Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Arte contemporanea, mercato e interessi pubblici (di Alessandro Candido)


Il mercato dell’arte contemporanea è diventato oramai un asset alternativo ai mercati finanziari. Ai molteplici interessi privati nel settore corrisponde l’interesse pubblico a evitare la dispersione del patrimonio artistico nazionale e a garantire le esigenze di tutela e di valorizzazione di cui i beni culturali sono portatori. L’obiettivo – oggi non ancora realizzato, mancando una specifica disciplina pubblicistica della materia – è che le compravendite (molto spesso caratterizzate da bolle speculative alimentate da critici, galleristi e imprenditori) si svolgano in un contesto di regole ben definito e nell’ambito di un mercato trasparente e concorrenziale.

Contemporary art, market and public interest

The contemporary art market has become an alternative asset to financial markets. Many private interests are opposed to public interest to prevent the dispersion of the national artistic heritage and to protect and value the cultural goods. The aim (today non yet realized, in the absence of a specific regulation of this area) is to ensure that the trades (often characterized by asset bubbles powered by art critics, gallerists and businessmen) are conducted in an open, transparent and competitive manner and within a framework of precise rules.

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SOMMARIO:

1. Art is Business - 2. L’arte contemporanea: un mercato privo di regole - 3. L’intervento pubblico nel settore dell’arte contemporanea - 4. Il diritto di seguito quale condizione necessaria per la tutela della concorrenza nel mercato interno - 5. Una conclusione - NOTE


1. Art is Business

Secondo uno studio condotto da Arts Economics [1], nel 2018 il mercato globale dell’arte ha raggiunto un valore complessivo di 67.4 miliardi di dollari, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente [2]. Esso è guidato dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Cina, che da soli coprono circa l’84% del mercato; l’Italia, invece, occupa un ruolo del tutto marginale, sebbene nel 2019 le aste italiane di arte moderna e contemporanea (settore che è stato inevitabilmente colpito dalla crisi economica mondiale [3]) abbiano fatto registrare una netta ripresa, con un fatturato pari a circa 119 milioni di euro (superiore del 10% rispetto al fatturato del 2018). Le ragioni dello sviluppo del mercato artistico sono molteplici e dipendono talvolta dalla mera passione per l’arte, talaltra dal fatto che l’opera d’arte, intrinsecamente connotata dai caratteri della rarità, dell’unicità e della non riproducibilità [4], costituisce un bene rifugio. Essa, infatti, pur con tutti i rischi legati al falso artistico [5], ben si presta alle logiche speculative [6], rappresentando una valida alternativa rispetto ai tradizionali investimenti immobiliari e mobiliari (come l’oro, o i titoli di Stato). Basti ricordare che il 15 settembre 2008, data del fallimento della quarta banca degli Stati Uniti Lehman Brothers, presso Sotheby’s a Londra, Damien Hirst vendeva circa 220 opere d’arte contemporanea, incassando più di 110 milioni di sterline [7] e superando il precedente record del 1993 per un’asta dedicata a un singolo artista (nella specie, Picasso). Nella sala di Bond street [8], in cui l’unica preoccupazione era quella di spendere di più del proprio vicino di posto, alcuna importanza sembravano assumere il crollo della borsa, il fallimento di un’importante banca americana, o la recessione globale. Non è dunque un caso se, soprattutto a partire dagli anni ’90, i massicci investimenti in arte contemporanea [9] abbiano determinato l’innalzamento dei prezzi delle opere (sia pure con una flessione negli ultimi cinque anni), la diffusione di gallerie e case d’asta, l’aumento esponenziale dei lavoratori occupati nel settore dell’arte [10], nonché lo sviluppo di nuove figure professionali – i market makers [11] – [continua ..]


2. L’arte contemporanea: un mercato privo di regole

Sebbene il presente contributo abbia quale proprio focus l’attualità, il tema dell’arte contemporanea ha una storia lunga oltre un secolo [14]. Sul piano giuridico, occorre preliminarmente osservare che il settore dell’ar­te costituisce certamente uno degli ambiti più complessi da studiare [15] (prima ancora che da regolare), tenuto conto che in esso convergono una serie di problematiche che coinvolgono e incrociano diverse branche del diritto: costituzionale, amministrativo, privato, internazionale, comunitario, penale, storia del diritto. Inoltre, sono numerose le questioni che, oltre all’aspetto più prettamente giuridico, concernono il piano istituzionale, sociale ed economico [16], per il fatto (ovvio) che la nozione di bene culturale – che costituisce testimonianza avente valore di civiltà [17] – «opera mediante rinvio a discipline non giuridiche» [18]. Probabilmente, anche a fronte di tali ragioni, è stato necessario attendere gli anni ’70 perché la scienza giuridica incominciasse a occuparsi in modo sistematico del diritto dei beni culturali [19], che rappresenta pertanto un terreno non ancora completamente arato [20]. Il rinnovato interesse per questo settore è derivato, oltre che dall’istituzione di un Ministero ad hoc nel 1975, anche dalla rivalutazione dell’art. 9 Cost. [21], norma fino a quel momento aspramente criticata [22], ma poi divenuta fondamentale soprattutto a partire dall’avvio (come noto tardivo) dell’esperienza regionale, nonché in seguito alla crescente pre­occupazione per la tutela dell’ecosistema [23], dalla quale è derivato «il tentativo di fondare direttamente sull’art. 9 Cost. l’intervento del giudice penale a difesa dell’ambiente» [24]. Entro tali coordinate di fondo va inquadrato il tema della regolazione della vendita delle opere d’arte contemporanea, che sconta l’assenza di una puntuale disciplina (come del resto accade anche negli altri settori dell’arte). Ciò dipende dal fatto che quello dell’arte è un private market, difficilmente regolamentabile per via della particolare natura dei beni scambiati [25], ma anche a causa del carattere soggettivo nella determinazione dei prezzi, delle asimmetrie [continua ..]


3. L’intervento pubblico nel settore dell’arte contemporanea

Nel settore dell’arte contemporanea le politiche nazionali hanno sempre privilegiato interventi legati alla tutela [46], che costituisce la principale funzione legislativa e amministrativa in materia di beni culturali [47]. Al fine di garantirne l’esercizio unitario ai sensi dell’art. 118 Cost., la tutela – consistente «nel­l’eser­cizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’ade­guata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» – è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [48]. Indubbiamente l’arte contemporanea occupa un ruolo ancora troppo marginale nel patrimonio culturale pubblico italiano, sia in senso quantitativo, che qualitativo. Tale lacuna, particolarmente evidente nel caso dei musei statali, ha inciso negativamente sulla conoscenza dell’arte (sia del presente, che del più recente passato), ma anche sulla promozione della creatività artistica a livello nazionale e sullo sviluppo di un moderno sistema dell’arte contemporanea, ambito che richiede la presenza di acquirenti e committenti pubblici che operino in modo selettivo, ma regolare. Probabilmente, la legge che più di ogni altra nel ’900 mirava al rilancio del settore dell’arte contemporanea era la n. 839/1942, rubricata «Legge per l’arte negli edifici pubblici» e meglio nota “legge del 2%” [49], poiché prevedeva per l’edilizia pubblica di nuova costruzione l’obbligo di accantonamento di somme non inferiori al 2% del costo totale dell’intervento, da destinare ad opere d’ar­te. Tale normativa, modificata con la successiva legge n. 717/1949, non ha incontrato il successo sperato, sia per la limitazione normativa del suo ambito di applicazione, sia per l’insufficiente trasparenza amministrativa che talvolta l’ha esposta al rischio di un utilizzo clientelare [50]. Solo a partire dalla fine degli anni ’90 il settore dell’arte contemporanea ha conosciuto un’inversione di tendenza che ha preso le mosse dalla diffusione di musei e, più in generale, di spazi ad esso dedicati. Proprio a fronte di tale interesse, la legge 12 luglio 1999, n. [continua ..]


4. Il diritto di seguito quale condizione necessaria per la tutela della concorrenza nel mercato interno

Muovendo dal presupposto secondo cui l’arte contemporanea costituisce un bene collettivo [62], un intervento pubblico in questo settore «dovrebbe concentrarsi sull’incentivazione della promozione artistica (cioè l’art service, il suo aspetto culturale) più che della sua produzione (cioè l’art stock, l’aspetto patrimoniale dell’arte)» [63]; ma occorrerebbe altresì rendere il mercato maggiormente efficiente e trasparente, rimuovendo le asimmetrie informative cui si faceva riferimento all’inizio del presente contributo e, conseguentemente, incrementando la commerciabilità delle opere [64]. Infatti, una delle principali distorsioni presenti nel mercato dell’arte contemporanea deriva dalla presenza di vere e proprie bolle speculative, provenienti dai meccanismi di determinazione dei prezzi posti in essere da parte di case d’asta, gallerie e collezionisti più influenti [65]. Non meno importante è la necessità di riequilibrare la distribuzione degli utili, favorendo gli artisti rispetto agli intermediari [66]. Pur mancando una normativa sovranazionale omogenea, quest’ultimo obiettivo è stato perseguito in Italia attraverso l’emanazione del d.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, che ha attuato la direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale [67]. Si tratta del noto droit de suite (o diritto di seguito) [68], che mira ad assicurare agli autori di opere d’arte figurativa la partecipazione economica al successo delle proprie opere. In particolare, siffatto diritto tende a riequilibrare la situazione economica degli autori di opere d’arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto in virtù delle successive utilizzazioni dei loro prodotti [69]. Il diritto sulle successive vendite è parte integrante del diritto d’autore e costituisce una prerogativa degli artisti [70], ma successivamente anche dei loro eredi (fino a settant’anni dalla loro morte). Esso tuttavia sconta l’assenza di una disciplina puntuale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, oltre alla disomogeneità delle norme presenti nei vari Paesi, con riferimento alle opere cui il droit de suite si applica, ai beneficiari, alle [continua ..]


5. Una conclusione

Precedentemente all’avvento del capitalismo si era soliti comprare non l’opera d’arte, ma l’artista [72]. La prima «sorta di borsa del mercato per l’opera d’arte, con i suoi operatori, specializzati nelle transazioni moneta-arte-mone­ta» [73], è nata soltanto alla fine del ’700 nei Salons parigini, massime istituzioni francesi di esposizione d’arte [74]. Come si diceva inizialmente, il quadro è oggi radicalmente mutato e le grandi gallerie d’arte sono imprese che, pur nell’ambito di un mercato imperfetto, caratterizzato da «collusioni oligopolistiche e occlusioni monopolistiche» [75], commerciano opere d’arte contemporanea in uno spazio giuridico essenzialmente poco o per nulla regolato. Ciò si ripercuote indubbiamente sul­l’effettività della concorrenza, ma anche sulla tutela dell’interesse pubblico, che mira a non disperdere il patrimonio culturale contemporaneo, dovendo al contempo fare i conti con la scarsità delle risorse destinate al settore culturale (che negli ultimi anni sono ulteriormente diminuite) e la complessità della burocrazia, che rallenta l’azione amministrativa, non consentendo sempre azioni tempestive. Alla luce di tali premesse, si ritiene che nel settore in oggetto possa e debba trovare applicazione il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost., incentivando l’intervento dei soggetti privati, i quali possono moltiplicare le modalità di fruizione nel rispetto della tutela e della valorizzazione dell’opera d’arte, cogliendo (più rapidamente rispetto ai soggetti pubblici) i cambiamenti della domanda [76] e reperendo risorse finanziarie per rafforzare gli investimenti nel mercato [77]. Occorre in altri termini che dalla sinergia pubblico-privato si creino occasioni di sviluppo di nuovi modelli di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale contemporaneo [78]. Del resto l’art. 111, comma 4, c.b.c., qualifica espressamente la valorizzazione a iniziativa privata [79] quale «attività socialmente utile», riconoscendone «la finalità di solidarietà sociale». L’attività dei gestori privati dei beni culturali deve essere sempre indirizzata e controllata dall’amministrazione, con [continua ..]


NOTE