Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Nuove frontiere tra regolazione, proprietà intellettuale e tutela della concorrenza nel settore farmaceutico: le pratiche di brevettazione strategica (di Claudia Desogus)


In time intellectual property rights (IPRs) and competition law have become part of the regulatory framework disciplining the pharmaceutical market. Generally these policy tools together aim at balancing the need to spur innovation and the right to grant universal access to medicines. However, it seems that, particularly in the pharmaceutical market, IPRs are sometimes used, not as pro-competitive instruments, but as a means to restrict competition. Strategic patent filing aimed at foreclosing market access for generic companies or for other originators is an example of the distorted use of IPRs. The possibility to scrutinize the anticompetitive exercise of IPRs is nowadays generally accepted within the European legal system, since EU competition law is considered to provide an additional layer of regulation of IPRs. However, the mere existence of IPRs has been traditionally considered to be immune from antitrust intervention. The antitrust analysis of patent filing activities thus poses the question of whether the interplay between competition law and IPRs can be reshaped in order to include the existence of IPRs within the area of the enforcement activities of antitrust authorities, or whether the remedies to these strategic behaviours should come from within the IPR system only. In this paper I support the idea that antitrust intervention is necessary and that it does not undermine the consistency of the IPR system, since, according to a functionalist approach to IPRs, the latter is a sub-system of the former. The paper also aims at structuring a general theory whose purpose is to identify the circumstances in which strategic patenting can be subject to the antitrust intervention: two options are examined, the doctrine of Abuse of Rights and an adapted version of the s.c. incentives balance test established in the Microsoft EU case.

  

SOMMARIO:

1. Il ruolo del diritto della concorrenza nel mercato farmaceutico e il rapporto con il sistema brevettuale: limiti interni e limiti esterni - 2. Le pratiche di brevettazione strategica nel mercato farmaceutico - 3. La capacità di autocorrezione del sistema brevettuale - 3.1. L'insufficienza degli 'anticorpi concorrenziali' del sistema brevettuale - 4. Le pratiche di brevettazione strategica come illecito antitrust - 4.1. La necessità di un quid pluris per l’intervento antitrust: il ruolo dell'intento anticoncorrenziale nell'integrazione della fattispecie - 4.2. La brevettazione strategica come forma di abuso del diritto: anticoncorrenzialità intesa come irrazionalità economica - 4.3. Gli elementi sui quali fondare l'irrazionalità economica dell'eser­cizio del diritto al brevetto - 5. Una ricostruzione alternativa: il test della limitazione dello sviluppo tecnologico - 6. Conclusioni - NOTE


1. Il ruolo del diritto della concorrenza nel mercato farmaceutico e il rapporto con il sistema brevettuale: limiti interni e limiti esterni

L’attuazione dei precetti costituzionali contenuti nell’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, nel nostro ordinamento è stata tradizionalmente affidata in maniera esclusiva a strumenti regolatori. In particolare, il diritto alle cure farmacologiche è stato garantito principalmente per il tramite delle procedure amministrative di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), che assicurano che le specialità medicinali commercializzate siano efficaci e sicure, e delle politiche di controllo dei prezzi, che mirano a garantire l’accessibilità ai farmaci ad una platea di soggetti più vasta possibile. L’intervento diretto dello Stato, con lo scopo di tutelare un interesse di fondamentale importanza, dunque, ha reso il mercato farmaceutico un settore intensamente regolato. Il contemperamento della tutela dell’interesse pubblico con quello privato facente capo alle imprese operanti nel settore farmaceutico, per tanto tempo considerato “recessivo” rispetto al primo [1], è giunto ad uno snodo fondamentale con la celebre sentenza della Corte cost. 20 marzo 1978, n. 20 [2]. In tale occasione il Giudice delle leggi ha ritenuto che un efficace sistema brevettuale è un elemento essenziale nel perseguimento di detto obiettivo, in quanto esso, tramite il diritto di esclusiva, fornisce alle imprese farmaceutiche gli incentivi economici necessari ad effettuare gli investimenti in ricerca e sviluppo per la produzione di nuovi farmaci più efficaci [3], e, dunque, stimola il progresso economico e scientifico. In tal modo, il sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare dei brevetti, è entrato a far parte del set di strumenti regolatori a disposizione per la disciplina del funzionamento del mercato farmaceutico. In particolare, l’insieme dei limiti interni insiti al sistema brevettuale, ovvero le condizioni e i termini in base ai quali il diritto di esclusiva viene concesso, i confini entro i quali esso può essere legittimamente esercitato, la sua durata e la sua ampiezza, costituiscono i principi-cardine su cui si basa la regolazione dell’innovazione, anche per il mercato farmaceutico. La Corte Costituzionale ha, tuttavia, ritenuto che i brevetti sono uno strumento necessario ma non sufficiente, da solo, a tutelare la salute pubblica. Il diritto di esclusiva ad essi [continua ..]


2. Le pratiche di brevettazione strategica nel mercato farmaceutico

In ambito farmaceutico il rapporto tra sistema brevettuale e diritto della concorrenza si è evoluto verso un sempre maggiore intervento del secondo sul primo, innanzitutto laddove questo non si è mostrato adeguato a consentire lo sviluppo di meccanismi concorrenziali efficaci. Emblematica in tal senso è l’attività svolta in sede di advocacy dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM”), la quale ha concentrato la propria attenzione sugli ostacoli regolatori che potevano impedire lo sviluppo della concorrenza tra imprese genericiste e originator, e in particolare, i) sull’eccessiva durata dei certificati complementari di protezione (CCP) [11] e ii) sul fenomeno del c.d. patent linkage [12]. Inoltre, il diritto antitrust è intervenuto sul sistema brevettuale anche quando la scorretta strutturazione dei diritti di esclusiva ha fornito alle imprese l’incentivo per assumere comportamenti anticoncorrenziali. Ad esempio, i procedimenti avviati dall’AGCM nei confronti di Merck e GlaxoSmithKline avevano ad oggetto proprio le condotte con le quali le imprese hanno sfruttato a proprio vantaggio la particolare disciplina italiana in materia di CCP. In particolare, approfittando del fatto la disciplina applicabile non imponeva ai titolari dei CCP di concedere in licenza il diritto di privativa a chi ne facesse richiesta, ma prevedeva la stipula di licenze volontarie, le due imprese hanno rifiutato di concedere in licenza [13] i CCP su alcuni principi attivi da esse prodotti ad imprese di chimica fine, che intendevano produrli e venderli ad imprese genericiste negli Stati membri dove la copertura brevettuale era già scaduta [14]. Ciò poteva impedire la produzione e la commercializzazione di farmaci generici in tali Stati membri. Parimenti, alcune delle condotte analizzate dall’AGCM nel caso Pfizer [15], quali le pressioni esercitate sull’AIFA al fine di impedire il rilascio delle AIC ai genericisti e l’inserimento dei loro prodotti nella c.d. “Lista di Trasparenza”, sono state con tutta probabilità incentivate dalla scarsa chiarezza dell’art. 68 c.p.i. in relazione al perimetro delle attività che i genericisti possono porre in essere in preparazione all’ingresso [continua ..]


3. La capacità di autocorrezione del sistema brevettuale

Le condotte che integrano fattispecie di brevettazione strategica con fini anticoncorrenziali sembrerebbero trovare terreno fertile nel sistema brevettuale, il quale considera legittime le pratiche di accumulazione e divisione dei brevetti, e dunque incentiva la proliferazione delle fonti di tutela. La tendenza alla frammentazione appare, peraltro, particolarmente accentuata nel mercato farmaceutico, in ragione delle modalità con cui procede la ricerca in tale settore. Innanzitutto, in questo settore è possibile brevettare invenzioni che, in altri, non potrebbero essere coperte dalla privativa. Infatti, a differenza della ricerca applicata, generalmente la ricerca di base [36] rimane esclusa dalla logica “proprietaria” brevettuale. Tuttavia, in ambito chimico-far­maceutico si riscontra la difficoltà a separare nettamente la prima dalla seconda: le invenzioni chimico-farmaceutiche, infatti, si collocano in una zona grigia tra le due menzionate, definita “ricerca finalizzata” [37], trattandosi di invenzioni che rappresentano sia un avanzamento della scienza sotto il profilo teorico sia un prodotto con un’applicabilità industriale quasi immediata. La necessità di remunerare gli ingenti sforzi economici compiuti per giungere a detti risultati e di attenuare l’alto grado di incertezza che contraddistingue la ricerca farmaceutica, nonché la necessità di garantire alle imprese piena libertà all’interno di una data linea di ricerca [38], hanno indotto a ritenere ammissibile la brevettabilità di tali sostanze [39], anche se queste non hanno un’immediata applicazione industriale e necessitano di successivi perfezionamenti [40]. Inoltre, a differenza di altri settori, dove ai fini dell’ottenimento dell’esclusiva si richiede una descrizione esaustiva dell’invenzione, in ambito farmaceutico questa è ritenuta come sufficientemente individuata a certe condizioni anche tramite le c.d. formule generali [41], purché questa sia accompagnata da un’in­dicazione d’uso [42]. Una formula generale può comprendere numerosi composti chimici ottenibili semplicemente variando alcuni gruppi terminali della molecola oggetto del brevetto di base. Ai sensi del principio dell’unicità dell’inven­zione, una domanda di brevetto per formula generale che [continua ..]


3.1. L'insufficienza degli 'anticorpi concorrenziali' del sistema brevettuale

Il deposito di una domanda divisionale implica l’estensione del periodo di esame della stessa da parte dell’Ufficio brevetti, anche se la domanda di brevetto principale è stata ritirata o il brevetto è stato revocato. Tale effetto giuridico si presta in maniera particolarmente efficace a creare il menzionato status di incertezza giuridica sull’estensione della privativa, che potrebbe essere foriera di un ritardo nell’ingresso dei farmaci generici sul mercato. L’effetto di sospensione, e la conseguente incertezza, peraltro, aumenta ulteriormente se si considera che nella prassi dell’European Patent Office (EPO) una domanda divisionale a sua volta può fornire la base di un’altra domanda divisionale, fino a formare delle sequenze di domande divisionali [44]. Un modo per evitare che lo strumento del frazionamento diventi un mezzo di moltiplicazione delle fonti di tutela o di allungamento della copertura brevettuale, anche laddove ciò non risponde alle esigenze dell’ordinamento, è quello di rimuovere la possibilità per le imprese di presentare domande divisionali volontarie e di consentire il frazionamento solo su richiesta dell’Ufficio brevetti [45]. Tuttavia, tale proposta non sembra tenere conto del fatto che, specie in ambito chimico-farmaceutico, non è sempre agevole per gli Uffici brevettuali comprendere quando la domanda contiene più rivendicazioni non collegate tra loro che costituiscono più invenzioni, mentre il richiedente è senz’altro nella posizione migliore per effettuare il frazionamento in maniera appropriata. Sotto questo profilo, forse, al fine di circoscrivere il proliferare dei brevetti divisionali appariva senz’altro più appropriata la modifica dell’art. 36 dell’Im­plementing Regulation to the Grant of the European Patents (di seguito, “EP Implementing Regulation”) intervenuta nel 2010, che prevedeva che il periodo durante il quale è possibile depositare una domanda divisionale fosse ridotto ai 24 mesi successivi alla prima comunicazione con cui l’Ufficio si esprime sulla brevettabilità dell’invenzione rivendicata (mentre prima ciò era possibile fino a prima della conclusione dell’esame sulla domanda di brevetto principale) [46]. Tuttavia, recenti modifiche hanno ripristinato la precedente [continua ..]


4. Le pratiche di brevettazione strategica come illecito antitrust

Come emerge dalle considerazioni che precedono, l’esercizio del diritto al brevetto costituisce un’espressione della libera iniziativa economica che presenta due dimensioni: un’impresa può decidere autonomamente se chiedere la tutela e, una volta ottenuta, se sfruttarla commercialmente. La libertà di richiedere la tutela brevettuale o meno consente all’impresa di determinare la propria strategia commerciale sul mercato, ovvero di bilanciare la volontà di tutela dei propri segreti industriali, riservandosi la possibilità di entrare sul mercato con un “effetto sorpresa”, con la necessità di proteggere le proprie invenzioni, sottoponendosi, però, in quest’ultimo caso, al regime di pubblicità richiesto con il deposito della domanda di brevetto [67]. In altre parole, tale libertà consente ad un’impresa di scegliere se essere first mover o follower. Quando un’impresa sceglie di essere first mover e, quindi, di rendere nota la propria area di ricerca con il deposito di uno o più brevetti, essa decide anche quanto limitare l’ampiezza della tutela richiesta (ovvero, delle rivendicazioni contenute nei brevetti) in base alla struttura del mercato e delle dinamiche concorrenziali che lo contraddistinguono. Ragionevolmente in un mercato altamente competitivo l’impresa cercherà di tutelarsi dalle possibili “incursioni” dei concorrenti nel proprio ambito di ricerca: ciò si ottiene allargando il più possibile la protezione brevettuale per il tramite del deposito di brevetti con rivendicazioni molto ampie e/o la richiesta di numerosi brevetti aventi ad oggetto la medesima invenzione. La libertà di sfruttare economicamente il brevetto riconosciuta nel nostro ordinamento [68], parimenti, risponde alla scelta di un’impresa su se concorrere o meno con i propri rivali. La protezione brevettuale, infatti, lo si ricorda, racchiude in sé una motivazione pro-concorrenziale: essa conferisce, infatti, l’in­centivo ad investire in innovazione e a sviluppare nuovi prodotti, in concorrenza con altri, anch’essi oggetto di privativa industriale [69]. Proprio perché rappresenta una manifestazione del diritto alla libera iniziativa imprenditoriale garantito dall’ordinamento, dunque, l’esercizio del diritto al brevetto non può [continua ..]


4.1. La necessità di un quid pluris per l’intervento antitrust: il ruolo dell'intento anticoncorrenziale nell'integrazione della fattispecie

Parte della dottrina, ispirandosi al caso ITT Promedia [80], ritiene che solo quando la restrizione concorrenziale deriva dall’esistenza di un brevetto ottenuto in maniera illegittima, ovvero quando vi sia un intento fraudolento nel­l’esercizio del diritto al brevetto, si possa configurare lo spazio per un intervento antitrust [81]. Al contrario, si ritiene che, non solo il patent fraud non sia un requisito sufficiente per configurare un abuso [82], ma non è neanche necessario. Come anticipato, infatti, la seconda fattispecie oggetto di sanzione da parte della Commissione europea nel caso AstraZeneca riguardava proprio l’esercizio di un diritto-facoltà in maniera conforme alle norme che lo disciplinano, ma con effetti anticoncorrenziali sul mercato. La Corte di Giustizia ha, invero, affermato che l’esercizio di un diritto garantito dall’ordinamento costituisce un abuso di posizione dominante, non solo quando ciò avvenga in violazione della normativa che lo accorda, ma anche in assenza di un comportamento contrario a tale normativa. D’altro canto, gli illeciti anticoncorrenziali sono condotte che tipicamente risultano lecite per le altre normative che le consentono e/o le disciplinano e, dunque, nella valutazione delle stesse sotto il profilo concorrenziale non rileva affatto la loro legittimità ai sensi di tali corpus normativi, i quali, peraltro, utilizzano standard di liceità che mirano a tutelare obiettivi diversi rispetto a quelli perseguiti dal diritto della concorrenza [83]. In tal modo la Corte sembrerebbe propendere per una costruzione del­l’analisi di anticoncorrenzialità esclusivamente sull’elemento oggettivo della fattispecie, la c.d. “preclusione anticoncorrenziale”, ovvero sull’ostacolo all’ac­cesso effettivo di concorrenti reali o potenziali al mercato, con conseguente danno per i consumatori, come peraltro vorrebbe la Comunicazione della Commissione europea sull’Art. 82 EC [84]. Tuttavia, l’utilizzo esclusivo di tale criterio conduce ad un cortocircuito, in quanto l’esistenza di un brevetto per definizione comporta l’esclusione dei terzi [85]. Per questo motivo è stato suggerito che i limiti antitrust alle condotte attuate nell’esercizio di diritti-facoltà spettanti [continua ..]


4.2. La brevettazione strategica come forma di abuso del diritto: anticoncorrenzialità intesa come irrazionalità economica

La soluzione adottata dal Consiglio di Stato nel caso Pfizer sembrerebbe aver aggiunto al dibattito una soluzione diversa dalle precedenti: essa, infatti, fa leva sulla nozione di abuso del diritto. In analogia con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia in AstraZeneca, il Giudice di ultima istanza ha, infatti, affermato che la legittimità della condotta dell’impresa, contrariamente a quanto aveva ritenuto il giudice di prime cure, non doveva essere vagliata alla luce della normativa brevettuale, ma della sua portata anticoncorrenziale, anche se la stessa risultava conforme alle disposizioni del primo. Ciò perché l’abuso di posizione dominante, secondo i giudici, può essere considerato come una “specificazione della più ampia categoria dell’abuso del diritto”, il cui presupposto è l’esistenza di un diritto, “del quale si faccia un uso strumentale, non coerente con il fine per il quale l’ordinamento lo riconosce”, laddove il diritto cui faceva riferimento il Consiglio di Stato era il diritto al brevetto – nel caso di specie, una domanda divisionale –, e l’uso formalmente in linea con la disciplina brevettuale, ma nella sostanza strumentale, veniva individuato nell’apparente volontà di rispettare il principio dell’unità dell’invenzione, che in realtà mascherava un fine escludente [91]. Il concetto di abuso del diritto, pur molto controverso, negli ultimi anni ha conosciuto una notevole riviviscenza nell’elaborazione giurisprudenziale, prima a livello europeo [92] e poi nazionale [93]. Com’è noto, si ha abuso del diritto quando un soggetto ha la titolarità di un diritto, che concretamente può essere esercitato in una pluralità di modi non rigidamente predeterminati, e quando tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della disciplina attributiva di quel diritto, è avvenuto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico, e quando, infine, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifica una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte [94]. In altre parole, si ha abuso del diritto quando un diritto (o facoltà) concesso(a) dall’ordinamento [continua ..]


4.3. Gli elementi sui quali fondare l'irrazionalità economica dell'eser­cizio del diritto al brevetto

Nell’esiguità della casistica giurisprudenziale in tema di brevettazione strategica, la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la validità del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti di Pfizer sembra offrire qualche spunto utile per individuare quali sono le circostanze fattuali o gli elementi della fattispecie da considerare per attribuire all’attività di patent filing una connotazione di irrazionalità economica, e quindi di anticoncorrenzialità. Alcuni passaggi della pronuncia potrebbero, infatti, essere interpretati nel senso che il deposito tardivo della domanda di brevetto [101], la mancata attuazione dell’invenzione oggetto del brevetto e il fatto che questa non apportava alcuna sostanziale innovazione rispetto al farmaco già in commercio [102] costituiscono gli elementi determinanti che, agli occhi dei giudici, hanno contribuito più di tutti a caratterizzare la condotta come abusiva [103]. Questi tre elementi, letti insieme, infatti, hanno condotto il Giudice a ritenere che nel caso di specie il deposito del brevetto – un divisionale avente ad oggetto un elemento di novità dell’invenzione (lo specifico dosaggio del principio attivo) – non aveva il fine genuino di tutelare uno sforzo inventivo, né poteva essere giustificato con l’intento di rispettare il principio, di natura fiscale, dell’unità dell’invenzione. Dei tre elementi considerati dal Consiglio di Stato, uno in particolare sembra possedere una forza probatoria significativa in relazione all’accertamento di anticoncorrenzialità, ovvero il momento in cui è stata depositata la domanda di brevetto [104]-[105]. Non sembra ragionevole, infatti, che l’impresa abbia sentito l’esigenza di proteggere gli investimenti effettuati per giungere alla scoperta dell’elemento di novità o abbia realizzato che questo costituiva un’invenzione distinta da quella di base, dopo che l’invenzione con quell’elemento specificamente rivendicato nel brevetto divisionale era già sul mercato da molto tempo, proprio nella forma del farmaco di proprietà dell’impresa. In particolare, appare difficilmente spiegabile il deposito della domanda di brevetto da parte di Pfizer molto in ritardo rispetto alla [continua ..]


5. Una ricostruzione alternativa: il test della limitazione dello sviluppo tecnologico

Il rapporto tra antitrust e accesso alla privativa brevettuale in ambito farmaceutico potrebbe essere alternativamente ricostruito a partire dalla menzionata giurisprudenza sulle c.d. “circostanze eccezionali”. Come noto, questa è stata sviluppata proprio nel contesto dell’elaborazione giurisprudenziale sul rapporto tra esercizio dei diritti esistenti in capo ai titolari di una privativa industriale e diritto della concorrenza, nei casi di rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale. In particolare, secondo la dottrina delle circostanze eccezionali, l’interferenza di quest’ultimo sul primo è ammessa quando il rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale impedisce ad un’impresa l’accesso ad un input indispensabile per entrare in un altro mercato, con un altro prodotto nuovo, per il quale esiste una domanda, anche solo potenziale, e quando il rifiuto non è obiettivamente giustificabile e comporta l’eliminazione della concorrenza in tale mercato [116]. Attenta dottrina non ha mancato di osservare correttamente che il requisito del c.d. “nuovo prodotto” è stato sviluppato dalla Commissione europea nella sua decisione sul caso Microsoft in un test più ampio che guarda alle fattispecie di rifiuto di concedere in licenza non solo sotto il profilo dell’impedimento alla creazione di un nuovo specifico prodotto da parte di un’impresa, ma più in generale prestando attenzione alla limitazione dello sviluppo tecnologico causata dalla condotta per l’intero mercato [117]. Secondo tale test, il rifiuto di un’impresa dominante di concedere a terzi la licenza su un proprio diritto di privativa, con l’effetto di determinare l’interope­rabilità dell’invenzione oggetto di tale diritto con altre invenzioni prodotte dai rivali, limita la possibilità per i consumatori di utilizzare le invenzioni concorrenti. La limitazione della possibilità per i concorrenti di raggiungere detti consumatori, a sua volta, scoraggia lo sviluppo futuro di nuovi prodotti. Più precisamente, il mancato accesso ad un input necessario per sviluppare prodotti con caratteristiche alternative che i consumatori reputano importanti comporta, non solo l’attenuazione [continua ..]


6. Conclusioni

A partire dalla sentenza della Corte cost. 20 marzo 1978, n. 20, il sistema brevettuale è diventato parte della regolazione che disciplina il funzionamento del mercato farmaceutico. Il diritto dei brevetti costituisce, infatti, una forma di regolazione del mercato, e più in particolare dell’innovazione, fattore chiave per la competitività delle imprese farmaceutiche. Il diritto al brevetto è, infatti, utilizzato da un’impresa nei confronti dei propri rivali come strumento di concorrenza sull’innovazione. Tuttavia, esso può divenire un mezzo per impedire l’innovazione, laddove l’esclusiva ottenuta perda la funzione pro-concorrenziale attribuitagli dal legislatore e conduca, invece, paradossalmente, proprio ad un’eccessiva frammentazione della tutela e ad un rallentamento dell’evoluzione tecnologica e del progresso economico. Tali effetti sono stati riscontrati in tutti i settori economici, ma nel mercato farmaceutico essi destano particolare preoccupazione perché si inseriscono in un contesto dove il tasso di innovazione sembra attraversare un momento di stasi, capace di incidere potenzialmente in maniera rilevante su diritti fondamentali per la vita umana. L’apparente incapacità del sistema brevettuale di porre rimedio a tali distorsioni ripropone la questione dell’appropriatezza della scelta di aggiungere, ai limiti interni contenuti in nuce da quest’ultimo, i limiti esterni forniti dal diritto della concorrenza, come forma aggiuntiva di regolazione, e di stimolo, dell’in­novazione. Nella prassi il rapporto tra sistema brevettuale e diritto antitrust è da sempre stato caratterizzato da confini che non sono definiti ex ante, ma che si muovono lungo una frontiera mobile a seconda delle fattispecie che vengono via via in rilievo. L’applicazione “a fisarmonica” del diritto della concorrenza consente, laddove necessario per correggere i “fallimenti regolatori” del sistema brevettuale, di dilatare l’ambito di interferenza della prima sul secondo, fino ad includere aspetti che pertengono ai caratteri essenziali del diritto di privativa. Emblematica di tale capacità espansiva, anche in mercati densamente regolati come quello farmaceutico, è, ad esempio, la (seppur ancora incompleta) prassi in tema di brevettazione strategica, recentemente [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2015