Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

'Razionalizzazione delle autorità indipendenti'. Tagliare le spese, ma non gli artigli! (di Fabiana Di Porto)


d.l. 24.06.2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)

Art. 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)

1. I componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Au­torità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall’incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni.

2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente: “Art. 29-bis. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall’incarico). – 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell’in­carico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d’Italia e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. All’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “due”;

a) dopo le parole: “i componenti” sono inserite le seguenti: “e i dirigenti”;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.”.

4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l’imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l’en­trata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall’applicazione del presente comma devono derivare, entro l’anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell’anno 2013.

8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole “e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: “nonché le autorità indipendenti,”;

b) all’articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono aggiunte le seguenti: “nonché le autorità indipendenti.”.

9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell’ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l’anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L’organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all’individuazione. Nell’i­potesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l’organismo interessato trasferisce al Ministero dell’economia e delle finanze una somma corrispondente all’entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all’erario.

10. L’articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.

[11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell’autorità di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data, il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso.]

[12. All’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l’articolo 14, comma 2, è abrogato.]

13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole “I predetti regolamenti”, il seguente periodo: “Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.”;

b) all’articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole “dalla Commissione” sono sostituite dalle seguenti: “con non meno di quattro voti favorevoli.”;

c) all’articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole “su proposta del Presidente” sono inserite le seguenti: “e con non meno di quattro voti favorevoli.”;

d) all’articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.”.

15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell’ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina del­l’ultimo dei cinque componenti della Consob.

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SOMMARIO:

Premessa - 1. Divieto di nomina cross-authority (comma 1) - 2. Il quadro (composito) delle cc.dd. incompatibilità successive (commi 2 e 3) - 3. Razionalizzazione del reclutamento del personale delle autorità indipendenti (comma 4) - 4. Riduzione e razionalizzazione di altre spese: due criteri per un solo obiettivo (commi 5-8, 9, lett. d) ed f) e 9-bis) - 5. La querelle des sièges - 6. Il numero dei componenti della Consob: una disposizione in controtendenza? (comma 13) - 7. Conclusioni - NOTE


Premessa

La logica di riduzione della spesa pubblica informa oramai un crescente novero di disposizioni dettate in materia di autorità indipendenti e non solo [1]. Almeno dalla legge finanziaria 2002 [2] e poi, più incisivamente, da quella per il 2006 [3], che ha esteso il ricorso all’auto-finanzia­mento per questi organismi [4], la parola d’ordine è risparmio. Con questo mantra si è intervenuti, ad es., col d.l. n. 201/2011 [5], il cui art. 23 reca il rivelatorio titolo «Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province», oltre che con il cd. decreto spending review n. 95/2012 [6] e si interviene nuovamente, da ultimo, con l’art. 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge n. 114 [7]. L’obiettivo, in periodi di crisi, è encomiabile. Meno lo è il risultato finale, ove il fine di spending review fa riscrivere norme delicate relative, tra l’altro, alla indipendenza delle autorità. È il metodo impiegato (il solito decreto-legge) che mal si attaglia allo scopo dichiarato di “razionalizzazione delle autorità indipen­denti”, a meno di voler intendere il fine come limitato al suo etimo latino (ratio = calcolo). Non può, infatti, sottacersi la irritualità insita nell’intervenire sulle autorità indipendenti mediante un atto legislativo di fonte governativa. Ma stupiscono anche la poca chiarezza, non nuova, del drafting delle disposizioni e soprattutto la mancanza di solidi dati sull’impatto economico che dall’ap­plicazione di queste norme può derivare. In un’ottica più ampia, l’intervento del legislatore ha l’indubbio pregio di tentare di enucleare un corpus di disposizioni (ancorché limitate all’organiz­zazione) “comune” ad autorità indipendenti affatto diverse; la qual cosa rappresenta un esercizio, questo sì, di razionalizzazione, prezioso per i fautori di una legge-quadro di riordino delle stesse [8]. Nondimeno, proprio questo limitato focus finisce con l’essere preponderante, licenziando un testo che mostra poca chiarezza rispetto all’orientamento (pro o anti-) mercato e una limitata sensibilità nei confronti [continua ..]


1. Divieto di nomina cross-authority (comma 1)

  Il comma 1 introduce un, invero atteso, divieto di nomina cross-authority dei componenti e dei dirigenti delle autorità indipendenti. Per ben cinque anni successivamente alla cessazione dell’incarico, essi «non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza». Ambito di applicazione. Il divieto non si applica a tutte le autorità indipendenti, ma solo all’autorità antitrust (Agcm), alla Consob, all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), all’Autorità per l’energia (Aeegsi), a quella per le comunicazioni (Agcom), al Garante per la privacy, all’Autorità anticorruzione (Anac), a quella per i fondi pensione (Covip) e alla Commissione per la garanzia dello sciopero nei servizi pubblici. Restano pertanto escluse la Banca d’Italia e l’Ivass. Mentre per l’Ivass l’esclusione può dipendere dal non essere la stessa più riconducibile al novero delle autorità indipendenti, essendo stata “degradata” ad ente pubblico strumentale della Banca d’Italia (il Presidente dell’Ivass è infatti il direttore generale della Banca, ed il Consiglio è composto da questi più due membri di nomina governativa [9]), l’esclusione della Banca d’Italia, definita autorità indipendente dalla legge sul risparmio (n. 262/2005 [10]), è meno comprensibile [11]. Ratio. Il divieto mira a superare la pratica, diffusasi per un certo periodo in Italia, del passaggio da una autorità all’altra di componenti e funzionari una volta cessato il mandato [12], rispetto alla quale si erano sollevate numerose voci di dissenso [13]: motivate specialmente dalla necessità di un ricambio, oltre che dalla forte specializzazione di questi organismi, nonché dalla esigenza di non utilizzare le autorità a fini di “collocamento” di alti funzionari vicini a questa o quella forza politica. A complemento del divieto, il comma 9-bis primo periodo dell’articolo in commento prevede un meccanismo di accountability, per cui le autorità sono tenute a “dare conto” dell’adempimento nelle successive relazioni annuali, da trasmettersi alla Corte dei conti. Mentre l’obbligo di pubblicare nelle proprie relazioni annuali appare [continua ..]


2. Il quadro (composito) delle cc.dd. incompatibilità successive (commi 2 e 3)

I commi 2 e 3 disciplinano le cc.dd. incompatibilità successive, vietando la pratica del passaggio dalle autorità indipendenti all’impiego stabile (e no) presso le imprese già soggette a supervisione nel corso di carica. Così, successivamente alla cessazione del loro incarico, ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti (fatta eccezione per coloro che siano stati «responsabili esclusivamente dei servizi di supporto»), è fatto divieto di «intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego» con coloro i quali erano soggetti alla supervisione dell’au­torità di provenienza. Ratio. La ratio della norma è chiara, e mira a contrastare il fenomeno del cd. revolving door, noto agli studiosi di regolazione già dal risalente saggio di Peltzman [15] e, ancor prima, dalla formulazione della life cycle theory di Bernstein (1955 [16]). Il regolatore “matura” e quindi “invecchia”: interviene col “consenso” dell’industria regolata (le “decisioni patteggiate” di libertiniana me­moria [17]), si affida a propri precedenti decisionali, si attenua la sua verve poliziesca a vantaggio dell’“ardore regolatorio” [18], l’autorità perde il supporto della società civile e quello politico (e con esso il budget a disposizione), le élites iniziano a guardare all’industria regolata per sviluppi impiegatizi futuri, mostrando accondiscendenza. La norma in commento, congelando le possibilità di futuro impiego, consulenza e collaborazione per un certo lasso di tempo dopo la fine del mandato, tenta di rompere quell’incentivo “naturale” ad essere immotivatamente lenient nell’esercizio del proprio ufficio, proprio al fine di ottenere futuri benefici occupazionali. Sebbene meritorie, le disposizioni de quo suscitano più di un dubbio, oltre a palesare una certa (invero eccessiva) vena punitiva: in primo luogo, il diverso ambito di applicazione; in secondo luogo, la loro effettiva efficacia [19]. Ambito di applicazione. Sotto il primo profilo, i commi 2 e 3 indirizzano il divieto al complesso di Consob, Banca d’Italia, Ivass e autorità dei servizi pubblici (mercè il rinvio [continua ..]


3. Razionalizzazione del reclutamento del personale delle autorità indipendenti (comma 4)

Al novero delle disposizioni miranti alla “razionalizzazione” e al contenimento delle spese (di alcune) delle autorità indipendenti si ascrive il comma 4 dell’art. 22. Questo introduce un obbligo per Agcm, Consob, Covip, Art, Aeegsi, Agcom, Garante della privacy, Anac e Commissione per lo sciopero nei servizi pubblici (restano escluse BI e Ivass) di gestire in maniera unitaria, previa stipula di apposite convenzioni, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento del loro personale [25]. Più che razionalizzare la norma sembra porre le basi per un blocco transitorio delle procedure di reclutamento, dal momento che nessun criterio è fornito in merito ai contenuti e alla tempistica delle stipulande convenzioni. Si tratta di un rischio da scongiurare, posto che al novero delle competenze di queste autorità, in costante aumento (basti pensare all’Anac)  [26], deve potersi far fronte con l’acquisizione di nuove professionalità. Rinviare tale ingresso non può che tradursi in un, ancorché transitorio, attenuato interventismo. Ciò sarebbe specialmente il caso per l’Art, entrata in funzione a gennaio 2014, e il cui organico non è ancora stato completato. Inoltre, come sottolineato da talune autorità interessate, non può sottacersi come l’obbligo di procedure unificate per la selezione del personale di ruolo si ponga in contrasto con l’autonomia organizzativa di questi organismi, stabilita dalle leggi istitutive (si pensi all’art. 2, commi 27 e 28 della l. 481/95 in tema di organizzazione interna e funzionamento delle autorità dei servizi di pubblica utilità [27]). Questi organismi sono, infatti, dotati del potere di adottare regolamenti interni di organizzazione, nel­l’ambito dei quali possono stabilire liberamente, pur se nei limiti della pianta organica definiti dalla legge, il personale di cui dotarsi e reclutarlo mediante procedure concorsuali auto-gestite. Meno decisiva appare, per contro, la critica, pure mossa dalla maggior parte delle autorità audite nelle sedi parlamentari [28], che questa norma potrebbe condurrebbe alla selezione di “profili generalisti”, piuttosto che di personale altamente specializzato, come richiesto dalle funzioni esercitate da siffatte autorità. Come noto, la specializzazione e l’e­levato tecnicismo sono [continua ..]


4. Riduzione e razionalizzazione di altre spese: due criteri per un solo obiettivo (commi 5-8, 9, lett. d) ed f) e 9-bis)

Se la procedura unificata per il reclutamento del personale nasconde potenzialmente un blocco transitorio di assunzioni, più espliciti, in termini di risparmi richiesti, sono i commi da 5 a 8, da leggersi in combinato con i successivi commi 9, lett. d) ed f) e comma 9-bis. Il complesso delle disposizioni richiamate aspira a realizzare risparmi di spesa, ma lo fa impiegando due diverse metodologie: la prima consiste nella indicazione di una percentuale di riduzione ovvero di un tetto alla spesa; la seconda, più complessa, è rappresentata dalla “concentrazione” di funzioni e/o di servizi. Alla prima tipologia si ascrivono i commi 5, 6 e 9, lett) d) ed f) dell’art. 22. Così, un primo “sforzo” (comma 5) è richiesto ai dipendenti e dirigenti delle autorità, i quali sono tenuti a rinunciare a non meno del 20% del loro trattamento economico accessorio già a partire dal 1° luglio 2014. Spetta alle autorità «nell’ambito dei propri ordinamenti», provvedere a siffatta riduzione. Un secondo consistente “taglio” è imposto dalla legge con riguardo alle spese per «consulenze, studi, ricerche e organi collegiali» che, a partire dal 1° ottobre 2014, le autorità sono tenute a ridurre «in misura non inferiore al 50% rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013» (comma 6 [30]). La disposizione va letta in combinato con il comma 9, lett. f), che fissa un tetto alla «spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca», la quale non può superare il «2% della spesa complessiva». Come osservato dal Servizio Bilancio dello Stato [31], questi vincoli vanno a sovrapporsi a quelli già stabiliti all’art. 6, comma 7, d.l. n. 78/2010 [32] che, già a partire dal 2011, prevedeva un tetto alla spesa annua per studi e consulenze delle autorità indipendenti, che non doveva superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009 [33]. Un ulteriore limite di spesa è poi definito (al comma 9, lett. d)) per gli esborsi per «sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni», in riferimento ai quali è vietato oltrepassare la soglia del 20% della spesa complessiva [34]. Anche in questo caso i tagli si sommano a quelli già previsti dal d.l. [continua ..]


5. La querelle des sièges

Quando all’indomani delle prime elezioni dirette del 1979 alcuni parlamentari europei domandarono ai governi degli Stati membri di porre rimedio al problema della pluralità delle sedi delle istituzioni comunitarie, ne nacque una disputa nota come “querelle des sièges” [46]. Ci vollero tredici anni prima che, nel 1992, ci si accordasse per tenere a Strasburgo le dodici sessioni plenarie ordinarie del Parlamento europeo e a Bruxelles quelle supplementari, oltre alle riunioni delle commissioni e dei gruppi politici. La storia insegna che quella delle sedi è materia delicata, e che il solo argomento materiale (dei costi di trasferta, logistici, ecc.) non giova a superare quello simbolico e quello, altrettanto materiale, dell’indotto. Nel 1995, la legge istitutiva delle autorità dei servizi di pubblica utilità (n. 481) stabiliva all’art. 2, comma 3, che «al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città». Fu così stabilito che l’Aeegsi avesse sede a Milano, l’Agcom a Napoli e, molto tempo dopo, l’autorità dei trasporti a Torino. Tuttavia, per esigenze connesse alla necessità di interfacciarsi con le istituzioni nazionali, furono create sedi secondarie nella capitale, alcune delle quali finirono per assorbire la gran parte delle funzioni, trasformando quelle principali in sedi satellite [47]. L’eco della querelle des sièges europea sembra avere contagiato il legislatore del d.l. n. 90, il quale, dopo aver abrogato l’obbligo di distribuire le sedi delle autorità dei servizi pubblici sul territorio nazionale (mediante il comma 10, art. 22), ha dettato una disciplina volta “sostanzialmente” a concentrare le sedi principali di queste come di altre authorities in una sola città [48], salvo poi rivedere la disciplina in sede di conversione. Procedendo con ordine. Nella formulazione ante-conversione il comma 9 dell’art. 22 affidava al Mef, per il tramite dell’Agenzia del demanio, il compito di individuare «uno o più edifici contigui da adibire a sede comune» di: Autorità dei trasporti [49], Aeegsi, Agcom, Covip, e Commissione di [continua ..]


6. Il numero dei componenti della Consob: una disposizione in controtendenza? (comma 13)

Con il comma 13 dell’art. 22 viene soppressa la norma che aveva disposto la riduzione del numero dei componenti della Consob da cinque a tre unità (lett. e) dell’art. 23, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 [53]). Era l’autunno del 2011 e il clima politico favorevole ad un taglio della spesa pubblica si era abbattuto anche sulle autorità indipendenti, prevedendo che il numero dei componenti di molte di esse fosse ridimensionato [54]. Nello specifico, l’art. 23, comma 1, d.l. n. 201/2011 prevedeva, oltre alle riportate modifiche per la Consob, la riduzione da nove a cinque del numero dei componenti di Agcom e della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici; da sette a tre di quelli dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi riassorbita in seno all’Anac [55]; da cinque a tre di quelli dell’Aeegsi, dell’Agcm, di Covip e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PP.AA. (Covip, poi trasformata in Anac); da sei a tre di quelli del Consiglio dell’Isvap. Per effetto del comma 13 della disposizione in commento, queste riduzioni vengono meno per la sola Consob. La norma sembrerebbe in contro-tendenza rispetto all’obiettivo di riduzione della spesa. Così tuttavia non dovrebbe essere, avendo il legislatore previsto che «ai maggiori oneri» derivanti dal ripristino dei due commissari soppressi, stimati dalla disposizione di legge (!) in «480.000 euro annui», dovrà fare fronte la stessa Consob. Con due vincoli (comma 15, art. 22): per reperire le risorse essa dovrà implementare «risparmi di spesa ulteriori a quelli previsti a legislazione vigente»; e non potrà «incrementare il contributo a carico dei vigilati». Difficile immaginare nelle pieghe del bilancio Consob voci di spesa ulteriori rispetto a quelle di cui già si prevede una consistente riduzione (stipendi, sedi, servizi ausiliari, consulenze, ecc.) dalle quali la Commissione possa ricavare le risorse necessarie per far fronte a questo reintegro del collegio. Un cul de sac che non potrà che condurre la stessa a richiedere una «contribuzione a carico del bilancio dello stato» [56], con l’effetto di neutralizzare l’obiettivo avuto di mira.


7. Conclusioni

Le disposizioni recate dall’art. 22, d.l. n. 90/2014 hanno il meritorio obiettivo di ridurre la spesa pubblica, ma non sembrano tenere conto del fatto che le autorità indipendenti, ancorché aventi natura amministrativa, abbiano un ruolo e funzioni peculiari nel nostro ordinamento e in quello comunitario. Il legislatore del d.l. n. 90 sembra piuttosto assimilare questi organismi a qualsiasi altra amministrazione, aggredendoli come meri centri di spesa e di potere. Ad es., le norme (comma 5) relative ai risparmi di spesa conseguibili a seguito della riduzione del trattamento economico accessorio almeno del 20%, non tiene conto del diverso modo di finanziamento delle autorità. Talune delle quali (si pensi ad Aeegsi, Agcom e Art) non gravano sull’erario, ma sono auto-finanziate a mezzo di contributi sulle imprese del settore. Pertanto, le riduzioni di spesa non si tradurrebbero in guadagni per l’erario, assimilando l’intervento più ad una norma di stampo “moralizzatore”. Lo stesso dicasi per la norma sulle spese in consulenze, che pure appare connotata in tal senso, mentre le consulenze spesso appaiono necessarie per reperire sul “mercato delle idee” competenze non necessariamente esistenti nell’organico delle autorità. Inoltre, anche con riguardo ai supposti attentati all’expertise del personale e dei componenti delle autorità (messe eventualmente a repentaglio dalle norme sulle sedi o da quelle sui concorsi unitari), dei quali si è detto essere più fittizi che reali, residua comunque il dubbio che riducendo le spese (specie in stipendi, ma anche in altri benefit) alla fine un bravo funzionario o semplicemente un bravo giovane preferirà sbocchi professionali nel settore privato. Più in generale, non può nascondersi la preoccupazione che dalla concreta realizzazione dell’obiettivo del risparmio di spesa possano derivare rischi di compressione delle funzioni affidate alle cure di queste autorità (tutelano infatti diritti fondamentali e, non ultima, la “democrazia economica”), della loro autonomia organizzativa e finanziaria e, quindi, della loro indipendenza. In questo senso, il d.l. n. 90 sembra bicefalo: da un lato, rafforza le norme a presidio dell’indipendenza con incompatibilità successive e il divieto di nomine inter-autorità; dall’altra, intervenendo sulle [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2014