marzo 2020 aveva annunciato l’adozione di alcuni interventi per fornire, mediante meccanismi di garanzia e di sostegno del sistema bancario, le risorse finanziarie necessarie a sostenere le piccole e medie imprese e le società a media e piccola capitalizzazione (c.d. mid cap [124]) per un ammontare complessivo pari a circa 40 miliardi di euro [125]. Sono state introdotte una serie di misure di emergenza e un fondo di garanzia (Pan-European Guarantee Fund, Egf) per mobilitare risorse fino a 200 miliardi principalmente a sostegno del credito alle piccole e medie imprese. L’obiettivo è stato quello di garantire liquidità e accesso ai finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica. Il Fondo ha potuto erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della Bei o del Fei) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei beneficiari finali [126]. La costituzione del Fondo è stata sostenuta dall’Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020).

Nelle Conclusioni del Consiglio europeo di luglio 2020, si è affermato, inoltre, che «la Banca europea per gli investimenti (Bei) dovrebbe disporre del capitale necessario per attuare le politiche dell’Unione. Il Consiglio dei governatori della Bei è invitato a esaminare l’adeguatezza patrimoniale della Bei in considerazione degli strumenti inclusi nel Qfp e in Next Generation EU nonché del contributo della Banca alle ambizioni dell’Unione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e digitalizzazione dell’economia europea. Alla luce di tale esame, il consiglio dei governatori, deliberando all’unanimità, decide in merito all’entità e alle modalità di eventuali aumenti di capitale entro la fine del 2020» [127]. In tale ottica, quindi, l’Unione e gli Stati membri volevano già in quella fase che la Bei fosse pronta ad affrontare efficacemente il proprio ruolo di “braccio operativo” dell’Unione.

Le misure del Rrf avrebbero dovuto puntare su alcune grandi priorità, tra cui le infrastrutture (con grande attenzione anche alla loro manutenzione) e la digitalizzazione. Anche il tema del green deal è stato al centro degli interventi europei [128] e dato che la Bei mira a diventare la “banca del clima” [129], l’ente ha aperto nuove linee di finanziamento in favore dei progetti che mirano a ridurre il rischio idrogeologico, a rafforzare le riserve idriche e a quelli che sviluppano proposte per l’attenuazione delle emissioni e, quindi, a salvaguardia degli ecosistemi [130]. Infine, anche il sostegno alle piccole e medie imprese, necessario per garantire la coesione sociale [131], non è stato dismesso durante la gestione della crisi.

L’azione europea di risposta alla crisi pandemica si è basata su più progetti, spesso integrati tra loro [132]. La Commissione, come detto, ha predisposto sia il Recovery fund che il Sure. Oltre a questi strumenti, sono state sviluppate altre iniziative, tra cui il Corona Response Investment Initiative, un fondo di 37 miliardi reindirizzati dalla politica di coesione alla lotta al Covid-19. Inoltre, la Commissione ha rinunciato a chiedere il rimborso dei fondi non spesi dagli Stati membri e ha concesso la possibilità di autorizzare maggiori aiuti di Stato per i Paesi più colpiti dalla crisi. La Commissione ha previsto una maggiore flessibilità nelle regole fiscali, con l’attivazione della clausola generale di salvaguardia del patto di stabilità e crescita (c.d. Psc) nel quadro della strategia per reagire in maniera rapida, energica e coordinata alla pandemia. Infine, c’è stato il Working Capital Financing, finanziato con 1 miliardo del bilancio europeo, che viene usato come garanzia per 8 miliardi di finanziamenti del Fei in favore di 100.000 Pmi e mid cap europee.

La Banca Centrale Europea, invece, ha previsto (replicando politiche già attuate) l’Outright Monetary Transactions (Omt), che ha riguardato operazioni dirette all’acquisto di titoli di Stato a breve termine sul mercato secondario per limitare lo spread degli Stati che accedono alle linee di credito del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes). Grande risonanza ha avuto il Pandemic Emergency Purchase Programme, un programma di acquisto di titoli obbligazionari pubblici e privati da 1.350 miliardi per prevenire crisi di liquidità delle imprese e agevolare i governi a fronteggiare le spese correnti [133]. Sono stati previsti, inoltre, programmi di acquisto di asset, con ampliamento a sub-investment grade della platea dei rating ammissibili. È stato riproposto, inoltre, il Longer-Term Refinancing Operations (Ltro) [134], per fornire immediata liquidità al sistema finanziario della zona euro. Infine, come è noto, è stato approvato il (nuovo) Meccanismo Europeo di Stabilità e con il Pandemic Crisis Support possono essere aperte linee di prestito a disposizione degli Stati dell’eurozona per finanziare la spesa pubblica sanitaria diretta o indiretta collegata alla pandemia.

Anche il Gruppo Bei ha ampliato la propria azione a favore delle imprese con la creazione del Fondo di garanzia pan-europeo [135], che ha fatto leva su 25 miliardi di Garanzie per mobilizzare fino a 200 miliardi di investimenti in tutta Europa e ha immesso immediatamente altri 28 miliardi nel periodo marzo-luglio 2020 per rafforzare le proprie attività [136]. Il Gruppo Bei, come detto, ha previsto il Coronavirus Crisis Response (Crr), un fondo da 28 miliardi di pronta risposta all’emergenza da usare come garanzie agli intermediari finanziari che ha consentito di attivare fino a 8 miliardi di finanziamenti addizionali; di sostenere le linee di liquidità alle banche per garantire un sostegno al capitale circolante delle PMI e delle mid cap pari a 10 miliardi [137]. Inoltre, il Ccr ha supportato programmi di acquisto di titoli di cartolarizzazioni (Abs) per consentire alle banche di trasferire il rischio sui portafogli di prestiti alle Pmi e mobilitare fino a 10 miliardi di euro. Si tratta principalmente di diversi strumenti di garanzia e di condivisione del rischio per incentivare il sistema creditizio e sostenere le Pmi per completare i programmi nazionali.

La Bei, inoltre, è ancora al centro del progetto Invest-Eu, che mira alla mobilitazione di investimenti privati in infrastrutture sostenibili, ricerca, innovazione e digitalizzazione, attuato attraverso 5,6 miliardi di garanzie (l’assegnazione dipende dal merito della domanda dello Stato membro e non è ripartito in quote), per attirare investimenti privati. Adottato nel marzo 2021 quale successore del piano di investimenti per l’Europa, Invest-Eu riunisce il Feis e altri 13 strumenti finanziari dell’Unione ed è incentrato su quattro settori d’intervento principali (infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; Pmi; investimenti sociali e competenze) e mira a mobilitare 372 miliardi di investimenti supplementari tra il 2021 e il 2027. Gli Stati membri hanno la possibilità di ricorrere a Invest-Eu per attuare e completare i loro Pnrr [138].

In questo contesto, è opportuno segnalare che gli interventi del Gruppo Bei in Italia sono stati subito al centro del dibattito politico durante la pandemia. Già durante un’audizione informale davanti le Commissioni riunite V e XIV della Camera dei deputati e 5a e 14a del Senato, tenutasi il 1° settembre 2020 [139], l’allora vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, ha affermato che il «Recovery fund europeo è un’opportunità unica per l’Italia, un’opportunità che non possiamo mancare, sia per sostenere la crescita e, in prospettiva, riportare il debito-Pil su un rapporto di sostenibilità. Prendiamo il Recovery fund per liberarci di questo tetto alla crescita del 2%: non possiamo più permetterci di crescere solo al 2%». Scannapieco ha continuato affermando che «le risorse devono essere canalizzate in modo giusto, con un forte coordinamento centrale e un forte potere d’intervento. Anche se in alcuni settori l’implementazione può essere delegata alle Regioni. Dobbiamo però rivedere le procedure di spesa, rafforzare l’amministrazione pubblica con discontinuità rispetto al passato, creare sinergie tra istituzioni nazionali ed europee». Ad esempio, il Gruppo Bei ha fornito un sostegno anche al settore sanitario e prima dell’estate del 2020 sono stati concessi 2 miliardi per investimenti nel sistema ospedaliero e domiciliare italiano [140]. È stato previsto anche il c.d. top-up, cioè la possibilità di aumentare i finanziamenti già in essere dal 50% al 90% del costo totale di realizzazione. Inoltre, è stata disposta la sospensione temporanea del rimborso dei prestiti erogati (ad esempio, ne hanno beneficiato i comuni di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Venezia) e sono stati previsti 700 milioni, che sono stati usati come finanziamenti territoriali per i piani pluriennali delle Regioni.

Anche lo stesso Pnrr italiano inserisce la Bei nei piani di interventi riguardanti gli edifici culturali, dove è stata seguita una «filosofia di sostenibilità ambientale, innalzando l’efficienza energetica degli edifici e rinnovando le pratiche di organizzazione/gestione degli eventi turistici e culturali in una logica di sostenibilità» [141]. Sul fronte del turismo è stato prevista la definizione di un fondo ad hoc a effetto leva, capace di attrarre investitori privati (attraverso il supporto della Bei). Secondo le aspettative, i fondi Bei avrebbero dovuto avere un effetto leva 1:3, capaci quindi di generare più di due miliardi di investimenti nelle seguenti aree [142]: a) turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) settore business e dell’offerta turistica top quality; c) turismo sostenibile e nell’upgrade dei beni mobili e immobili connessi all’attività turistica. Infine, anche per i c.d. Piani Urbani Integrati sono stati utilizzati i fondi Bei, finanziando progetti di rigenerazione urbana come mezzo per promuovere l’inclusione sociale e combattere varie forme di vulnerabilità, aggravate dall’emergenza pandemica [143]. In tale contesto, relativamente all’edilizia scolastica, è stato sostenuto che gli interventi finanziati dai mutui Bei potrebbero essere una “cartina di tornasole” dei tempi con cui procedono tali progetti [144], ma questo potrebbe essere una riflessione da estendere a tutti gli obiettivi del Pnrr.

La Bei e il Gruppo Bei, al fine di realizzare una vera e completa sinergia tra istituzioni per l’utilizzo dei fondi del Rrf in Italia e un indirizzo strategico per l’attivazione dei fondi europei, hanno iniziato a supportare ex-ante le istituzioni, prevedendo un’opportuna pianificazione, sviluppando un servizio di advisory, facendo emergere un ruolo di consulenza e assistenza tecnica della stessa Bei per massimizzare il rendimento dei fondi.

I settori prioritari di intervento secondo la Bei, in linea con il Rrf, sono vari. Innanzitutto, c’è quello delle infrastrutture, dove sono stati finanziati grandi programmi di manutenzione [145]; il prolungamento della rete ferroviaria ad Alta Velocità; la messa in sicurezza di ponti e gallerie su strade secondarie; la riorganizzazione del trasporto pubblico locale con il rinnovo del parco mezzi [146], oltre a interventi per i fondi urbani e il social outcome contracting [147]. Come anticipato, anche la digitalizzazione è stata uno degli obiettivi degli interventi europei, con il sostegno all’upgrade tecnologico delle imprese, alla riduzione del digital divide e al rafforzamento della didattica a distanza.

Oltre al sostegno, già trattato, alle Pmi, è quello dell’ambiente e del mantenimento delle risorse naturali il centro di interessi maggiore della Bei: la mitigazione del rischio idrogeologico [148]; il rafforzamento del sistema e del settore dell’acqua; il consolidamento degli argini fluviali e dei terreni; la riforestazione e il sostegno a progetti di bioeconomia e sostenibilità, anche con interventi di attenuazione degli effetti legati a degli eventi meteorologici più estremi [149].

Già dal 2019 la Bei, quando il Consiglio europeo ha invitato la Banca a «intensificare le attività a sostegno dell’azione per il clima» [150], ha iniziato una nuova strategia climatica e una nuova politica di prestiti nel settore dell’energia, su cui il Next Generation Ue si è innestato. La Bei, quindi, ha aumentato la quota degli investimenti nell’ambito della priorità “Azione per il clima e sostenibilità ambientale” al 50 % e ha smesso di finanziare i progetti relativi ai combustibili fossili dalla fine del 2021.

In tale contesto, quindi, la nuova politica di prestiti nel settore dell’energia della Bei, si basa su cinque principi: dare priorità all’efficienza energetica al fine di sostenere il nuovo obiettivo dell’Ue nel quadro della direttiva dell’Ue sull’efficienza energetica [151]; consentire la decarbonizzazione energetica [152] mediante un maggiore sostegno alla tecnologia a bassa emissione di carbonio o a emissioni zero, con l’obiettivo di raggiungere una quota del 32 % di energia rinnovabile in tutta l’Ue entro il 2030 [153]; aumentare i finanziamenti per la produzione decentrata di energia, lo stoccaggio innovativo dell’energia e la mobilità elettrica; garantire gli investimenti nella rete che sono essenziali per le nuove fonti rinnovabili intermittenti come l’eolico e il solare, nonché rafforzare le interconnessioni transfrontaliere; nonché aumentare l’impatto degli investimenti a sostegno della trasformazione energetica al di fuori dell’Ue.

Le nuove normative europee sul green, però, sembra che possano limitare l’attività della Bei. In particolare, il Green Asset Ratio (Gar), un nuovo indicatore previsto dal regolamento n. 852/2020 (c.d. Tassonomia) che misura la quota di attività finanziarie verdi nei propri portafogli, rischia di essere un limite per l’attività delle Banche di sviluppo. Il nuovo rapporto fra le esposizioni green di una banca e l’insieme di tutte le esposizioni rischia di creare un “danno reputazionale” alla Bei, compromettendo l’immagine dell’ente come propugnatore della lotta al cambiamento climatico, visto che con i nuovi criteri del Gar, l’indicatore di sostenibilità rischia di scendere dal 50% ad appena l’1%, generando un divario di percezione estremamente ampio, facendo apparire contraddittorio l’operato dell’ente negli anni scorsi rispetto agli obiettivi perseguiti. Tra le criticità, infatti, c’è l’esclusione, nel conteggio del Gar, sia degli investimenti realizzati fuori dai confini europei sia dei progetti realizzati in favore delle Pmi [154].

È opportuno segnalare come a seguito della crisi ucraina ci sia stato un netto un cambiamento di rotta, confermando la piena configurazione della Bei come “braccio operativo” delle politiche dell’Ue. Le attività della Bei in Ucraina risalgono al 2007, in conformità alla politica europea di vicinato, al partenariato orientale e ad altri accordi bilaterali dell’Ue, ma dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la Bei, oltre a interrompere il finanziamento di opere in Russia e Bielorussia, ha inviato fondi per la riparazione delle infrastrutture danneggiate, per il rilancio dei servizi comunali, oltre al sovvenzionamento delle misure urgenti per garantire l’efficienza energetica. Inoltre, la Banca ha coordinato donazioni di aiuti umanitari, ma data la necessità di rafforzare le capacità militari degli Stati membri, è stata avviata una discussione sull’opportunità di aggiungere agli obiettivi della Bei anche gli investimenti nel settore della difesa [155] e nel marzo 2025 sono stati autorizzate attività finanziare nei settori chiave come semiconduttori, spazio, intelligenza artificiale e supercalcolo [156]. Si tratta di uno scostamento radicale dalla prassi precedente, che escludeva il sostegno agli investimenti legati alla difesa, anche se un aspetto particolare di cui tenere conto è l’effetto di questo ulteriore obiettivo sulla piena operatività della Banca. La Bei, infatti, sarebbe costretta ad aumentare i propri prestiti sui mercati dei capitali e ciò potrebbe incidere sul mantenimento del rating di credito più elevato [157], tanto che non è stata esclusa una ricapitalizzazione della Banca [158].

Tali investimenti si inseriscono nella più ampia riflessione sulla necessità di costituire un piano europeo di difesa [159] e, recentemente, il c.d. “Rapporto Draghi”, ha invitato l’Ue ad aumentare la spesa per la difesa [160], anche per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti d’America. Fino al giugno 2023, infatti, il 78% dei 75 miliardi di euro spesi per la difesa europea non è stato investito in Europa, ma in gran parte negli Usa [161].

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024 la Bei è stata invitata ad adeguare la propria politica di prestiti all’industria della difesa, con la modifica della definizione di beni a duplice uso [162]. In tale contesto la Bei ha deciso di investire 8 miliardi sulla ricerca per progetti sulla sicurezza europea [163] e il Gruppo Bei e l’Eda (Agenzia europea per la difesa) hanno stretto un nuovo patto con l’obiettivo di fornire maggiori investimenti per rafforzare le capacità di difesa collettive dell’Unione [164]. Sulla base del Memorandum d’intesa del 2018, l’accordo aggiornato lo scorso 3 ottobre 2024 consente a entrambe le organizzazioni di identificare le esigenze di finanziamento per progetti di difesa che coinvolgano gli Stati membri e le loro industrie della difesa per supportare lo sviluppo, la ricerca, l’innovazione e le infrastrutture nel settore della sicurezza e della difesa nell’Unione [165]. La Bei può ricevere consulenza da parte dell’Eda, oltre al fatto che possono definire congiuntamente i progetti di sicurezza e difesa da finanziare [166]. Una caratteristica fondamentale dell’accordo aggiornato è il rafforzamento di meccanismi come il Cooperative Financing Mechanism (Cfm), ideato per supportare iniziative di difesa paneuropee. L’accordo, inoltre, promuove una maggiore condivisione delle conoscenze tra la Bei, il Fei e l’Eda, consentendo valutazioni più solide della domanda di mercato e delle capacità industriali negli Stati membri.

Il Consiglio di amministrazione della Bei, inoltre, ha approvato un programma specifico da 1 miliardo di euro che mette a disposizione crediti e garanzie per il finanziamento di investimenti e capitale circolante delle Pmi attive nella filiera dell’industria europea della sicurezza e della difesa [167]. La centralità della tematica e il rafforzamento del programma di industria europea per la difesa hanno portato alla proposta di un regolamento su tale questione [168], anche se la scadenza della IX legislatura ha rallentato (rectius bloccato) la proposta della Commissione.

Bisogna sottolineare, però, che quella attuale è una fase di transizione e che le modifiche potrebbero essere repentine. Infatti, se prima i progetti militari e di difesa erano esplicitamente esclusi dall’elenco delle attività che potevano essere finanziate dalla Bei, ad oggi c’è stata un’apertura [169], con l’idea di rivedere le limitazioni per rendere stabili tali investimenti. Sembra necessario, quindi, impedire che ci sia un disallineamento tra gli obiettivi degli organi politici dell’Unione e le regole della Bei. Recentissimamente, ad esempio, la Commissione europea e il Fei hanno reso noto un investimento di 40 milioni di euro in un fondo di venture capital dedicato esclusivamente al settore della difesa europea (Fondo europeo per le tecnologie di difesa e sicurezza) dell’olandese Keen Venture Partners [170]. Il progetto mira a sostenere le aziende che stanno sviluppando soluzioni in settori quali la sicurezza informatica, la robotica, l’intelligenza artificiale, i sistemi autonomi e le tecnologie spaziali (come la protezione delle comunicazioni satellitari), l’analisi delle immagini satellitari e la difesa delle risorse spaziali. Rebus sic stantibus la Banca può concedere prestiti per progetti a duplice uso civile-militare, come infrastrutture di trasporto o droni, anche il limite del “dual use” potrebbe essere ulteriormente modificato [171], ma questo – forse – allontanerebbe la Bei dagli obiettivi iniziali della piena coesione sociale ed economica e da quello più recente di diventare un punto di riferimento per gli investimenti “verdi”. Ad ogni modo, la Bei potrebbe diventare il “braccio armato finanziario” dell’Unione europea, tanto che la Banca nel 2025 mira a raddoppiare gli investimenti nella difesa europea rispetto allo scorso anno. Da poco, infatti, il Consiglio di amministrazione della Bei ha autorizzato il finanziamento di progetti “puramente militari” [172], tanto che l’iniziativa strategica per la sicurezza europea (Sesi), con una dotazione di 8 miliardi di euro, rientrerà in un obiettivo di politica pubblica trasversale e permanente, che a sua volta andrà ad integrare gli obiettivi già esistenti [173]. Ai finanziamenti per questo settore non si applicherà alcun massimale predefinito e sarà stabilito di anno in anno nell’ambito del Piano di attività del Gruppo Bei[174]. I progetti e gli investimenti finanziati nel campo della sicurezza e della difesa riguarderanno ad esempio caserme e magazzini[175], veicoli terrestri e aerei, droni ed elicotteri, radar e satelliti, protezione delle frontiere terrestri, mobilità militare, infrastrutture critiche, sminamento e decontaminazione, spazio, cybersicurezza, dispositivi anti-interferenza, attrezzature militari, protezione delle infrastrutture dei fondali marini e ricerca, mentre resterebbero esclusi i soli c.d. “prodotti letali” (anche se, come stiamo vedendo nei conflitti attualmente aperti, anche un semplice drone può causare vittime e danneggiare strutture).

Infine, proprio con l’aumento degli investimenti militari, è opportuno domandarsi se sia possibile che anche la Bei venga coinvolta nella c.d. “giurisdizionalizzazione del diritto del clima”, cioè l’instaurazione di vertenze giudiziarie fondate sulle disposizioni adottate nel corso degli anni per effetto dell’impegno di vasti settori della comunità internazionale a contrastare i cambiamenti climatici provocati dalle attività umane [176].

La tutela dell’ambiente e la responsabilità intergenerazionale, infatti, sono due temi centrali per il costituzionalismo contemporaneo [177] e grazie a numerose sentenze (oltre che alla revisione degli artt. 9 e 41 Cost. [178]) se ne stanno definendo i contenuti. Il concetto di sostenibilità è diventato oggetto di riflessione politica, specie in binomio con il lemma “sviluppo”. Per il noto Rapporto Our Common Future (c.d. Rapporto Brundtland), pubblicato dalla Commissione per l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite nel 1987, «lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che permette di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri» e non a caso lo sviluppo sostenibile oggi è posto al centro delle politiche legate al Recovery fund e, di conseguenza, è un concetto che permea tutto il Pnrr italiano. Inoltre, nell’ottobre del 2021, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che riconosce il «diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile» come un «diritto umano importante per il godimento dei diritti umani» [179] e nel luglio 2022 anche l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione che riconosce lo stesso diritto [180]. Pur non essendo formalmente vincolanti, queste risoluzioni rappresentano il culmine di un lungo processo: dopo tre decenni di dibattito sull’utilità del riconoscimento esplicito del diritto a un ambiente sano si sta registrando il c.d. “inverdimento” dei diritti umani esistenti [181], anche grazie ad alcune recenti pronunce straniere (es. del Bundesverfassungsgericht [182], dei tribunali olandesi [183] e australiani [184]), internazionali [185] e interne (ad esempio la c.d. sentenza “Giudizio Universale” [186]).

Come detto, l’attività della Bei è inserita nel sistema dei controlli giurisdizionali dell’Unione [187], anche se in maniera limitata, dato che, ad esempio, le delibere del Consiglio dei governatori della Bei possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e dal Consiglio di amministrazione della Bei, mentre, solo per determinati vizi, possono essere impugnate le delibere dello stesso Consiglio di amministrazione.

In quadro sembrerebbe arduo immaginare un ricorso giurisdizionale dei cittadini contro le decisioni della Bei, ma ciò potrebbe essere possibile, invece, attraverso il regolamento n. 1367/2006 (c.d. regolamento Århus) che ha disciplinato e migliorato l’applicazione della Convenzione di Århus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione, dato che questo atto impone (indirettamente) anche alla Bei il rispetto dell’accordo sulla “democrazia ambientale” ratificato dall’Unione [188]. La Banca, quindi, deve tutelare il diritto fondamentale di ogni individuo a vivere in un ambiente sano e deve permettere, quindi, alle persone fisiche e giuridiche il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute e quello di partecipare al processo decisionale ambientale, con la possibilità di azionare i rimedi giurisdizionali in caso di lesione di tali diritti.

Le decisioni finanziarie, quindi, possono essere verificate sia in via stragiudiziale (all’interno della Bei e ad opera del Mediatore europeo) sia in via giudiziale, con investitura delle giurisdizioni nazionali e, se del caso, dei giudici dell’Unione. Il tema della sindacabilità giudiziaria dell’agire finanziario sembra un elemento centrale, ma le rigide condizioni di ricorribilità alla Cgue e i limiti imposti attraverso l’autonomia della Banca rischiano di apparire fortemente restrittivi.

In tale riflessione è necessario richiamare la sentenza della Cgue del luglio 2023 [189], che ha definito la controversia tra la Bei, sostenuta dalla Commissione europea, e la ClientEarth, un’organizzazione non governativa impegnata nella tutela dell’ambiente. Infatti, il 27 gennaio 2021 [190], il Tribunale dell’Unione europea aveva annullato la decisione della Bei che aveva respinto la richiesta di riesame interno della delibera del Consiglio di amministrazione della Banca di approvazione del finanziamento di un progetto di centrale elettrica a biomassa in Galizia, presentata dalla ClientEarth, ai sensi dell’art. 10, par. 1, del regolamento Åarhus. Avverso tale pronuncia, la Banca e la Commissione hanno presentato, disgiuntamente, ricorso in appello per chiederne l’annullamento. La pronuncia si pone in continuità con la giurisprudenza europea in merito alle singolarità del rapporto tra la Banca e l’Unione, ma aggiunge tasselli importanti sull’impugnabilità delle decisioni assunte dall’istituto finanziario europeo, in quanto interviene a definire i parametri del vaglio, soprattutto, stragiudiziale, rimarcando la necessaria conformità delle determinazioni della Bei al diritto europeo, di cui fa parte quello di adeguamento agli obblighi assunti dall’Unione in ambito internazionale. Gli obblighi ambientali, che la Banca è tenuta a rispettare nello svolgimento delle sue attività, non solo fungono da parametro di legittimità delle sue scelte, ma sono anche un modo per poter sindacare in futuro le scelte della Banca in modo oggi non prevedibile. Infatti, questi obblighi sono concetti non predeterminabili e flessibili e aumentano la possibilità di controllo nei confronti degli atti della Bei se questi producono effetti giuridici, tanto che può trovare applicazione l’art. 263 Tfue, in quanto gli atti della Bei costituiscono misure di diritto ambientale avente il crisma dell’atto amministrativo ai sensi del regolamento Århus.

Va evidenziato, inoltre, che le procedure di accesso al riesame interno alla Banca legittimano l’avvio dell’istruttoria in presenza di denunce avanzate da persone fisiche o giuridiche sia che abbiano un interesse in un progetto della Banca sia che partecipino al processo di gestione della denuncia o che, più genericamente, manifestino dubbi su una politica o su talune attività della Bei. Il diritto europeo, quindi, impone alla Bei di vagliare, con rigore istituzionale, le istanze di riesame delle decisioni assunte in merito ai profili ambientali (e sociali), anch’essi trasversalmente intesi, delle opere da sovvenzionare, anche per garantire le tutele e i diritti sanciti dal regolamento Åarhus, permettendo ai terzi di chiedere alla Bei di riconsiderare le proprie determinazioni “ambientali” e, se insoddisfatti, di ricorrere alla Cgue.

La Bei, quindi, deve allinearsi ai parametri ambientali e sociali stabiliti dal­l’Unione e dalla comunità internazionale, con il conseguente rischio della sindacabilità delle sue decisioni finanziarie [191]. La Banca quindi, deve, dare seguito all’istanze presentate secondo il regolamento Åarhus in ordine alle ricadute sociali ed ambientali dei progetti finanziati per il tramite del Meccanismo per il trattamento delle denunce, cioè l’ufficio interno deputato a riesaminare stragiudizialmente le scelte della Banca. Se, poi, si considera che la risposta del Meccanismo è parimenti appellabile, è possibile adire il Mediatore europeo e, poi, eventualmente, la Corte di giustizia, sempre in presenza di un reale interesse ad agire dei ricorrenti nei limiti dell’autonomia funzionale riconosciuta alla Banca dai Trattati.


6. Conclusioni

La Bei può essere considerata, come detto, il braccio finanziario dell’Unione europea [192] e gioca un ruolo fondamentale per l’effettiva realizzazione delle politiche dell’Unione, oltre che del Next Generation Ue [193]. Con un totale di bilancio di 556,4 miliardi di euro (in forte crescita rispetto a quello precedente), la Bei è una delle più solide istituzioni finanziarie del mondo per asset e il più grande prestatore multilaterale, con prestiti erogati e promessi per 587 miliardi di euro (a fine 2024) rispetto ai 117 miliardi di dollari della Banca Mondiale [194].

Gli interventi operati dalla Banca hanno assunto negli ultimi anni un’importanza fondamentale nell’ambito delle attività economiche e sociali dell’Unione. E questo è tanto più vero quanto più tali operazioni finanziarie sono inserite nell’ottica della particolare crisi economico-sociale che, con gradazioni e caratteristiche differenti, colpisce da decenni i Paesi dell’Ue e la stessa Unione. L’azione della Bei si è concretizzata, specialmente negli ultimi tempi, con interventi sempre più diversificati ed economicamente rilevanti, basti pensare ai numerosi finanziamenti dei progetti di “comune interesse” destinati a collegare organicamente gli investimenti tecnologici, quelli legati al rifornimento energetico e, da ultimo, quelli in ambito militare. L’attività della Bei, quindi, non va interpretata come una politica “autonoma” di relazioni economico-finanziarie o indipendente dal complesso degli organi e delle procedure decisionali dell’Unione.

La Banca, come organo collaterale all’Ue, sta realizzando una rivalutazione del suo ruolo e del suo sostanziale contributo finanziario alla «realization of projects giving concrete expression to the economic, social and, ultimately, political priorities of the Union» [195] e la questione del supporto della Bei alla politica di difesa europea ha confermato tale riflessione. L’istituto, ad esempio, nel 2023 ha immesso nel mercato 320 miliardi di euro e 20 miliardi sono stati erogati in finanziamenti alle piccole imprese che impiegano ben 5,4 milioni di lavoratori [196], mentre altri 19,76 miliardi sono stati destinati all’innovazione e 49 miliardi sono stati i finanziamenti c.d. verdi [197], mentre nel 2024 il 43% del fondo Fei è stato utilizzato per attività legate alla sostenibilità ambientale [198].

La graduale trasformazione dopo la pandemia della governance economica europea ha sviluppato un’infrastruttura decisionale che mira a facilitare gli investimenti e la Commissione europea ha gradualmente ampliato la propria attività di investimento, anche attraverso la Bei e il Fei [199].

Con il Recovery fund (e gli altri piani messi in atto a livello europeo) sono stati previsti molti mezzi di investimento, accentrando però la “cabina di regia” e creando una governance più coerente e basata su una struttura più solida. Attualmente, a livello europeo, siamo davanti, ormai, a un’infrastruttura governativa multilivello incentrata sulla promozione degli investimenti. Il cuore di questo sistema è la Bei, che però resta ancora nascosta sia agli occhi dell’opinione pubblica sia degli studiosi [200]. Nonostante ciò, come si è visto, si sta realizzando una collaborazione sempre più stretta tra Banca e la Commissione e solo una stretta sinergia tra Ue, Bei e Stati membri può portare effettivamente i frutti sperati (si segnala che anche tra la Bei e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa sono stati stipulati recentemente accordi per potenziare l’impatto degli investimenti [201]). La cabina di regia, come detto, è in mano alla Commissione, ma gli obiettivi indicati vengono realizzati attraverso le azioni dei singoli organi dell’Unione, secondo le loro competenze e possibilità. Grazie a questa cooperazione l’Unione può realizzare, anche con l’utilizzo di strumenti finanziari, un impatto economico e finanziario maggiore di quello consentito dalle dimensioni del suo budget. Gli interventi dell’Unione e della Bei funzionano solo se si basano su partenariati pubblico-privati e sugli strumenti che richiedono una spesa “indiretta” (fondi di garanzia etc.), con il supporto anche delle amministrazioni degli Stati membri.

Pare evidente che esista una reale collaborazione tra tutte le istituzioni e gli organismi europei. Gli obiettivi posti dalla Commissione (e dal Consiglio europeo) vengono attuati attraverso la collaborazione di tutti gli enti, che si muovono secondo le proprie aree di competenza per raggiungere l’obiettivo prefissato. In tal modo, gli istituti finanziari che sostengono l’economia, tra cui la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, la Bei e le banche commerciali che operano a livello nazionale e internazionale, agiscono nel rispetto delle mission indicate, ponendo in essere, in maniera complementare, tutti gli strumenti possibili, e spesso sono proprio loro a sbloccare le fasi di stallo politico con azioni al limite dell’ammissibilità [202].

Come segnalato nel “Rapporto Draghi”, il bilancio dell’Ue dovrebbe essere riformato per aumentarne l’efficienza, oltre a essere meglio sfruttato per supportare gli investimenti privati. Le risorse finanziarie dell’Ue dovrebbero essere riorientate verso progetti e obiettivi strategici, nei quali l’Unione apporta un ruolo decisivo una migliore attuazione (tornando al vero significato sotteso all’art. 5 Tue). Sarebbe necessario, quindi, raggruppare e ridurre sostanzialmente il numero di tutti i programmi di finanziamento e il bilancio dell’Ue dovrebbe essere meglio sfruttato per supportare gli investimenti privati attraverso diversi tipi di strumenti finanziari e una maggiore propensione al rischio da parte dei partner attuatori. In particolare, è stato raccomandato di aumentare l’ammontare della garanzia dell’Ue per il programma Invest-Eu, che dovrebbe concentrarsi sul finanziamento di investimenti ad alto rischio e di espansione, dove il Gruppo Bei dovrebbe assumersi la responsabilità di tali progetti e di maggiori dimensioni, facendo un uso maggiore della propria capacità finanziaria.

La Bei mira a finanziare l’innovazione in ogni campo. Questa è il fondamento necessario per costruire un nuovo modello di crescita sostenibile e competitivo in Europa. Ma perché possa davvero incidere, serve una regia pubblica capace di finanziare con decisione la ricerca di base, orientare gli investimenti verso settori strategici e stimolare una domanda solida di tecnologie avanzate. Centrale diventa l’efficacia con cui vengono impiegate le risorse ed è necessaria un’infrastruttura finanziaria integrata, come un vero mercato unico dei capitali, che sappia trasformare il risparmio europeo in energia imprenditoriale. Solo così l’Europa potrà colmare il divario di produttività, consolidare la propria autonomia strategica e ritagliarsi un ruolo di leadership duraturo nello scenario globale [203].

Un accenno finale meritano le banche di sviluppo, che hanno continuamente fornito un importante supporto per la definizione e la realizzazione degli obiettivi economici. Le dinamiche politiche attorno al settore bancario europeo [204] e alla Bei forniranno terreno fertile per la ricerca e il dibattito futuro, e non è un caso che anche in Italia sia stata avanzata l’idea di creare un istituto di credito secondo il format “Banca Nazionale di Promozione” per investire in settori strategici [205]. Non bisogna dimenticare, però, che in Italia un organo di “promozione finanziaria” esiste già ed è la Cassa depositi e prestiti (Cdp), che anche senza essere un istituto bancario agisce essenzialmente come una banca di Stato, avendo tra le sue attività principali anche la partecipazione al capitale di rischio di imprese nazionali ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese [206]. Come è stato notato, infatti, «ci sono altri soggetti che svolgono già questo ruolo: la Cdp, in primo luogo, ma anche la Banca europea per gli investimenti, che ha investito in Italia e nel Mezzogiorno, ed è anche molto sensibile alle tematiche ambientali. Senza dimenticare le stesse banche commerciali. Con l’attuale corso della politica monetaria le banche sono inondate di liquidità. Cercano solo progetti validi in cui investirla» [207].

Più che creare un nuovo istituto, l’Italia ha davanti a sé una sfida ancor più importante: essere un Paese credibile dove poter investire la notevole quantità di denaro che i vari strumenti e fondi europei stanno erogando, anche perché circa il 12% dei prestiti della Bei sono allocati in Italia (per la precisione 11,23%, in leggero calo rispetto allo scorso anno e tale dato deve essere un campanello d’allarme [208]). In questa fase finale del Pnrr occorre focalizzarsi sul completamento di poche priorità (ambiente, economia digitale, Pmi e infrastrutture), anche attraverso un impulso e un monitoraggio centrale da parte dell’Amministrazione pubblica [209].

Dopo l’esperienza della pandemia e l’attuazione del Pnrr l’Italia ha riacquisito la «consapevolezza della centralità della macchina dello Stato e del rischio che i suoi affanni possano pregiudicare le politiche pubbliche e la relativa trasmissione attuativa» [210], anche perché l’efficienza dello Stato centrale è sempre più rilevante per competere economicamente e per essere attrattivi per i capitali nazionali, stranieri e sovranazionali. La speranza è che si continui a utilizzare un metodo fondato su scadenze indifferibili e obiettivi misurabili[211], espandendo così la capacità di programmazione pluriennale e di disegno strategico euro-nazionale per la crescita interna. Solo con questo sforzo di autogenia l’Italia può essere in grado di attrarre investimenti ed essere un terreno fertile per capitali e finanziamenti e affrontare la bassa crescita del Pil (0,7%), che anche nel 2025 si prevede fortemente al di sotto della media europea e ben lontana dalla Spagna (2,6%), il secondo maggior fruitore dei fondi Next Generation Ue e di quelli Bei (13,23%).


NOTE

[1] La Bei ha sede presso la città di Lussemburgo (fino al 1968, invece, era a Bruxelles) e l’attuale Presidente è la spagnola Nadia Calviño (in carica dal 2024). I primi due presidenti della Banca sono stati entrambi italiani: si tratta di Pietro Campilli (1958-1959) e Paride Formentini (1959-1970).

[2] Sul sito ufficiale dell’Unione europea (European-union.europa.eu) la Bei è definita «proprietà comune dei paesi dell’UE».

[3] Si rinvia a G.P. Manzella, Alle origini della Banca europea per gli investimenti: tra Mezzogiorno ed Europa, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2007, pp. 279 ss. (spec. pp. 282-298, dove si ricostruiscono i dibattiti che hanno portato alla costituzione della BEI).

[4] Un’analisi approfondita relativa alla creazione della Bei si trova in S. Lewenhak, The Role of the European Investment Bank, Routledge, Abingdon, 1982, pp. 1 ss.; L. Coppolaro, Setting up the financing institution of the European Economic Community: the creation of the European Investment Bank (1955-1957), in 15 Journal of European Integration History 2 (2010), pp. 87 ss.

[5] Artt. 5, 49, 50, 51 Trattato Ceca.

[6] Artt. 6 e 172, par. 4, Trattato Euratom.

[7] D.R.R. Dunnett, The European investment Bank: autonomous instrument of common policy, in 31 Common Market Law Review 4 (1994), pp. 725-726.

[8] Il testo del comunicato è rinvenibile in La Conferenza di Messina, in Riv. st. pol. int., 1955, pp. 498 ss.

[9] Sul tema già A. Titta, Le funzioni della Banca Europea per gli investimenti, in Riv. pol. econ., 1958, pp. 861 ss.

[10] C. Zilioli-M. Selmayr, La Banca Centrale Europea, Giuffrè, Milano, 2007, p. 56.

[11] Bisogna sottolineare che già negli anni Settanta la Cee assunse direttamente compiti finanziari (regolamento n. 397/75) prevedendo, ad esempio, che la Comunità potesse contrarre prestiti presso i Paesi terzi attraverso organismi finanziari o il mercato dei capitali, con l’obiettivo di mettere le risorse così ottenute a disposizione (sotto forma di credito aventi le medesime caratteristiche finanziari) degli Stati membri la cui bilancia dei pagamenti versasse in difficoltà a causa del rincaro dei prodotti petroliferi. All’interno del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (Mesf), inoltre, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati finanziari, a nome dell’Unione, fino a un totale di 60 miliardi di EUR, con la garanzia del bilancio dell’UE (regolamento n. 407/2010). Il Mesf può apportare assistenza a tutti gli Stati membri dell’Unione che subiscano o rischino di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali.

[12] La Birs è un istituto internazionale di credito mobiliare nato con gli accordi deliberati nel luglio 1944 durante la Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Bretton Woods. Lo scopo originario delle attività della Birs, con sede a Washington, era essenzialmente quello di contribuire alla ricostruzione del sistema produttivo europeo dopo la Seconda guerra mondiale.

[13] La creazione delle banche regionali di sviluppo è continuata anche di recente. Basti pensare alla Banca di investimento nordica del 1975; la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo del 1991 (F. Seatzu, Sul ruolo della Banca europea di ricostruzione e sviluppo nell’attuale crisi finanziaria internazionale, in Dir. Un. eur., 2011, pp. 741 ss.); la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa del 1993, che è un’evoluzione del Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa del 1956; la Banca di commercio e sviluppo del Mar Nero del 1997; Banca di sviluppo eurasiatica del 2006 e il Banco del Sur del 2009.

[14] C. Zanghì, voce Organismi finanziari internazionali, in Enciclopedia della Banca e della Borsa, vol. IV, Compagnia Edizioni Internazionali, Roma-Milano, 1968, pp. 752 ss.; S. Cafaro, voce Banche internazionali, in Enc. dir., Annali, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 181 ss.; E. Sciso, Appunti di diritto internazionale dell’economia, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 163 ss.

[15] Dopo i vari allargamenti ai Paesi dell’Est Europa anche l’Unione europea ha perso l’omogeneità sotto il punto di vista dello sviluppo industriale ed economico.

[16] S. Cafaro, Banche, cit., p. 188.

[17] Il rilevato carattere di strumentalità delle funzioni affidate alla Bei rispetto alla prospettiva dell’integrazione economica europea spiega l’esistenza di uno stretto collegamento tra la stessa Bei e l’Unione. Tale legame non può, ad esempio, trovarsi tra la Birs e l’Onu. Infatti, mentre la Birs ha spesso disatteso le raccomandazioni delle Nazioni Unite, la Bei segue, generalmente, in maniera più deferente le indicazioni dell’Ue e, ad esempio, ha sospeso gli interventi finanziari in Grecia durante il periodo del regime militare a seguito di un parere negativo della Commissione (Cfr. Relazione annuale Bei, 1967, pp. 96-97) o, come si vedrà, quelli in Russia e Bielorussia a seguito dell’invasione dell’Ucraina del 2022.

[18] Anche la Bei sembrerebbe volersi concentrare principalmente su questi ambiti, come si vedrà nel par. 5.

Un altro settore di attività delle banche di investimento è il supporto dopo i disastri e le calamità naturali (si pensi ai finanziamenti erogati dalla Banca di sviluppo asiatica dopo lo tsunami del dicembre 2004 o il terremoto in Pakistan dell’ottobre 2005).

[19] L’allargamento dei membri della Bei ha comportato anche la necessità di adattamenti al Protocollo (come nel 1973) e allo Statuto (ad esempio nel 1981), sul punto F. Mosconi, Banca europea per gli investimenti, in Enc. giur., vol. V, Treccani, Roma, 1988, p. 1. Con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea anche la Bei ha perso automaticamente un membro (sul punto G. Marchegiani, Gli effetti della “Brexit” sulla Banca europea per gli investimenti [BEI], in Federalismi, n. 8/2017) e si sono rese necessarie, come si vedrà, alcune modifiche allo Statuto.

[20] Negli auspici iniziali Bei doveva contribuire anche all’effettiva creazione del mercato comune, cfr. F. Vito, La Banca europea per gli investimenti come strumento di realizzazione del Mercato comune, in Riv. banc., 1958, pp. 263 ss.

[21] L’art. 309 Tfue cita esplicitamente: «a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri».

[22] Lo stesso art. 15 Tfue sottolinea che «la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative».

[23] Art. 174 Tfue.

[24] Si veda, ad esempio, la comunicazione della Commissione europea, Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, COM(2018) 321 final, in eur-lex.europa.eu.

[25] Come, ad esempio, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale.

[26] Art. 209 Tfue.

[27] Art. 289 Tfue.

[28] Art. 343 Tfue.

[29] Sul punto M. Mattalia, Verso un diritto amministrativo europeo sul diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea, in Dir. amm., n. 3/2023, pp. 621 ss. (spec. p. 630 «L’accesso si è così esteso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, incluso l’esercizio di funzioni amministrative [art. 15, par. 3, co. 4, TFUE] della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [CGUE], della Banca Centrale Europea [BCE] e della Banca Europea per gli Investimenti [BEI], per le quali il Trattato prevede un regime differenziato per l’accesso ai documenti, in conformità al quale ognuna di tali istituzioni ha adottato una disciplina speciale»).

[30] L’art. 271 Tfue completa il quadro stabilendo che «le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall’altra, sono decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale». Sul tema, cfr. F. Mosconi, La risoluzione delle controversie concernenti la Banca europea per gli investimenti, in Studi in onore di Giorgio Balladore Pallieri, vol. II, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 427 ss. Sul tema anche G. Marchegiani, Sulla competenza del Tribunale dell’Unione europea nei confronti della BEI in materia di appalti, in Studi sull’integrazione europea, n. 1/2012, pp. 127 ss., che ha commentato Cgue, 20 settembre 2011, T-461/08, Evropaïki Dynamiki c. Bei, nella quale l’art. 263 Tfue è stato interpretato al fine di ampliare l’ambito del controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte di Giustizia dell’Ue sulle controversie riguardanti la Bei.

[31] L’art. 27 del Protocollo n. 5 prevede, inoltre, che «i beni e gli averi della Banca possono essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria».

[32] I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’art. 263 Tfue, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle disposizioni citate: nei fatti si tratta di errores in procedendo relativamente alle domande di finanziamento.

[33] Sul punto già Cgue, 2 dicembre 1992, C-370/89, Sgeem e Etroy/Bei.

[34] Accordo tripartito fra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti del 2021. Anche in mancanza di tale intesa, però, la Corte avrebbe comunque accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell’Unione gestite dalla Banca ex art. 287, par. 3, Tfue.

[35] Art. 308 Tfue («La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica»). Tale disposizione è analoga all’art. 129 Trattato Cee («È costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalità giuridica») e all’art. 4B introdotto con il Trattato di Maastricht («È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest’ultimo»).

[36] Alcuni esempi sono riportati in F. Mosconi, La Banca Europea per gli investimenti. Aspetti giuridici, Padova, 1975, p. 15.

[37] Si trattava di accordi interni fra gli Stati membri relativi agli aiuti finanziari agli Stati africani e Malgascio Associati (Sama) e ai Paesi e territori d’Oltremare (Ptom), cfr. Ibidem.

[38] Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 ed entrato in vigore a gennaio 2024. Tale accordo ha sostituito quello firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000.

[39] L’art. 4 dello stesso Protocollo precisa, inoltre, la possibilità di ricorrere a un arbitrato internazionale.

[40] Messaggio dell’11 agosto 1972 del Consiglio federale all’Assemblea federale, cfr. F. Mosconi, La Banca, cit. 16.

[41] U. Leanza, Commentario CEE, vol. II, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 996-997; G. Tesauro, Il finanziamento delle organizzazioni internazionali, Jovene, Napoli, 1969, p. 256, nota 25.

[42] Art. 9, par. 2, Protocollo n. 5.

[43] Art. 15 Protocollo n. 5.

[44] Ampliando la definizione di R. Monaco, in Commentario CEE, vol. I, Giuffrè, Milano, 1965, p. 45.

[45] La Commissione vigila sul rispetto degli interessi dell’Unione. La presenza presso il Consiglio d’amministrazione dei membri nominati su designazione della Commissione e il fatto che le domande di prestiti inoltrate alla Banca siano sottoposte per parere alla Commissione garantiscono la necessaria armonizzazione dell’azione della Banca con gli orientamenti della Commissione. Inoltre, il voto unanime del Consiglio di amministrazione in caso di parere negativo della Commissione conferisce un’importanza particolare ai pareri espressi da quest’ultima. Si veda, ad esempio, la risposta della Commissione del 4 febbraio 1975 all’interrogazione scritta n. 489/74 (G.u.u.e. del 7 marzo 1975, C 55).

[46] Contra Cgue, 2 dicembre 1992, cit., punto 13, dove si parla di «organismo comunitario».

[47] Cgce, 15 luglio 1960, cause riunite C-27/59 e 39/59, Campolongo c. Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.

[48] Tesi sostenuta anche da C. Curti Gialdino, Il Trattato di Maastricht sull’Unione europea, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993, p. 72.

[49] Il pieno controllo sulle controversie tra la Bei e i dipendenti emerge, ad esempio, in Cgue, 24 novembre 2023, C-561/23P, Thunus e a. c. Banca europea per gli investimenti.

[50] Cgce, 15 giugno 1976, C-110/75, Mill c. Banca europea per gli investimenti.

[51] In tal senso, G. Vanni Levi, Sulla competenza della Corte di giustizia comunitaria nelle controversie tra la BEI e i suoi dipendenti, in Riv. dir. eur., 1978, pp. 229 ss.; nonché, per il profilo attinente all’indicata assimilazione, A. Tizzano, Contratti “strumentali” e contratti d’impiego delle Comunità Europee, in Riv. dir. eur., 1978, pp. 481 ss.

[52] Cgce, 3 marzo 1988, C-85/86, Commissione c. consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.

[53] Analogo all’attuale art. 271 Tfue.

[54] Cgce, 3 marzo 1988, cit, punto 28 «il riconoscimento alla Banca di siffatta autonomia funzionale e istituzionale non ha la conseguenza di distaccarla completamente dalle Comunità e di sottrarla a qualsiasi norma di diritto comunitario. Infatti, emerge in particolare dall’art. 130 del trattato che la Banca ha il compito di contribuire alla realizzazione degli scopi della Comunità e pertanto si colloca, in base al trattato, nel contesto comunitario».

[55] Sentenza della Cgue, 10 luglio 2003, C-15/00, Commissione delle Comunità europee c. Banca europea per gli investimenti. Sulla sentenza si rinvia a J. Santos Varas, La independencia del Banco central europeo y del Banco europeo de inversiones frente a la Officina europea de lucha contra el fraude (OLAF), in 8 Revista de Derecho Comunitario Europeo 17 (2004), pp. 237 ss.; F. Spagnuolo-G. Pizzanelli, La Corte di giustizia nel caso OLAF precisa che l’indipendenza della BCE e della BEI non determina il loro isolamento dal contesto giuridico comunitario, in Riv. it. dir. pub. com., n. 1/2005, pp. 233 ss.

[56] Cgue, 10 luglio 2003, cit., par. 101 e 102.

[57] Contra F. Lauria, Manuale di diritto delle Comunità europee, Utet, Torino, 1992, p. 359.

[58] Cgue, 2 dicembre 1992, C-370/89, Société générale d’entreprises électo-mécaniques e Roland Etroy c. Banca europea per gli investimenti.

[59] Art. 309 Tfue.

[60] F. Mosconi, La Banca, cit., pp. 19 ss.

[61] Sul tema la letteratura è amplissima. Si rinvia esemplificatamente a K. Efstathiou-G.B. Wolff, Is the European Semester effective and useful?, in Bruegel, Policy Contribution, Issue 2018/09, June 2018, disponibile in Bruegel.org; A. Verdun-J. Zeitlin, Introduction: the European Semester as a new architecture of EU socioeconomic governance in theory and practice, in 15 Journal of European Public Policy 2(2017), pp. 137 ss.; G. Menegus, Gli indirizzi di massima per il coordinamento delle politiche economiche ex art. 121 TFUE nel quadro del semestre europeo, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2020, pp. 1451 ss., F. Costamagna, Il coordinamento delle politiche economiche nell’ambito del Semestre europeo, in O. Porchia (a cura di), Governance economica europea. Strumenti dell’Unione, rapporti con l’ordinamento internazionale e ricadute nell’ordinamento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 127 ss.; L. Bartolucci, La funzione finanziaria (e il rapporto con il semestre europeo), in Rass. dir. pubb. eur., n. 1/2019, pp. 101 ss.

[62] Si riprende la definizione di G. Tosato, Sulla nozione di impresa comune nel diritto internazionale, in Riv. dir. int., 1967, pp. 632 ss. A. Valenti parla invece di “società a carattere internazionale” (Le società a carattere internazionale, in Riv. dir. int., 1960, pp. 465 ss.), mentre per F. Mosconi sono semplicemente “imprese internazionali” (La banca, cit., p. 21). Per U. Leanza-I. Caracciolo, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui, Giappichelli, Torino, 2012, p. 133 l’impresa internazionale, invece, è quella che «opera esclusivamente nell’ambito dello Stato del quale ha nazionalità, ma che è dotata di un’apposita sezione internazionale che gestisce lo sviluppo delle attività estere». Per una lettura più recente sul tema si rinvia a M.R. Mauro, Diritto internazionale dell’economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 58-79.

Nella dottrina di lingua inglese si vedano F.A. Mann, International Corporations and National Law, in Idem, Studies in International Law, Oxford University Press, Oxford, 1973, pp. 553 ss.; Z. Sundström, The Public International Utility Corporation, Sijthoff, Leiden, 1972.

[63] Termine già usato da R. Monaco, Lezioni di organizzazione internazionale, vol. I, Giappichelli, Torino, 1985, pp. 10-12. In questa sede si pone prima l’aggettivo “internazionale” per sottolinearne la derivazione da trattati.

[64] Definizione di B. Conforti, Le imprese internazionali, in Riv. dir. int. priv. proc., 1970, p. 230.

[65] Ibidem.

[66] F.A. Mann, International, cit., p. 555.

[67] Sul tema R. Ago, Le organizzazioni internazionali e le loro funzioni nel campo dell’attività interna degli Stati, in Studi in onore di G.M. De Francesco, vol. I, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 1 ss.

[68] Relativamente alle questioni non espressamente regolate dall’accordo istitutivo vi è comunque spazio per l’intervento del diritto internazionale generale.

[69] Ricondotta in questa categoria da A. Marazzi, Il diritto internazionale privato delle organizzazioni internazionali, Giappichelli, Torino, 1967, 29-30; B. Conforti, Le imprese, cit., p. 243.

[70] Come riporta F. Mosconi, La Banca, cit., p. 25.

[71] L’art. 26 del Protocollo n. 5 afferma che «in ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio». Sul punto anche S. Puglisi, La Banca europea per gli investimenti, in E. Pennacchini-R. Monaco-L. Ferrari Bravo (a cura di), Manuale di diritto comunitario, vol. I, Utet, Torino, 1983, pp. 239-242.

[72] G. Marchegiani, La Banca europea per gli investimenti, in Riv. it. dir. pub. com., nn. 3-4/2001, pp. 556-557.

[73] L’art. 14 del Protocollo n. 5 prevede che «la Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi». Contra U. Leanza, La Banca europea per gli investimenti, in Idem, Saggi di diritto delle Comunità Europee, Giannini Editore, Napoli, 1982, pp. 148-151, per il quale la Bei non avrebbe soggettività internazionale.

[74] F. Capotorti, Sulla competenza a stipulare degli organi delle unioni, in Scritti di diritto internazionale in onore di Tommaso Perassi, vol. I, Giuffrè, Milano, 1957, p. 295.

[75] Ad esempio, si pensi alla partecipazione della Bei e dell’allora Comunità all’accordo che ha istituito nel 1990 la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), dato che è stato stipulato anche con Stati che erano già membri della Comunità e, di conseguenza, della Bei.

[76] European Investment Bank, Financial report 2024, 2025, p. 8.

[77] Art. 5 Protocollo n. 5, secondo cui «il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5%». Sono attualmente versati 22.190.715.461 euro (8,92% del totale).

[78] Consiglio dell’Unione europea, Documento 13166/18, 15 ottobre 2018.

[79] L’iter di approvazione della proposta è descritto nell’articolo 308 Tfue, con l’approvazione unanime da parte del solo Consiglio con una procedura legislativa speciale. L’iniziativa può essere assunta – come nel caso in esame – dalla stessa Bei (e vengono consultati il Parlamento europeo e la Commissione) o dalla Commissione (nel qual caso un ruolo consultivo è riservato al Parlamento europeo e alla Banca).

[80] Consiglio dell’Unione europea, Documento 8617/19 (fascicolo interistituzionale 2018/0811), 16 aprile 2019, in Data.consilium.europa.eu.

[81] Convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”).

[82] La Bei gode del massimo merito di credito sui mercati finanziari, cioè AAA.

[83] Senato della Repubblica, La Banca europea per gli investimenti: l’attività e le prospettive in vista della Brexit, nota 29, 3 giugno 2019, p. 6.

[84] N. Hachez-J. Wouters, A responsible lender? The European Investment Bank’s enviromental, social and human rights accountability, in 49 Comm. M. Law Rev. 1 (2012), pp. 61-63.

[85] Art. 6 Protocollo n. 5.

[86] Artt. 7-8 Protocollo n. 5.

[87] Artt. 9-10 Protocollo n. 5.

[88] Art. 11 Protocollo n. 5.

[89] Sulla tematica si rinvia a V. Chiariello, Il sistema dualistico, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 5 ss.

[90] Il Consiglio dei governatori è composto come l’omologo organo del Mes, anche se quest’ultimo è limitato ai soli ministri finanziari dell’area Euro (art. 4, par. 1 Trattato istitutivo Mes). Sorge qualche dubbio sull’opportunità di comporre in maniera così simile (per non dire identica) due organi che dovrebbero avere finalità molto diverse.

[91] Disposizione che è stata modificata per la necessaria riorganizzazione per la Brexit.

[92] Art. 7, par. 4, Protocollo n. 5.

[93] Art. 9 Protocollo 5 («Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione»).

[94] I membri sono nominati da ciascuno Stato membro (27) e dalla Commissione (1).

[95] Il numero dei sostituti è stato innalzato post Brexit (prima erano 19), anche per permettere a tutti gli Stati di avere almeno un sostituto.

[96] I membri del Consiglio d’amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza e sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

[97] F. Mosconi, La Banque Européenne d’investissement, in J. Megret-J. Mégret-M. Waelbroeck-J-V. Louis-D. Vignes-J-L. Dewost (a cura di), Le Droit de la Communauté Économique Européenne: commentaire du traité et des texts pris pour son application, vol. VIII, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1979, p. 31.

[98] Art. 10 Protocollo n. 5 («Ogni amministratore dispone di un voto, che è delegabile tranne nei casi stabiliti dal Regolamento interno della Banca»).

[99] Con maggioranza qualificata, ad esempio, può dichiarare dimissionari d’ufficio i membri del Comitato direttivo.

[100] Anche l’art. 11, par. 1, Protocollo n. 5 è stato novellato dopo la Brexit.

[101] Art. 12 Protocollo n. 5.

[102] Artt. 7-12 Protocollo n. 5.

[103] Recentemente l’ex Presidente Hoyer e un ex dipendente sono stati indagati per un uso illecito dei fondi Bei. Sulla vicenda si rinvia a La procura dell’Ue indaga l’ex presidente Hoyer, revocata l’immunità, in It.euronews.com, 24 giugno 2024.

[104] Ogni anno viene presentata al Parlamento europeo una Relazione sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti e viene votata una risoluzione dello stesso Parlamento.

[105] G. Genuardi, Le priorità della Banca europea per gli investimenti (“BEI”) per il sostegno allo sviluppo dell’Unione Europea, in Atti della seconda “Lezione Mario Arcelli”, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 17-23.

[106] Art. 16 Protocollo n. 5.

[107] Art. 19, par. 2, Protocollo n. 5.

[108] Art. 16, par. 3, Protocollo n. 5.

[109] Art. 16, par. 5, Protocollo n. 5.

[110] D. Castells-Quintana-V. Royuela, Spatially blind policies? Analysing agglomeration economies and European Investment Bank funding in European neighbouring countries, in 60 The Annals of Regional Science 3 (2018), pp. 569 ss. Sulla strategia dell’Unione nel continente asiatico, cfr. M. Gnes-E. Chiti, Cronache europee 2018, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2020, pp. 265 ss.

[111] La base legale viene rinvenuta nell’art. 17, par. 1, Protocollo n. 5.

[112] European Investment Bank, Financial, cit., pp. 58 e 61.

[113] Ivi, p. 61, dato in leggera riduzione rispetto al 4,39% dell’anno precedente.

[114] Nel marzo 2021 la Bei è divenuta membro dell’Infrastructure Development Association.

[115] Per una riflessione sul tema della sussidiarietà all’interno dell’Unione europea si rinvia G. Scaccia, Il principio di sussidiarietà nell’Unione europea, in G. Marazzita (a cura di), Il processo di integrazione europea dopo il trattato di Lisbona, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, pp. 117 ss.; D. Fromage, Subsidiarity: from its introduction as a General Principle in Maastricht to an instrument for the improvement of democratic legitimacy in Lisbon, in M. De Visser-A.P. van der Mei (a cura di), The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht, Intersentia, Maastricht, 2013, pp. 139 ss.

[116] Le quote sottoscritte sono versate dagli Stati nella misura del 5% degli importi fissati. Il Consiglio di amministrazione può esigere il saldo del capitale sottoscritto, quando il versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.

[117] F. Pocar, Diritto dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2010, p. 173.

[118] Il Fondo europeo per gli investimenti strategici è stato istituito con regolamento n. 1017/2015, per un periodo inziale di tre anni con l’obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di euro in investimenti. Sul tema si vedano C. Tovo, Il Fondo europeo per gli investimenti strategici: statuto giuridico, profili istituzionali e funzionamento, in Dir. Un. eur., n. 2/2016, pp. 357 ss.; M. Nicolai, Il Piano “Juncker” e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, in La Finanza Locale, n. 4/2016, pp. 54 ss.; C. Golino, L’intervento pubblico per lo sviluppo economico delle aree depresse tra mercato e solidarietà, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 152 ss.; D. Censi, L’efficacia come metro di valutazione della legittimità della governance dell’Ue e del suo percorso di riforma, in DPCE Online, n. 1/2020, pp. 41 ss.

[119] Tra i moltissimi si vedano D. De Lungo-F.S. Marini (a cura di), Scritti costituzionali sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Giappichelli, Torino, 2023; L. Bartolucci, Piano nazionale di ripresa e resilienza e forma di governo tra Italia e Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2024; Idem, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 385-412. Recentemente si rinvia a S. Sileoni, Primi spunti per una individuazione di un indirizzo politico euro-nazionale, dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza al Patto di stabilità, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2025, pp. 73 ss., la quale definisce il Next Generation UE sia come un atto politico sia come un atto normativo (spec. pp. 76-81).

[120] La Grecia ha ricevuto, inoltre, assistenza diretta dalla Bei per la gestione di cinque miliardi di euro per la realizzazione degli obiettivi green e di digitalizzazione del Paese (P. La Selva, Il PNRR greco, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2/2023, pp. 617 ss.).

[121] Il Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, istituito dal Consiglio nel 2020 su proposta della Commissione) ha fornito assistenza finanziaria per un totale di 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti, concessi dall’Unione agli Stati membri a condizioni favorevoli. I prestiti hanno aiutano gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell’occupazione e, nello specifico, hanno concorso a coprire i costi direttamente connessi all’istituzione o all’estensione di regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo e di altre misure analoghe per i lavoratori autonomi introdotte in risposta alla pandemia. Evitando gli esuberi e i regimi di riduzione dell’orario lavorativo i prestiti hanno impedito che uno shock temporaneo avesse ripercussioni negative più gravi e durature sull’economia e sul mercato del lavoro negli Stati membri. L’Italia ha ottenuto 27,4 miliardi di euro.

[122] Sul tema A. Pitrone, COVID-19. Uno strumento di diritto dell’Unione europea per l’occupazione (SURE), in AISDUE, 24 maggio 2020; C. Cinnirella, Autonomia finanziaria e solidarietà tra Stati membri. Quale rotta per l’Unione europea?, in C. Schepisi (a cura di), Le risposte del diritto in situazioni di emergenza tra ordinamento italiano e dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 15-17; D. Trabucco, Gli strumenti economico-finanziari dell’Unione europea per fronteggiare le conseguenze della pandemia causata dal Covid-19: un rafforzamento dell’ordo neoliberista con ripercussioni “silenti” sulla forma di stato e sulla tenuta dell’ordinamento comunitario. Verso un’Europa a “due velocità”?, in Dir. pubbl. eur. rass. online, n. 2/2020.

[123] E. Mostacci, La terza onda. L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, in DPCE Online, n. 2/2020, pp. 2369 ss.

[124] Mid cap, abbreviazione di “middle-size capitalization”, è il termine che indica le società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione.

[125] E. Mostacci, La costituzione finanziaria europea e il paradigma di Pangloss, in DPCE Online, n. 1/2023, pp. 586-587.

[126] L. Bartolucci, Piano nazionale, cit., p. 114.

[127] Conclusioni del Consiglio europeo del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020. Tale indicazione era già presente nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano di investimenti per un’Europa sostenibile, COM(2020) 21 final, 21 gennaio 2020.

[128] Sul tema F. Donati, Il Green Deal e la governance europea dell’energia e del clima, in Rivista della regolazione dei mercati, n. 1/2022, pp. 13 ss.

[129] C. Pesce, La Banca del clima: scopi e rapporti interistituzionali, in Dir. Un. Eur., n. 1/2022, pp. 93 ss.

[130] Tra il 2020 e il 2024 ben 43 miliardi di euro sono stati investiti in progetti di economia blu, cfr. EIB welcomes new UN Protocol to mobilise investment for a sustainable ocean economy, in Eib.org, 28 maggio 2025.

[131] Sul ruolo della Bei nella coesione sociale, cfr. G.P Manzella, Banca europea per gli investimenti, politica di coesione, attuazione nazionale, in Rivista it. dir. pub. com., n. 5/2003, pp. 1205 ss.; R. Capunzo, La politica comunitaria di coesione politica e sociale, in Idem, Argomenti di diritto pubblico dell’economia, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 161-168; A. Jakubowski, The European Investment Bank loans, regional economic growth, and cohesion in the European Union, in L. Coppolaro-H. Kavvadia (a cura di), Deciphering the European Investment Bank. History, Politics, and Economics, Routledge, London, 2022, pp. 165 ss.

[132] Anche le authorities hanno previsto risposte alla crisi. Ad esempio, il Meccanismo di Vigilanza Unico Europeo ha deciso un abbassamento del livello di capitale richiesto alle banche, mentre l’Autorità Bancaria Europea ha disposto il rinvio degli stress test e l’introduzione di misure di flessibilità.

[133] Da ultimo si rinvia ad A. Conzutti, Il governo della moneta nella prospettiva del diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 123 ss.

[134] Il Ltro ha avuto inizio con interventi finanziari effettuati dalla Bce, allora guidata da Mario Draghi, a seguito dell’inizio della crisi del debito sovrano dei Paesi europei. Tale operazione può essere riconducibile alle operazioni di alleggerimento quantitativo effettuate dalla Federal Bank.

[135] Si tratta dell’European Guarantee Fund (Egf).

[136] Il 26 maggio 2020 il Consiglio di amministrazione della Bei ha raggiunto un accordo sull’assetto e sul modus operandi del nuovo Fondo di garanzia paneuropeo, nato per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia. Il Fondo è stato alimentato con contribuzioni e garanzie degli Stati Membri per mobilitare fino a 200 miliardi di investimenti in favore di Pmi (almeno il 65% del totale); mid cap e grandi società (fino al 23%); settore pubblico (fino al 5%); venture capital e venture debt (fino al 7%).

[137] Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e mid-cap italiane, in Esg360.it, 6 settembre 2024.

[138] E. Tatì, Il Programma InvestEU e la Banca europea degli investimenti nella governance economica europea, in Diritto costituzionale, n. 2/2022, pp. 50 ss.

[139] L’audizione è disponibile in Webtv.camera.it/evento/16660.

[140] Si tratta di un intervento che ha finanziato 8.000 posti in terapia intensiva o sub-intensiva, l’adeguamento di 651 punti di Pronto soccorso, 9.600 posti aggiuntivi per il personale sanitario. Inoltre, il Gruppo Bei si è avvalso di strumenti finanziari già esistenti e condivisi con la Commissione europea. Ad esempio, è stato usato anche il progetto “InnovFin” a sostegno della lotta alle malattie infettive per finanziare progetti volti ad arrestare la diffusione del Coronavirus e a trovare una cura e a sviluppare un vaccino. Il Gruppo Bei ha sostenuto, quindi, misure di emergenza dirette a finanziare il potenziamento urgente delle infrastrutture e il fabbisogno di dispositivi e attrezzature in campo sanitario, attingendo ai prestiti quadro esistenti.

Recentemente, all’interno del progetto Invest-Eu, l’impegno della Bei in ambito sanitario è stato confermato, ad esempio, con un investimento per rendere le cure più accessibili e personalizzate (Italy: InvestEU – EIB provides €35 million in financing to GVM Group to support research, technology and digitalisation in the health sector, in Eib.com, 24 dicembre 2024).

[141] Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 105.

[142] Ivi, p. 112.

[143] Ivi, p. 214.

[144] V. Uva, Scuola, ultima chiamata dal Pnrr: 12,7 miliardi per la svolta. Intanto si riaprirà con spazi ristretti, in La Scuola del futuro, guida monografica I Libri del Sole 24 ore, settembre 2021, p. 17.

[145] Tra cui le infrastrutture scolastiche.

[146] Il Consiglio di amministrazione della Bei ha approvato 1,5 miliardi di euro di finanziamenti per investimenti in strade e ferrovie. Tra questi figurano progetti per l’acquisto di treni elettrici, l’ammodernamento delle carrozze e la sostituzione del materiale rotabile obsoleto sulle tratte intercity in Polonia.

[147] Sul punto C. Iaione, Partenariato e finanza di progetto di comunità, in Riv. giur edilizia, n. 6/2024, pp. 472-475.

[148] La Bei ha posto come priorità la lotta al dissesto idrogeologico e il rafforzamento del sistema idrico. Si stima, infatti, che l’80% di tutte le frane del continente europeo siano in Italia (630mila su 800mila) e i costi annui per il dissesto idrogeologico equivalgono a 4 miliardi. Inoltre, l’Italia presenta un settore idrico frammentato e con gravi perdite (in media il 40%, con picchi maggiori nel sud e nelle isole, ossia nelle regioni a maggiore rischio siccità, mentre la media è del 5% in Olanda e Germania). Gli investimenti sulle reti sono più bassi rispetto alla media Ue, con un valore medio di 44,6 euro per abitante all’anno contro una spesa di 100 euro effettuata negli altri grandi Paesi dell’Unione.

A Firenze la Bei ha fornito assistenza tecnica per la creazione di un sistema di parchi nei pressi dei bacini fluviali che in caso di alluvione assorbono le piene dei fiumi ed evitano effetti disastrosi nel centro urbano.

[149] Bioeconomia: dal Gruppo BEI €3 mld per progetti agricoli e investimenti sostenibili, in Energiaitalia.news, 11 dicembre 2024.

[150] Consiglio europeo tenuto il 12 e 13 dicembre 2019 a Bruxelles, in Consilium.europa.eu.

[151] I prestiti per progetti energetici rappresentano il 15,5% del totale.

[152] Da ultimo si veda Comunicato stampa congiunto: La Commissione e la Banca europea per gli investimenti autorizzano ulteriori 2,7 miliardi di euro di entrate derivanti dallo scambio di quote di emissione per sistemi energetici più puliti attraverso il Fondo per la modernizzazione, 19 dicembre 2024.

[153] Ad esempio, la Bei ha erogato un finanziamento di 100 milioni di euro per sostenere il piano di investimenti da 170 milioni di euro complessivi del Gruppo siderurgico Marcegaglia. Si rinvia a Marcegaglia, 100 milioni da Banca europea per gli investimenti per decarbonizzare gli impianti, in Industriaitaliana.it, 13 dicembre 2024.

[154] Si segnalano le notizie, diffuse a inizio gennaio 2025, che parlano di una mail confidenziale e di una lettera di Nadia Calviño alla Presidente della Commissione von der Leyen. Si vedano in particolare Ue, Bei teme “disastro reputazionale” con revisione regole rendicontazione Green, in Energiaoltre.it, 7 gennaio 2025; La banca climatica dell’UE non è sostenibile. Lo dicono le nuove regole UE, in Rinnovabili.it, 8 gennaio 2025.

[155] Sul tema già E. Pistoia, The EIB as the investment arm of the Union: Legal challenges from the big financial crisis?, in L. Coppolaro-H. Kavvadia (a cura di), op. cit., pp. 278 ss.

[156] EIB at work on AI, semiconductor investment plan to boost EU competitiveness, in Reuters.com, 17 maggio 2025.

[157] Nell’estate del 2024 il Fondo europeo per gli investimenti (Eif) del Gruppo Bei e il Fondo per l’innovazione della Nato (Nif), sostenuto da 24 dei 32 stati membri della Nato, hanno firmato un memorandum per cooperare nel sostenere la crescita a lungo termine dei settori della difesa, della sicurezza e della resilienza in Europa, senza fare riferimento, però, a investimenti congiunti, emergendo solo una volontà di mero coordinamento.

[158] È il pensiero del Ministro Giorgetti secondo La Bei pronta a sostenere le tecnologie a ‘duplice uso’ e le Pmi della difesa, in Eunews.it, 12 aprile 2024.

[159] Per F. Fabbrini, Una proposta per integrare l’Europa della difesa: il Trattato della Comunità Europea di Difesa e la fattibilità giuridica del suo rilancio oggi, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2025, pp. 64-65 «la fine della Ced potrebbe essere stata decretata anzitempo. Da un punto di vista giuridico, il Trattato Ced potrebbe essere ripristinato. Poiché quattro Stati su sei hanno votato a favore e non hanno mai revocato la loro ratifica, basterebbe che anche la Francia e l’Italia approvassero il Trattato affinché la Ced diventasse operativa». L’Autore, a sostegno di tale lettura, porta il caso del XXVII emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che approvato nel 1789 è entrato in vigore solo nel 1992.

[160] The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe, 2024, pp. 59 ss.

[161] The future of European competitiveness – In-depth analysis and recommendations, 2024, pp. 154 ss.

[162] Consiglio europeo del 21-22 marzo 2024 in Consilium.europa.eu.

[163] A. Miglio-G. Perotto-L. Grossio, I meccanismi di finanziamento del settore Difesa nell’Unione europea e il loro contributo al rafforzamento dell’autonomia strategica, Research Papers del Centro Studi sul Federalismo, 2024, p. 34.

[164] Ecco come Bei ed Eda sosterranno l’industria della difesa Ue, in Startmag.it, 4 ottobre 2024.

[165] European Invesment Bank, EIB Group and the European Defence Agency deepen partnership to strengthen European security and defence capabilities, in Eib.org, 3 ottobre 2024.

[166] European Defence Agency, EDA and EIB deepen partnership in support of financing for defence, in Eda.europa.eu, 3 ottobre 2024.

[167] L’EDA e la BEI firmano un contratto per potenziare le capacità dell’UE nel settore della Difesa, in Rivista italiana di Difesa, 7 ottobre 2024.

[168] Proposta di regolamento Com(2024)150.

[169] La BEI allenterà le regole per finanziare più progetti legati alla difesa, in Lastampa.it, 12 aprile 2024.

[170] EIF announces €40 million investment in Keen Venture Partners’ European defence and security Tech fund under InvestEU, in Eif.org, 22 maggio 2025.

[171] In Ibidem si segnala che «la BEI rinuncerà all’obbligo per i progetti “dual-use” di ricavare più del 50% delle entrate previste da usi civili. Ciò allineerà la BEI alle istituzioni finanziarie pubbliche che limitano equamente i loro finanziamenti a attrezzature e infrastrutture destinate a soddisfare esigenze difensive militari o di polizia e anche civili, come ricognizione, sorveglianza, protezione e controllo dello spettro, decontaminazione, ricerca e sviluppo, attrezzature, servizi militari mobilità, controllo delle frontiere e protezione di altre infrastrutture critiche e droni».

[172] Di cui già parlava la Presidente Calviño, cfr. La presidente della Bei: “Più soldi per la difesa. L’Unione è in pericolo”, in Larepubblica.it, 6 marzo 2025.

[173] Dalla BEI maggiori finanziamenti per sicurezza e difesa e materie prime critiche, in Eib.org, 21 marzo 2025.

[174] Il Consiglio dei governatori lo scorso 20 giugno ha approvato l’aumento del tetto dei finanziamenti per il 2025 al livello record di 100 miliardi di euro, con l’obiettivo di intensificare gli investimenti nella sicurezza e difesa, nelle reti energetiche e nella leadership tecnologica dell’Europa. Il nuovo tetto di finanziamento prevede che il 3,5 per cento del totale sia destinato alla sicurezza e difesa europea, cioè 3,5 miliardi di euro, Sul punto EIB Group increases 2025 financing ceiling to record €100 billion to step up investments in security and defence, energy grids and Europe’s tech leadership, in Eib.org, 20 giugno 2025.

[175] Tra i progetti finanziati nel 2025 rientra il finanziamento della costruzione di una nuova base militare in Lituania, che sarà destinata a ospitare una brigata tedesca della Bundeswehr, nell’ambito della cooperazione con la Nato.

[176] Sul tema, ex plurimis, M. Delsignore, Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi, in Giornale dir. amm., n. 2/2022, pp. 265 ss.; P. del Vilvhez-A. Savaresi, The Right to a Healthy Environment and Climate Litigation: A Game Changer?, in 32 Yearbook of Int. Environmental Law 1 (2021), pp. 3 ss.; D. Porena, Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale, in Rivista Aic, n. 3/2023; M. Ramajoli, Il cambiamento climatico tra green deal e climate change litigation, in Riv. giur. ambiente, n. 1/2021, pp. 53 ss.; F. Munari, Public e private enforcement del diritto ambientale dell’Unione, in Quaderno AISDUE Serie Speciale. Atti del Convegno “Ambiente, digitale, economia: l’Unione Europea verso il 2030” Bari 3-4 novembre 2022, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 59 ss.

[177] D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, il Mulino, Bologna, 2022.

[178] Sul punto la letteratura è amplissima e si permetta il rinvio ai soli E. Di Salvatore, Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Costituzionalismo, n. 1/2022 e M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti supreme e salute, n. 1/2022, pp. 134 ss. Per una riflessione di più ampio respiro, cfr. S. Grassi, La cultura dell’ambiente nell’evoluzione costituzionale, in Rivista Aic, n. 3/2023.

[179] Human Rights Council, Resolution 48/13. The human rights to a clean, healthy and sustainable environment, UN Doc. A/HRC/RES/48/13, 18 ottobre 2021.

[180] General Assembly, Resolution 76/300. The human rights to a clean, healthy and sustainable environment, UN Doc. A/RES/76/300, 1° agosto 2022, par. 1. Questa risoluzione è stata adottata con 161 voti a favore, nessun voto contrario e 8 astensioni.

[181] A. Boyle, Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment, in B. Boer (a cura di), Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 201 ss.

[182] BvR 2656/18, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli del Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), rilevando l’insufficienza degli sforzi compiuti dalla Germania nella lotta al cambiamento climatico. Sul punto si rinvia a R. Bifulco, Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità) nella prospettiva del Tribunale costituzionale federale tedesco, in Rassegna di Diritto Pubblico Europeo, n. 2/2021, pp. 421 ss.; J. Jahn, Rafforzare la tutela dell’ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG, in Corti supreme e salute, n. 1/2022, pp. 47 ss.

[183] Corte Suprema dei Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, Urgenda Foundation v. State of the Netherlands. Inoltre, con sentenza del 26 maggio 2021 il Tribunale de L’Aia ha accolto il ricorso di alcune associazioni e fondazioni condannando la compagnia petrolifera Shell a tagliare del 45% le emissioni di Co2 entro il 2030. La Corte ha ritenuto che le emissioni di Co2, di cui Shell è stata ritenuta responsabile, rappresentino una minaccia molto seria, con un alto rischio di danni ai residenti olandesi e agli abitanti della costa di Wadden, tanto che l’inquinamento rischia di avere gravi ripercussioni sui diritti fondamentali sia delle generazioni attuali che di quelle future. Il Tribunale, riconoscendo un ruolo fondamentale al pieno rispetto dell’Accordo di Parigi, ha definito insufficienti le azioni intraprese per tutelare l’ambiente fino a questo momento da Shell, con un grave rischio per la salute dei cittadini olandesi. Seguendo tale lettura, quindi, anche le società private devono porre in essere misure drastiche per raggiungere gli obiettivi prefissati nel 2015, con conseguenti sacrifici finanziari per limitare le emissioni di Co2, al fine di prevenire pericolosi cambiamenti climatici. Il 12 novembre 2024, però, la Corte d’Appello de L’Aia ha accolto l’appello proposto da Shell, annullando parzialmente la sentenza di primo grado, pur riconoscendo che «le imprese come la Shell, che contribuiscono in modo significativo al problema del clima e hanno la possibilità di contribuire a combatterlo, hanno l’obbligo di limitare le emissioni di CO2 per contrastare i cambiamenti climatici pericolosi, anche se tale obbligo non è esplicitamente previsto dalle normative (di diritto pubblico) dei paesi in cui l’impresa opera. Le aziende come Shell hanno quindi la loro responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi» (par. 7.27).

[184] La Federal Court australiana il 27 maggio 2021 ha emesso un order, dopo essere stata adita da otto giovani studenti e da una suora ottantenne per impedire al governo di approvare la proposta della Whitehaven Coal di espandere la miniera di carbone di Vickery, nella zona settentrionale del Nuovo Galles del Sud. Il giudice ha constatato che esiste un pericolo concreto di non poter più godere delle bellezze della natura entro qualche decennio (come, ad esempio, la Barriera Corallina australiana) e sarà sempre più complesso vivere in buona salute e ciò è solo responsabilità di questa generazione, situazione che la Corte australiana ha definito come la «la più grande ingiustizia intergenerazionale mai inflitta da una generazione di esseri umani all’altra» («It will largely be inflicted by the inaction of this generation of adults, in what might fairly be described as the greatest inter-generational injustice ever inflicted by one generation of humans upon the next»). Nel caso concreto la richiesta di sospendere la concessione di potenziamento della miniera di carbone è stata respinta, ma la Corte federale ha stabilito che il governo ha un obbligo di diligenza (“duty of care”, che nell’order ricorre ben 255 volte) e di non agire in modo da causare danni futuri alle giovani generazioni.

[185] Corte Edu, sent. 9 aprile 2024, Seniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, Verein Klima. La Corte ha condannato l’assenza di calcolo del cd. Carbon budget (residuo) da parte dell’autorità statale elvetica – giungendo a qualificarla non come gap, ma come vera e propria critical lacuna – con uno straripamento del margine di discrezionalità politica concessa ai decisori pubblici. Si rinvia a G. Grasso-A. Stevanato, Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, in Corti supreme e salute, n. 2/2024, pp. 571 ss.

[186] Trib. Roma, sez. II civ., sent. 26 febbraio 2024, n. 3552, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che la gestione dell’emergenza climatica investa un’area sottratta al sindacato giurisdizionale, in quanto rientrante esclusivamente nella sfera di attribuzione degli organi politici. Per un commento si veda F. Cerulli, A Sud e altri c. Italia: brevi considerazioni sul primo contenzioso climatico in Italia, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2024, pp. 335 ss.; A. Molfetta, La sentenza Giudizio Universale in Italia: un’occasione mancata di “fare giustizia” climatica, in Osservatorio costituzionale, n. 5/2024; R. Tiscini, Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce, in Judicium, 3 dicembre 2024.

[187] Sul tema L. Schiano di Pepe, Il contenzioso climatico davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in Riv. Dir. int., n. 1/2025, pp. 75 ss.

[188] I. Anrò, Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Åarhus: nuove vie verso la Corte di giustizia dell’Unione europea?, in Federalismi, n. 11/2022.

[189] Cgue, 6 luglio 2023, cause riunite C-212/21 P e C-223/21 P, Bei c. ClientEarth.

[190] Trib. Ue, 27 gennaio 2021, T-9/19, ClientEarth c. Bei.

[191] Questo sembrerebbe potersi applicare anche in Italia, a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 Cost., relativamente agli assetti organizzativi delle società ex art. 2086 c.c., Sul punto A.M. Bendetti, Gli «assetti organizzativi adeguati» tra principi e clausole generali. Appunti sul nuovo art. 2086 c.c, in Rivista delle società, n. 5-6/2023, pp. 964 ss.

[192] Come ha lucidamente notato G.P. Manzella, Banca europea per gli investimenti, cit., p. 1219 «sempre più spesso, infatti, l’amministrazione comunitaria ha previsto in maniera esplicita il coinvolgimento della Bei nel perseguimento delle missioni dell’Unione». Sul punto anche D. Strangio, La rinascita economica dell’Europa. Dall’European Recovery Program all’integrazione economica europea e alla Banca europea per gli investimenti, Rubettino, Soveria Mannelli, 2011, p. 37.

[193] Come detto, la Grecia ha ricevuto dal Next Generation EU circa 30 miliardi di euro (17,8 in sussidi e 12,7 in prestiti). La nazione ellenica ha firmato un accordo con la Banca europea per gli investimenti a cui ha affidato la gestione di 5 miliardi di euro, esplicitando il ruolo attivo della Bei nell’intero progetto di ripresa.

[194] Dato presente nella sezione Fiscal 2024 Financial Summary, in Worldbank.org, confermando le riflessioni presenti in EU executive urges EIB to start funding defence projects, in Reuters.com, 5 marzo 2024.

[195] Messaggio del Presidente della BEI, in Relazione sull’attività 2001, in Eib.org, p. 4.

[196] Ad esempio, basti pensare che solo nel marzo 2025 la Bei ha predisposto 160 milioni di euro per aiuti alle micro, piccole e medie imprese toscane e ha stipulato un accordo con la Banca Popolare di Sondrio per sostenere le imprese agricole italiane con 300 milioni di euro.

[197] Dati disponibili in La BEI in sintesi, 2024, p. 4.

[198] European Investment Fund, Annual report 2024, 2025, p. 5.

[199] D. Mertens-M. Thiemann, Building a hidden investment state? The European Investment Bank, national development banks and European economic governance, in 26 Journal of European Public Policy 1 (2019), pp. 32-38; G. Gerbasi, Convergenze e divergenze tra dottrine economiche, “diritto europeo della crisi” economico-finanziaria e prospettive future dell’unione alla prova dei “fatti”, in Federalismi, n. 11/2018, pp. 34-37.

[200] N. Robinson la definisce addirittura la “Neglected Institution”, cfr. The European Investment Bank: The EU’s Neglected Institution, in 47 Journal of Common Market Studies 3 (2009), pp. 651 ss.

[201] La Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Bei hanno rafforzato la loro collaborazione firmando un accordo di reciproca fiducia. Questo accordo mira a consolidare la cooperazione tra le due istituzioni, agevolare il cofinanziamento di progetti e aumentare l’impatto degli interventi nel settore pubblico nei Paesi al di fuori dell’Unione europea. Un aspetto centrale dell’intesa è il mutuo riconoscimento delle rispettive politiche e procedure in materia di appalti, il che permette di ridurre i costi di transazione e l’onere amministrativo e grazie alla semplificazione della fase di preparazione e attuazione dei progetti. Sul punto si rinvia a La Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca europea per gli investimenti firmano un accordo per facilitare i cofinanziamenti e potenziare l’impatto degli investimenti, in Coe.int, 18 marzo 2025.

[202] Il pensiero va al “Whatever it takes” di Mario Draghi.

[203] Sul tema, recentemente, Rapporto BEI, tracciata la rotta per Italia e Ue, in Thewatcherpost.it, 12 giugno 2025.

[204] Sul tema si rinvia ad A. Perini, L’Unione bancaria europea come federalizing process, Milano, 2019, pp. 411-442; F. Salmoni, Stabilità finanziaria, unione bancaria europea e Costituzione, Cedam, Milano, 2019, pp. 227 ss. Per una lettura critica sui problemi creati dal passaggio «dal mercato comune a quello unico, per il quale è stato necessario sottrarre allo Stato la giuridica disponibilità di leve essenziali di governo della collettività e della sua economia, rimpiazzate da meccanismi adespoti c.d. di mercato concorrenziale», si rinvia a M. Esposito, Conclusioni, in Oltre le crisi, cit, pp. 359 ss. (il passaggio citato si trova a p. 361) e a Idem, (Dis)Unione Europea. Dal miraggio di una federazione perequativa al consolidamento egemonico dei “più uguali”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

[205] G. Ardito, Idee per uscire dalla crisi. Perché si riparla di una Banca italiana per gli investimenti, in Linkiesta.it, 28 settembre 2020.

[206] Per un’approfondita analisi della Cdp, si rinvia a P. Bricco, Cassa Depositi e Prestiti. Storia di un capitale dinamico e paziente. Da 170 anni, il Mulino, Bologna, 2021; V. Donativi-A. Maltoni, Cassa Depositi e Prestiti. Profili giuridici, Giappichelli, Torino, 2021. Recentemente A. Mattoscio, Il ruolo di Cassa depositi e prestiti nel settore delle infrastrutture sociali, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4/2024, pp. 1231 ss.

In passato anche l’Istituto mobiliare italiano (Imi) aveva rapporti con la Bei, anche se è stato definito una neglected relationship (I. Pasotta-B. Costa, The European Investment Bank (EIB) and the Istituto Mobiliare Italiano (IMI): A Neglected Relationship in the EIB’s Activity in Italy (1968-1978), in L. Coppolaro-H. Kavvadia (a cura di), op. cit., pp. 71 ss.

[207] Dichiarazione del prof. Angelo Baglioni riportata in G. Ardito, Idee per uscire, cit. Per il ruolo della Bei nel finanziamento di progetti nel Mezzogiorno, cfr. M. Gomellini-A. Tosoni, I finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti nel Mezzogiorno, in Rivista economica del Mezzogiorno, n. 4/2009, pp. 869 ss. Sul punto anche A. Bonatesta, La Banca europea per gli investimenti e la comunitarizzazione del dualismo italiano. Un esperimento difficile (1958-1973), in Studi Storici, n. 1/2020, pp. 129 ss.

[208] Nel 2023 era l’11, 48%, cfr. European Investment Bank, Financial, cit., p. 58.

[209] Sul punto anche G. D’Arrigo, NGEU E PNRR: il rafforzamento della governance europea e delle amministrazioni centrali dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4/2024, pp. 1199 ss.

[210] R. Garofoli, La annunciata riforma dell’abuso d’ufficio: le preoccupazioni dei Sindaci tra PNRR e rilancio della macchina dello Stato, in Sistema penale, 27 marzo, 2023, p. 13.

[211] Anche se recentemente è stata autorizzata, su richiesta del Governo, la quinta revisione tecnica del Pnrr italiano con 67 modifiche, cfr. Pnrr, via libera della Commissione Ue alle modifiche a 67 misure richieste dall’Italia, in Milanofinanza.it, 5 giugno 2025.