Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Pratiche commerciali: il comma 1-bis dell'art. 27 del Codice del consumo (di di Valeria Carfi)


«Anche nei settori regolati, ai sensi dell’art. 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze».

SOMMARIO:

1. Premessa: il problema e la sua (ultima) soluzione - 2. La disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e il principio di specialità - 3. L'art. 23, comma 12 quinquiesdecies, d.l. n. 95/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 135/2012: la breve vita di una norma incompresa, nata male e morta peggio - 4. Il comma 1-bis dell'art. 27 del Codice del consumo - NOTE


1. Premessa: il problema e la sua (ultima) soluzione

È questo il testo del nuovo comma 1-bis dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), inserito dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 «di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE». L’occasione del recepimento della direttiva sui consumer rights è parsa buona [1] al nostro legislatore per “ripensare” al riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette tra Autorità garante della concorrenza e del mercato – istituzionalmente preposta alla tutela amministrativa dei consumatori in materia di pratiche commerciali scorrette – e Autorità di regolazione settoriali [2]. Riparto per la verità già disciplinato in sede di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, con l’inserimento del comma 12-quinquiesdecies [3] – ora abrogato [4] – nell’art. 23 di detto decreto legge che però ha costituito oggetto di una procedura di infrazione avviata nel 2013 dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, gettando così le premesse per l’intervento legislativo in commento. La questione è quella ormai nota dei rapporti tra disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo (artt. 18-27 quater del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 in attuazione alla direttiva 2005/29/CE) e le discipline di settore poste dalle Autorità di regolazione a tutela dei consumatori dei rispettivi mercati regolati e quindi quella del riparto di competenze in materia di “illeciti consumeristici” tra AGCM e Autorità di regolazione. Per schematizzare, le condotte che sollevano problemi di competenza sono quelle che: a) violano una o più disposizioni poste dalle Autorità di regolazione a tutela dei consumatori dei rispettivi settori di competenza e, contestualmente, le norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette; b) non violano la regolazione settoriale, ma possono astrattamente considerarsi comunque lesive degli interessi del consumatore ai sensi del Codice del consumo. È solo avendo riguardo a queste due categorie di condotte che può valutarsi la [continua ..]


2. La disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e il principio di specialità

L’art. 20 del Codice del consumo definisce in via generale come scorretta una pratica commerciale «se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori». Posta questa clausola generale [5], il Codice del consumo definisce le pratiche commerciali ingannevoli agli artt. 21 e 22 e le pratiche commerciali aggressive agli artt. 24 e 25 e delinea le relative black list rispettivamente agli artt. 23 («pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli») e 26 («pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive»). Infine l’art. 27 attribuisce all’AGCM i poteri investigativi, inibitori e sanzionatori in materia di pratiche commerciali scorrette. Questa in sintesi la disciplina dettata dal Codice del consumo – immutato sul punto – a tutela del consumatore dalle pratiche commerciali scorrette Lungi dal disinteressarsi dei rapporti con le altre discipline poste a tutela di consumatori di specifici mercati, il Codice del consumo, recependo peraltro puntualmente quanto disposto dall’art. 3, par. 4 della direttiva 2005/29/CE [6], prevede che «in caso di contrasto le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici» (art. 19, comma 3, del Codice del consumo). Il legislatore ha quindi lasciato al principio di specialità il difficile compito di risolvere il possibile conflitto tra la disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette posta dal Codice del consumo e le discipline settoriali poste a tutela del consumatore da Autorità di regolazione alle quali il legislatore stesso ha attribuito il relativo potere. Proprio la portata del principio specialità – richiamato in via generale in materia di sanzioni amministrative dall’art. 9 della legge n. 689/1981 [7] – ha costituito il momento centrale del dibattito che ha avuto il suo esito nell’intervento legislativo in [continua ..]


3. L'art. 23, comma 12 quinquiesdecies, d.l. n. 95/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 135/2012: la breve vita di una norma incompresa, nata male e morta peggio

Il 7 agosto 2012, in sede di conversione del d.l. n. 95/2012, il legislatore è intervenuto sulla questione dei rapporti tra disciplina generale e discipline settoriali in materia di pratiche commerciali scorrette, prevedendo che «la competenza ad accertare e sanzionare [le pratiche commerciali scorrette] è dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati». Data la vicinanza temporale con le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è immediatamente scattata una sorta di “presunzione di paternità”: il neonato comma 12 quinquiesdecies doveva essere figlio di quelle sentenze. Invero, a voler ricondurre questa disposizione al Consiglio di Stato, forse sarebbe stato meglio riferirsi alla posizione espressa dai supremi giudici amministrativi in sede consultiva (che come si è visto era nel senso di escludere l’applicabilità del principio di specialità in presenza di lacune), piuttosto che a quella emersa nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria (ove l’esistenza di lacune era stata esclusa in radice). Ed infatti la disposizione, nel fare applicazione del principio di specialità, prevedeva che la competenza generale dell’AGCM cedesse il passo alle Autorità di regolazione per le pratiche commerciali scorrette nei settori per i quali esisteva una regolazione di derivazione comunitaria, ma solo limitatamente agli aspetti regolati, con ciò consentendo il riespandersi della competenza dell’AGCM per pratiche commerciali scorrette attinenti ad aspetti non regolati (cioè in presenza di lacune). Il primo intervento legislativo sulla materia ha quindi costituito una “correzione”, più che una conferma, rispetto a quanto delineato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria che appunto escludevano ciò che la disposizione in commento prevede, ossia una definizione “elastica” della competenza dell’AGCM, di una competenza che, per usare le parole dell’Adunanza Plenaria, «si amplierebbe o si restringerebbe a seconda [continua ..]


4. Il comma 1-bis dell'art. 27 del Codice del consumo

Con l’obiettivo dichiarato di «superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolate», il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/83/UE prevede l’abrogazione del comma 12-quinquiesdecies dell’art. 23 del d.l. n. 95/2012 e la sua sostituzione con la disposizione in comune, inserita nel Codice del consumo al comma 1-bis dell’art. 27. Per la verità, a leggere la nuova disposizione si ha l’idea che il legislatore abbia non tanto tentato di risolvere le criticità sollevate dalla Commissione, ma piuttosto colto un’occasione propizia per proporre una soluzione che, con l’attribuzione della competenza esclusiva all’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati, rappresenta quasi l’immagine speculare della soluzione delineata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (quella dell’assenza di lacune e quindi della competenza esclusiva delle Autorità di regolazione). La prima parte della disposizione in commento prevede infatti che «anche nei settori regolati (…) la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (…) spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato», con ciò “restituendo” all’AGCM la competenza sulle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati che le sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria le avevano sostanzialmente tolto. E però quell’«in via esclusiva» confonde. Perché «in via esclusiva»? Se il problema sollevato dalla Commissione europea è quello dell’assenza, nel sistema delineato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, di una «rete di sicurezza» in caso di lacune lasciate dagli ordinamenti settoriali (ossia le condotte di cui alla lettera a) della premessa), per quale ragione la competenza ad intervenire nei confronti di condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta nei settori regolati è «in via esclusiva» dell’AGCM? Non dovrebbe rimanere la [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2014