Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

L'Autorità per l'Energia tra competizione e cooperazione (di Salvatore Lanza e Simone Lucattini)


The role of regulatory authorities has been deeply analyzed by the juridical and economic literature, however little attention has been paid so far to the interaction among regulators and between regulators and other institutions. This paper provides a preliminary factual analysis of competitive and cooperative solutions to the interplay among rule makers. A simplified model of market structure is applied by analogy to the rule making process, represented as a productive sector.

The specific case of the Italian Regulatory Authority for Electricity Gas and Water is investigated, both at the national and at EU level. The main findings are concerned with efficiency: competition among institutions very often leads to inefficient outcomes, jeopardizing rules stability and certainty and consequently increasing the risk borne by market players. However, cooperation rarely comes out spontaneously thus, complex governance structures are needed in order to explicitly manage the conflict rather than to leave it to informal interactions.

At international level, the majority voting rule is a possible way forward to solve conflicts among national regulators while at national level the role of the regulator could be foreseen by the Constitution and, to some extent, structured coordination with other regulators and institutions should be ensured.

In case of controversy between institutions, the abovementioned solutions seem to be preferable to appeal to a court, whose intervention is likely to jeopardize rules stability and certainty.

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SOMMARIO:

Premessa - I. I presupposti teorici - I.1. Il monopolio della regolazione - I.2. La competizione regolatoria - II. Il livello sovranazionale - II.1. La cooperazione per la definizione di regole comuni - II.2. La diversificazione delle regole - II.3. Le autorità di regolazione nazionali come parte della soluzione del problema - II.4. Cooperazione e competizione nel terzo pacchetto energia: il regolamento CACM - III. Il livello nazionale - III.1. Competizione nel rulemaking - III.2. Competizione nell'enforcement - III.3. Competizione tra poteri neutrali: AEEGSI/AGCM - IV. Conclusioni - NOTE


Premessa

Il tema dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) e, in generale, delle autorità amministrative indipendenti è stato fin qui solitamente affrontato nell’ottica della tassonomia dei poteri e delle relative funzioni. È, questo, un approccio senz’altro utile per analizzare i variegati poteri (normativi, amministrativi, giustiziali) di cui dispongono le autorità, ma tendenzialmente statico e, in quanto tale, poco adatto ad analizzare i continui rapporti che questi organismi intrecciano con gli altri attori istituzionali [1]. Ma, soprattutto, assai poco studiati sono gli effetti prodotti dai conflitti tra autorità o tra queste e il governo sulla certezza e l’affidamento degli operatori economici [2]. Sulla scorta di una visione dinamica e pragmatica del potere regolatorio, nell’ambito dell’indagine che segue si procederà, quindi, a mettere a fuoco i rapporti – cooperativi e/o conflittuali [3] – che l’AEEGSI intreccia nello spazio regolatorio nazionale e comunitario: nel segno della competizione, verranno, in particolare, analizzati gli intensi collegamenti del­l’Autorità per l’energia con il Ministero dello sviluppo economico, nonché con il dominus trasversale della concorrenza, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; nell’ottica della cooperazione, verrà invece in rilievo il ruolo dell’AEEGSI come parte del­l’amministrazione europea multi-livello [4], di quel «concerto regolamentare europeo» [5] recentemente evolutosi in un sistema di «regolazione integrata» [6] che fa capo all’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER) [7]. Questa prospettiva getta, invero, nuova luce sulla suggestiva immagine delle autorità come «enti autarchici della Comunità europea», in grado di rompere «l’organizzazione dello Stato federato, sia sul versante del potere esecutivo, sia sul versante del potere legislativo» [8]. Infatti, come si vedrà nel prosieguo, le regole applicabili al mercato interno dell’energia vengono ormai costruite sempre più a livello sovranazionale, in seno all’ACER, e di qui si irradiano nei singoli ordinamenti nazionali. Tale [continua ..]


I. I presupposti teorici

I.1. Il monopolio della regolazione

Se per bene economico si intende una risorsa che sia al tempo stesso scarsa ed utile, allora la regolazione delle attività economiche può essere, essa stessa, assimilata all’attività di produzione di un bene o di un servizio. Tanto premesso, si può quindi affermare che anche produrre regole ha un costo perché richiede di impiegare risorse che potrebbero essere destinate ad usi alternativi. Inoltre, le regole sono il risultato, diretto od indiretto, di un processo di decisione collettiva, attraverso il quale gli individui esprimono la loro domanda di normazione. In particolare, poiché ogni regola di contenuto economico, per definizione, incide sull’ammontare complessivo della ricchezza disponibile [13] o sul modo in cui essa si distribuisce all’interno della collettività, ovvero su entrambi questi profili, tutti o, almeno, alcuni individui ricevono un beneficio economico dalla sua emanazione e sono, pertanto, astrattamente disposti a pagare affinché essa sia prodotta. Tuttavia, in base alla classificazione operata dalla letteratura economica [14], ampia parte delle regole formali possiede le caratteristiche del bene pubblico e, conseguentemente, il mercato non è in grado di produrle [15], occorrendo, bensì, che sia il settore pubblico a farsi carico della loro produzione [16]. Analizzare l’attività di produzione delle regole come un’attività economica consente di applicare alcuni strumenti della teoria dell’impresa alla regolazione e, quindi, di rappresentare il regolatore come un operatore che prende decisioni coerenti con i propri obiettivi e nel rispetto di vincoli dati. In quest’ottica, il regolatore può essere visto come attore all’interno di un meccanismo di interazione con altri attori, analogamente a quanto avviene nei modelli, definiti quali “forme di mercato”, entro cui operano le imprese. E, tuttavia, non esiste un concetto isomorfo a quello di forma di mercato nel mondo della regolazione, in quanto non esiste un vero e proprio mercato delle regole. Per questo motivo, nel corso dell’indagine che segue, si mutueranno, dalla teoria delle forme di mercato, i concetti di monopolio, oligopolio e concorrenza, onde applicarli, per quanto possibile, alla produzione delle regole. La nozione di monopolio viene, in particolare, qui in rilievo perché le regole, quali [continua ..]


I.2. La competizione regolatoria

In linea di principio, la competizione può insorgere sia tra regolatori svolgenti compiti analoghi, ma in differenti giurisdizioni, sia tra regolatori cui l’ordinamento assegna compiti differenti nell’ambito, però, di una medesima giurisdizione. Nel primo caso, che in analogia con la teoria dell’impresa chiameremo competizione spaziale tra regolatori [21], affinché la competizione si realizzi effettivamente occorre che i regolatori interagiscano e che i loro interessi siano in conflitto. La letteratura [22] che si è occupata di competizione spaziale tra regolatori si è principalmente soffermata sul fenomeno della competizione tra policy maker, ognuno tendente ad attrarre imprese o altri attori economici nella propria giurisdizione. In tale prospettiva, la competizione riguarda, essenzialmente, la produzione delle regole: ciascun regolatore, cioè, offre ai potenziali regolati un proprio menu di regole [23] (sistema legale) con l’obiettivo di attrarli nella propria giurisdizione. Attraverso l’adozione di regole più efficienti (competizione al rialzo) o più permissive (competizione al ribasso), il regolatore incentiva, secondo una logica di vote by feet, i cittadini (consumatori e imprese) a localizzarsi o investire entro i confini della propria giurisdizione; in questo modo, in definitiva, sono i regolati a scegliere il proprio regolatore. Nel secondo caso, il fatto che ciascun regolatore esegua un compito parcellizato [24] lo pone, di per sé, in potenziale conflitto con i regolatori la cui attività incide sulla corretta esecuzione del compito affidatogli (competizione teleologica) [25]. In entrambi i segnati modelli di competizione tra regolatori, la molteplicità di decisori all’interno del processo di rule making è stata considerata dal punto di vista degli effetti, senza indagarne però le cause. Altri modelli d’analisi [26] si sono, invece, soffermati sulle ragioni alla base della frammentazione dei compiti di regolazione, individuando i presupposti economici che porterebbero a preferire la separazione all’inte­grazione. Secondo queste prospettazioni, la separazione delle funzioni agirebbe da deterrente nei confronti dei tentativi di cattura, in quanto i soggetti regolati affronterebbero costi crescenti al crescere del numero [continua ..]


II. Il livello sovranazionale

II.1. La cooperazione per la definizione di regole comuni

Un primo esempio di applicazione del suesposto modello è rinvenibile nel processo di completamento del mercato interno dell’energia in Europa, dove i regolatori nazionali, coordinati da ACER (Agenzia per la cooperazione, appunto), sono impegnati in un processo cooperativo il cui scopo è definire il futuro quadro regolatorio europeo, attraverso una serie di regolamentazioni comunitarie definite codici di rete. A sua volta, il processo di redazione dei codici di rete, così come definito dai regolamenti europei 714/2009 e 715/2009, coinvolge una molteplicità di attori: i regolatori nazionali, l’ACER, i gestori di rete, gli European Network of Trasmission System Operators (ENTSO), la Commissione e gli Stati membri, attraverso i rappresentanti dei governi impegnati nei comitati [29]. E non potrebbe, invero, essere altrimenti, giacché il mercato interno dell’energia è, per sua natura, un’entità sovranazionale, come tale non rappresentabile quale mera somma di singoli mercati nazionali, in considerazione anche del ruolo – fondamentale per il corretto funzionamento del mercato – degli scambi transfrontalieri. Ebbene, per rendere possibili ed efficienti tali scambi di energia, è necessario che essi siano sottoposti a regole comuni, la maggior parte delle quali assolve ad una funzione di coordinamento, ossia obbliga determinati soggetti ad adottare un comportamento standard al fine di consentire o facilitare la reciproca interazione. L’esistenza del mercato unico richiede, in particolare, che molti dei parametri che ne regolano il funzionamento siano uguali per tutti gli operatori, indipendentemente dalla loro provenienza geografica [30]; prioritaria è, in effetti, la scelta di un valore/parametro unico, piuttosto che l’in­dividuazione di un valore ottimale. Nondimeno, l’assenza di un criterio esclusivamente tecnico per selezionare il valore di un certo parametro comporta un elevato grado di discrezionalità nella definizione delle regole. E, tuttavia, fin quando a fissare le regole è un unico regolatore, tale discrezionalità non produce, di norma, vistose incoerenze; diversamente, quando la regola è stabilita all’esito di un processo di interazione collettiva, in parte basato anche sulla negoziazione, può accadere che il quadro complessivo risulti incompleto ed incoerente, in [continua ..]


II.2. La diversificazione delle regole

Il legislatore europeo, con la prima direttiva sul mercato elettrico (96/92/CE), ha creato una regola-input rivolta ai principali produttori di regole dei singoli ordinamenti nazionali operanti nella fase immediatamente successiva della filiera regolatoria, ossia i legislatori degli Stati membri, chiamati a recepire la normativa comunitaria. Il notevole grado di differenziazione delle regole-output intermedie (atti normativi di recepimento delle direttive) discende, quindi, dall’ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri nella scelta del percorso verso la creazione del mercato interno [35]. Non stupisce, pertanto, che la Commissione, in occasione della prima relazione sullo stato di attuazione del mercato interno, si sia trovata dinanzi a notevoli asimmetrie nell’im­plementazione delle direttive [36]; in particolare, a suscitare preoccupazioni del “Governo europeo” sono stati il basso grado di de-integrazione (unbundling), sia sul versante delle infrastrutture di rete, che su quello della produzione di energia. Ed invero, degli allora quindici paesi dell’Unione, otto adottavano il modello di separazione legale, tre quello gestionale e solo due (Regno Unito e Svezia) la separazione proprietaria. Anche l’organizzazione del servizio di bilanciamento differiva sostanzialmente da un paese all’altro: in alcuni prevaleva il meccanismo di mercato; in altri il sistema basato su prezzi amministrati (Belgio, Germania, Francia, Portogallo e Irlanda). Infine, per quanto concerne gli scambi transfrontalieri, la Commissione ha rilevato differenti approcci, sia in merito alla metodologia tariffaria, che alle regole di allocazione della capacità [37]. In conclusione, alla luce di quanto detto, si può affermare che, sin dall’inizio del processo di liberalizzazione del settore elettrico europeo, in assenza di un efficace coordinamento ex ante in grado di mitigare le forze centrifughe ed i localismi, la differenziazione nella produzione di regole tra Stati membri si è posta d’ostacolo alla creazione di un mercato interno retto su regole comuni [38].


II.3. Le autorità di regolazione nazionali come parte della soluzione del problema

Come noto, con le direttive del secondo pacchetto, il legislatore europeo ha previsto l’istituzione di autorità nazionali di regolazione indipendenti. Il fatto che tali organismi non fossero invece previsti all’interno del primo pacchetto induce a ritenere che la missione affidata alle autorità di regolazione, almeno nei propositi, sia duplice: da un lato, trasformare i singoli mercati nazionali monopolistici in mercati concorrenziali; dall’al­tro, contribuire a creare il mercato interno europeo. Ebbene, la via più semplice verso il mercato interno sarebbe stata la creazione di un regolatore unico [39], cui affidare il compito di produrre le regole di funzionamento del mercato (c.d. disegno di mercato), in analogia con l’e­spe­rienza statunitense dello standard market design della FERC [40]. Secondo questa visione, il regolatore europeo avrebbe potuto agire da monopolista globale nella fase a monte (disegno delle regole) ed i regolatori nazionali a­vrebbero, invece, svolto il ruolo di monopolisti locali nella fase a valle (implementazione delle regole e successivo enforcement)  [41]. L’unica via in concreto percorribile si è, tuttavia, rivelata la creazione di soli regolatori nazionali, caratterizzati da un set comune di funzioni. Il regolatore nazionale, nello scenario prefigurato dal legislatore europeo, ha pertanto una duplice natura: monopolista locale, in qualità di produttore di regole che hanno impatto esclusivamente all’interno della propria giurisdizione, e oligopolista sovranazionale, in quanto co-pro­dut­tore di regole comuni, che trovano applicazione nella macro giurisdizione europea. Tale duplicità si riflette nelle funzioni, ancipiti, che la direttiva attribuisce alle autorità di regolazione nazionali: alcune di carattere permanente e locale, con riguardo alla regolazione delle fasi della filiera in regime di monopolio (le reti) [42]; altre di carattere transitorio e sovranazionale, finalizzate al completamento del mercato interno e al suo corretto funzionamento. In altri termini, il regolatore nazionale opera in regime di monopolio nella regolazione dei monopoli nazionali e, coordinato da ACER [43], in regime di oligopolio collusivo/com­petitivo nella regolazione del mercato europeo. Quest’ultimo si regge, in prevalenza, sul corpus di regole che [continua ..]


II.4. Cooperazione e competizione nel terzo pacchetto energia: il regolamento CACM

Il CACM, nel definire il disegno del mercato spot europeo (mercato del giorno prima e mercato infra-giornaliero), affronta molteplici questioni rispetto alle quali i regolatori nazionali possono trovarsi su posizioni discordanti e, dun­que, entrare in competizione. Prima, però, di analizzare le disposizioni contenute nel regolamento, pare opportuno soffermarsi brevemente su alcuni dei parametri di progettazione dell’architettura dei mercati energetici, a partire dal meccanismo di allocazione della capacità di trasporto [49], che può avvenire attraverso meccanismi di mercato (asta esplicita [50] e asta implicita [51]), ovvero attraverso assegnazione gratuita agli operatori [52]. Ebbene, per l’allocazione della capacità nell’orizzonte infra-giornaliero il CACM non accoglie nessuno dei predetti modelli, bensì, in conformità alle linee guida di ACER [53], prefigura un meccanismo atipico che dovrebbe essere in grado di soddisfare due requisiti non facilmente conciliabili: la negoziazione continua [54] e la determinazione di un prezzo della capacità basato sugli ordini di acquisto e di vendita trasmessi dagli operatori [55]. L’indeterminatezza del meccanismo proposto emerge chiaramente dall’articolo 53, comma 3, del CACM, laddove viene richiesto a tutti i TSO di sviluppare, entro 24 mesi, una metodologia per la determinazione del prezzo da sottoporre, per l’approva­zione, alle autorità di regolazione nazionali. Siamo, quindi, in presenza di un regola-input (contenuta nelle linee guida di ACER) potenzialmente contraddittoria, che l’operatore a valle della filiera regolatoria (ENTSO-E) non riesce a trasformare in una regola-output direttamente applicabile sui mercati. Perciò quest’ultimo deve creare una ulteriore regola-input rivolta al suo alter-ego (l’in­sieme di tutti i TSO), grazie alla quale si posticipa, di fatto, la risoluzione del problema rimettendola nella mani dell’alter ego del suo dante causa (l’insieme di tutte le NRA). L’origine di tale incompletezza regolatoria va, verosimilmente, ricercata nel tentativo di ACER di comporre il conflitto tra autorità di regolazione nazionali, diversamente schierate rispetto alle due richiamate regole apparentemente inconciliabili (negoziazione continua e determinazione del prezzo [continua ..]


III. Il livello nazionale

III.1. Competizione nel rulemaking

Come noto, l’indipendenza, dal governo e dai soggetti regolati, costituisce il presupposto affinché l’AEEGSI possa adempiere a pieno al proprio mandato istituzionale [62]. L’indipendenza è, infatti, essenziale per operare in settori nei quali le principali imprese regolate si trovano ancora sotto il controllo pubblico, in modo da evitare conflitti d’interessi tra Stato “azionista” e Stato “regolatore”  [63], nonché per garantire la stabilità delle regole e, quindi, favorire gli investimenti privati [64]. L’indipendenza di cui gode il Regolatore dell’energia non significa, tuttavia, neutralità, nel senso di «indifferenza assoluta» [65], di non soggezione «ad alcun potere governativo di indirizzo, direttivo e di controllo» [66]. Ed infatti, l’AEEGSI è, per sua natura, «riconducibile alla materia della organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» [67], essendo una amministrazio­ne pubblica «in senso stretto» avente «natura ontologica di pubblica amministrazione» [68]. Alla luce di ciò, la questione dei rapporti AEEGSI/MSE sembra dover essere impostata in termini di interazione e sinergia, piuttosto che di separatezza [69]. In questa ottica, il problema che si pone non è tanto, dunque, l’«erosione» [70] o lo «svuotamento» [71] delle attribuzioni dell’AEEGSI a favore del Ministero dello sviluppo economico o, più in generale, del governo [72], quanto, piuttosto, quello degli effetti che la scoordinata distribuzione/esercizio del potere regolatorio, sia di rulemaking che di enforcement, può produrre in danno degli operatori economici. Ciò implica la necessità, nello studio dei rapporti AEEGSI/MSE, di un ampliamento di prospettiva che passa essenzialmente attraverso l’inversione dell’approccio da cui usualmente si parte, per concentrarsi più che sui soggetti e sui loro rispettivi poteri, in ossequio a ormai risalenti concezioni personalistiche dell’autorità, sulla dimensione reale e oggettiva degli effetti del potere di creazione e attuazione delle regole [73]. Uno spunto in questa direzione sembra oggi rinvenibile, a livello istituzionale, nella Strategia [continua ..]


III.2. Competizione nell'enforcement

Anche la distribuzione disorganica del potere di enforcement, e non soltanto, come visto, di quello normativo, può creare incertezza nei mercati, come sembra emergere da alcuni recenti casi. a) Violazione dell’obbligo di acquisto dei certificati bianchi Il D.M. 28 dicembre 2012, all’art. 13, comma 1, affida al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) [100] la “verifica” del rispetto dell’obbligo di acquisto dei c.d. certificati bianchi [101], prevedendo che il Gestore trasmetta all’Autorità per l’energia l’esito degli accertamenti effettuati, in vista della applicazione di sanzioni [102], in caso di «conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime» [103]. Rispetto alla precedente disciplina, in cui all’Autorità spettava il compito, sia di verificare il rispetto dell’obbligo di acquisto dei certificati, sia di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico [104], nell’attuale previsione il soggetto “verificatore” non coincide più con il soggetto chiamato ad irrogare la sanzione amministrativa. Ciò crea un evidente problema di coordinamento tra il potere di accertamento del GSE, sul mancato rispetto delle condizioni di cogenerazione, e quello sanzionatorio spettante, invece, all’Autorità. Si allunga, infatti, oltremodo la filiera dell’enforcement pubblico, per cui attività precedentemente ricomprese in un’unica fase (concentrata in capo all’Autorità) vengono ad essere oggi, in una sorta di unbundling, scorporate, con tutte le problematiche che ogni coordinamento verticale porta con sé; tanto più che qui un soggetto regolato, quale il GSE, sta “a monte” della filiera dell’enforcement, mentre l’Autorità di regolazione si trova relegata nella fase “a valle”, in una singolare, e mai sperimentata prima, “inversione dei ruoli”. Per quanto la descritta separazione organica tra funzioni istruttorie e decisorie sembri rispondere ai principi elaborati da Corte di Giustizia europea in materia sanzionatoria [105], essa rischia, nondimeno, di produrre incertezza per gli attori economici sottoposti a controllo. Ed infatti, o l’Autorità rinuncia a svolgere le proprie valutazioni tecniche su [continua ..]


III.3. Competizione tra poteri neutrali: AEEGSI/AGCM

Il settore dell’energia si rivela non soltanto “un banco di prova ideale per studiare i rapporti fra regolazione e concorrenza”  [115], ma anche per gettare luce sui conflitti, sulle sovrapposizioni, o sulle problematiche di coordinamento tra autorità di regolazione settoriali, quale l’AEEGSI, e l’Autorità antitrust. In quest’ottica, tre appaiono le fattispecie meritevoli d’attenzione: a. Impegni L’istituto degli impegni antitrust [116] ha, fin dalle sue prime applicazioni, evidenziato una attitudine regolatoria, che può condurre l’AGCM a svolgere, surrettiziamente, funzioni di regolazione dei mercati, anche di quelli energetici. Ciò accade soprattutto allorché venga a mancare un diretto collegamento tra la prestazione assunta con gli impegni e la condotta anticoncorrenziale contestata. In questi casi può accadere che gli impegni vengano utilizzati per risolvere preesistenti situazioni critiche, in funzione di disciplina del mercato, più che del ripristino dell’ordine violato. Prendendo spunto da un presunto illecito antitrust, l’AGCM potrebbe quindi affermare un potere implicito di regolazione, potenzialmente anche disarmonico rispetto alla regolazione settoriale e, dunque, produttivo di incertezza [117]. Paradigmatico, in tal senso, appare il caso di abuso A371 – Gestione ed utilizzo della capacità di rigassificazione – in cui, a seguito della contestazione mossa ad Eni di aver attuato una strategia escludente l’accesso all’infrastruttura di rigassificazione, finalizzata ad impedire ad altri operatori di competere nel mercato a valle dell’ap­provvigionamento all’in­grosso, l’AGCM, sentita l’AEEGSI, ha accolto gli impegni proposti dall’ex incumbent – consistenti in una procedura di cessione di gas (gas release) –, pur essendo ictu oculi evidente l’assenza di ogni legame con la contestazione configurata nell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio. Per quanto il paventato rischio di sovrapposizioni con la regolazione settoriale si attenui allorché l’AGCM richieda, nel corso dell’istruttoria, informazioni al regolatore di settore, utili per valutare gli impegni proposti, nondimeno, una eccessiva distanza tra condotta contestata e impegno assunto, in [continua ..]


IV. Conclusioni

L’analisi svolta ha fatto emergere come, a differenza di quanto solitamente avviene nel mondo delle imprese, la concorrenza tra istituzioni possa produrre risultati non efficienti, ledendo la certezza e l’affidamento degli operatori economici e pregiudicando il corretto funzionamento del mercato complessivamente inteso. D’altra parte, come si è visto, la cooperazione non sempre scaturisce spontaneamente, richiedendo piuttosto una struttura di governo che in qualche modo la favorisca, nonché laboriose mediazioni, anche informali, tra i vari attori istituzionali. In questo contesto pare potersi apprezzare a pieno il valore euristico del­l’AEEGSI, quale istituzione posta al centro di una fitta trama di relazioni – nazionali e sovranazionali –, ad un tempo, cooperative e competitive. Sul piano nazionale, il continuum MSE/AEEGSI nella filiera regolatoria appare (anche) costituzionalmente necessitato, per cui è prevedibile che relazioni cooperativo-competitive simili a quelle qui analizzate continueranno, fisiologicamente, a caratterizzare l’assetto istituzionale del settore energetico. Ciò non toglie che l’introduzione di un’apposita previsione costituzionale che legittimasse, al livello normativo più elevato, il ruolo delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici, definendo in particolare i connotati essenziali dell’indipendenza dal governo [139], sarebbe comunque opportuna per ricondurre a coerenza o evitare il riprodursi di una legislazione primaria [140] tendente ad erodere o comprimere la funzione di regolazione indipendente generalmente riconosciuta dalle normative comunitarie in materia di servizi d’interesse economico generale [141]. A livello di legislazione ordinaria, peraltro, va segnalato come nella direzione di evitare sovrapposizioni tra indirizzo politico e regolazione tecnica si muova il recente art. 7, comma 1, lett. b), del disegno di legge AS n. 1577 che, tra i principi e criteri direttivi della delega al governo per la riorganizzazione dell’amministrazione statale, prevede la sop­pressione di uffici ministeriali laddove funzioni analoghe siano esercitate da autorità indipendenti [142]. Tale disposizione, al di là della più evidente ratio di efficienza organizzativa, pare in linea con le direttive di ultima generazione secondo cui «ciascun Stato [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2014