Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Note minime sulla protezione dei depositanti bancari dopo il recepimento della direttiva 2014-49-UE Commento al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 (di Gian Luca Greco)


d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 (Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi).

Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al comma 1 dell’articolo 69-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) “depositi ammissibili al rimborso”: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, com­mi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) “depositi protetti”: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;».

2. Al comma 1-bis, lettera a), numero 1), dell’articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dall’articolo 96-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4».

(omissis)

6. Dopo l’articolo 96-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 96-bis.1 (Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile). – 1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:

a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

b) i fondi propri come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;

c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall’articolo 648-quater del codice penale.

d) i depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

3. L’ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), è pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite è adeguato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.

4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:

a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;

b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

(omissis).

Art. 3 (Informazioni da fornire ai depositanti)

1. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a disposizione gratuitamente secondo le modalità previste per i fogli informativi dalle disposizioni della Banca d’Italia adottate ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un’offerta, al depositante è consegnato, opportunamente compilato, il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti» di cui all’Allegato I della direttiva 2014/49/UE. L’avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole.

4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di deposito previste ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, includono la conferma che il deposito è ammesso al rimborso e un riferimento al modulo di cui al comma 3, nonché l’indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente. Almeno una volta all’anno, al depositante è fornita una versione aggiornata del modulo.

5. Il sito web del sistema di garanzia contiene le informazioni necessarie per i depositanti, in particolare quelle relative alla procedura e alle condizioni della tutela fornita dal sistema di garanzia.

6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facoltà di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela il deposito pubblicizzato.

7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonché in caso di recesso o esclusione da un sistema di garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le informazioni previste dall’articolo 16, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/49/UE, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, entro i termini e con gli effetti previsti dalla medesima direttiva.

8. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative del presente articolo, anche al fine di coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le disposizioni della Banca d’Italia possono altresì prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi contengano informazioni ulteriori rispetto a quella consentita dal comma 6.

9. Per l’inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché il comma 8 del medesimo articolo 144. Si applicano altresì l’articolo 128 e il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(omissis).

   

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. La definizione di deposito nella direttiva 2014-49-UE - 3. La protezione 'a geometria variabile' della moneta elettronica e degli altri strumenti di pagamento - 4. Le (altre) esclusioni dalla definizione di deposito - 5. Il 'perimetro protetto' dai sistemi di garanzia dei depositanti - 6. Obblighi di trasparenza - 7. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 recepisce la direttiva 2014/49/UE (di seguito anche “DSGD”), che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi (di seguito anche “SGD”), attuando così la delega contenuta all’articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge delegazione europea 2014). I sistemi di garanzia dei depositi rappresentano un elemento essenziale dell’Unione bancaria [1]. Essi costituiscono un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie, effettuando interventi volti ad attutire l’impatto di una crisi (in particolare, con il rimborso ai depositanti a certe condizioni) ed a prevenire l’insorgenza della stessa, mediante sostegno alla banca in difficoltà. La direttiva 2014/49/UE abroga, con effetto dal 4 luglio 2019, la direttiva 94/19/CE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di recepirne la gran parte delle disposizioni entro il 3 luglio 2015 [2]. La direttiva 94/19/CE si basava sul principio dell’armonizzazione minima, per cui esisteva nell’Unione una varietà di sistemi di garanzia dei depositi con caratteristiche molto diverse. La direttiva 2014/49/UE contribuisce al completamento del mercato interno, garantendo ai depositanti – in assenza di un fondo comune europeo di tutela – un livello di protezione uniforme in tutta l’Unione [3] e, al contempo, assicurando lo stesso livello di stabilità dei SGD. La previsione di requisiti comuni è di estrema importanza al fine di eliminare le distorsioni di mercato, promuovendo condizioni eque di concorrenza tra le banche al fine di evitare forme di arbitraggio regolamentare all’interno del­l’Unione Europea. È noto, infatti, che nella recente crisi finanziaria i differenti livelli di copertura dei depositi presenti negli Stati membri hanno favorito il trasferimento di denaro verso banche sottoposte a sistemi di garanzia dei depositi maggiormente tutelanti, determinando distorsioni di concorrenza nel mercato interno. Il nuovo regime armonizzato imposto dalla direttiva 2014/49/UE impone agli Stati membri lo stesso livello di copertura dei depositi per tutti i sistemi di garanzia, pari, in via generale, a 100.000 euro per depositante, indipendentemente da dove siano situati i depositi all’interno dell’Unione Europea. La direttiva 2014/49/UE [continua ..]


2. La definizione di deposito nella direttiva 2014-49-UE

La direttiva 2014/49/CE ha la finalità di proteggere i depositanti dalle conseguenze dell’insolvenza di una banca [7], per cui rileva in modo particolare la definizione di “depositante” e di “deposito”. Se per “depositante” si intende semplicemente il titolare o, in caso di rapporto congiunto, ognuno dei titolari del deposito [8], ben più articolata è la definizione di “deposito”. Secondo la DSGD il deposito è, in linea di principio, un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che la banca è obbligata a restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili. Viene precisato che in questo ambito sono ricompresi sia i depositi a termine fisso che i depositi di risparmio, mentre sono esclusi i saldi creditori rappresentati da strumenti finanziari (fatta eccezione per i certificati di deposito nominativi già emessi al 2 luglio 2014) nonché quelli non rimborsabili alla pari o rimborsabili alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dalla banca o da un terzo [9]. La definizione di deposito riportata nella DSGD è stata recepita nell’art. 69-bis TUB, inserito con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Nel nostro ordinamento per depositi si intendono, in particolare, i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso, a prescindere dal fatto che siano depositati su conto o temporaneamente detenuti a fronte di operazioni bancarie normali [10], come invece la DSGD precisa.


3. La protezione 'a geometria variabile' della moneta elettronica e degli altri strumenti di pagamento

Possono avanzarsi dubbi circa la riconducibilità ai “depositi”, come sopra definiti, della moneta elettronica e dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica. Innanzi tutto occorre ricordare che per “moneta elettronica”, ai sensi del­l’art. 1, comma 1, lett. h-ter) TUB, deve intendersi il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento (ossia versamenti, trasferimenti o prelevamenti di fondi tra un pagatore e un beneficiario) [11], e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente. Non costituisce moneta elettronica, peraltro, il valore monetario memorizzato sugli strumenti a spendibilità limitata [12] o per pagamenti eseguiti tramite operatore di telecomunicazione, digitale o informatico [13]. Il legislatore europeo ritiene che la moneta elettronica e i fondi ricevuti in cambio di essa non dovrebbero essere trattati come depositi né rientrare nell’ambito di applicazione della DSGD [14]. Tale conclusione prende le mosse dalla direttiva 2009/10/CE, ove si afferma espressamente che gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2006/48/CE, in ragione del fatto che la moneta elettronica riveste carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio [15]. Nel recepire la direttiva 2009/110/CE e, prima ancora, la direttiva 2000/46/CE, anche il nostro legislatore ha precisato che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica [16]. D’altro canto, occorre considerare che l’emittente di moneta elettronica è obbligato a rimborsare, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo i termini e le modalità disciplinate nel contratto di emissione [17]. Ma allora, se il detentore di moneta elettronica ha un credito verso la banca emittente che deve essere rimborsato al valore nominale, com’è possibile escludere che si tratti di deposito? Sul punto è stato osservato che [continua ..]


4. Le (altre) esclusioni dalla definizione di deposito

L’art. 69-bis TUB ripropone le esclusioni previste dall’art. 2, par. 1, n. 3), DSGD, ricordando che costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie. Rispetto alla direttiva deve notarsi che non viene fatto cenno alla circostanza che i certificati siano nominativi né che debbano esistere in uno Stato membro il 2 luglio 2014: mentre la questione della nominatività è implicitamente risolta in ragione del fatto che il limite massimo del rimborso è fissato per depositante, si può ipotizzare che il mancato richiamo al limite temporale sia giustificato dall’opinione secondo la quale un certificato di deposito diverso da un valore mobiliare emesso in serie non è mai uno strumento finanziario, bensì semplicemente un deposito a termine fisso rappresentato da uno specifico documento di legittimazione [26]. Circa l’esclusione dei «crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», si ritiene che l’espressione ricomprenda alcune delle fattispecie già escluse dalla tutela ai sensi del previgente art. 96-bis, comma 4, lett. b) e c-bis), TUB, che faceva riferimento alle obbligazioni e ai crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli [27], nonché agli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile. Rappresenta un elemento di novità, almeno dal punto di vista letterale, l’esclusione dalla nozione di depositi dei crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca «il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi». Prima facie, la norma ora citata non pare far altro che ribadire quella che, almeno nel nostro ordinamento, è una prestazione essenziale della banca depositaria nei confronti del cliente depositante, dal quale ha acquisito i mezzi monetari, ossia l’obbligazione restitutoria della proprietà del tantundem alla scadenza del termine convenuto o, come più spesso accade, a semplice richiesta [28]. Vuoi che il deposito bancario sia ricondotto alla figura del mutuo [29], vuoi che si faccia riferimento al [continua ..]


5. Il 'perimetro protetto' dai sistemi di garanzia dei depositanti

Esaminata la nozione di “deposito”, è necessario definire in che ambito concretamente operino i sistemi di garanzia, ossia il “perimetro protetto”. Sul punto, occorre preliminarmente ricordare che, nel recepire la direttiva 2014/49/UE, il legislatore nazionale ha introdotto, nell’art. 69-bis TUB, la definizione di “depositi ammissibili al rimborso”, indicando come tali «i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti», nonché quella di “depositi protetti”, vale a dire “i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4”. Le due nozioni ora richiamate – che tengono conto della necessità di escludere taluni depositi dalla garanzia e di limitare, salvo casi eccezionali, l’ambito quantitativo della stessa – sono state inserite anche nel d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. BRRD). La procedura di risoluzione delle banche, infatti, prevede che taluni depositi – in particolare, i “depositi protetti” – non subiscano perdite [32] e che, in particolare, essi siano sottratti al bail-in [33]. L’ammontare dei depositi protetti determina anche il livello-obiettivo della dotazione finanziaria e dei prestiti dei fondi di risoluzione [34] nonché la misura degli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione della banca aderente in crisi [35]. I depositi protetti e quelli ammissibili al rimborso sono infine determinanti per l’inter­vento del fondo di risoluzione in caso di bail-in della banca e, quindi, per l’esclusione di passività dalla riduzione o conversione in capitale che di regola ne consegue [36]. L’allineamento delle disposizioni sui sistemi di garanzia contenute nel TUB e di quelle sulla risoluzione delle banche di cui al d.lgs. n. 180/2015 riflettono evidentemente la configurazione “a pilastri” dell’Unione bancaria, che prevede, in particolare, una [continua ..]


6. Obblighi di trasparenza

La direttiva 2014/49/UE afferma chiaramente che l’informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela [54]. A tale scopo, vista l’esigenza di armonizzazione massima dei sistemi di garanzia, è opportuno non solo che i depositanti siano informati in merito alla loro copertura e al SGD responsabile nei loro estratti conto ma anche che, a coloro che intendono aprire un deposito, siano fornite le stesse informazioni mediante un foglio di informazione standardizzato [55]. Rispetto alla direttiva 94/19/CE l’elemento di novità è proprio rappresentato dalla standardizzazione dei contenuti informativi ai depositanti dell’Unione europea, che devono essere conformi a quanto previsto nel modulo allegato alla DSGD. L’art. 3 del d.lgs. n. 30/2016 riporta la disciplina sulle informazioni da fornire ai depositanti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 16 DSGD [56]. L’art. 96, comma 5, TUB dispone inoltre che la pubblicità e le comunicazioni connesse a tali obblighi informativi sono disciplinate secondo la normativa di trasparenza di cui al titolo V TUB. Le informazioni previste dall’allegato alla DSGD devono essere messe a disposizione gratuitamente, secondo le modalità previste per i fogli informativi dall’art. 116 TUB e relative disposizioni attuative [57]. In particolare, al depositante deve essere consegnato, opportunamente compilato, il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti», allegato alla DSGD, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un’offerta. La consegna del predetto modulo deve essere attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole. È previsto altresì che le comunicazioni periodiche relative ai contratti di deposito previste dalla disciplina di trasparenza includano la conferma che il deposito è ammesso al rimborso e un riferimento al suddetto modulo, del quale deve essere fornita una versione aggiornata almeno una volta all’anno. Le comunicazioni periodiche devono contenere anche l’indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente, che a sua volta riporta le informazioni necessarie per i depositanti, in particolare quelle relative alla procedura e alle condizioni della tutela fornita dal sistema di garanzia. Al fine di non pregiudicare la stabilità o la fiducia dei [continua ..]


7. Conclusioni

In attesa di un fondo di garanzia unico europeo, la direttiva 2014/49/UE rappresenta senza dubbio un passo in avanti nella costruzione di un solido sistema di regolazione del sistema bancario dell’Unione Europea e, in particolare, di governo delle crisi delle banche, grazie all’armonizzazione delle regole relative al funzionamento degli SGD e alla disciplina dei prestiti e della cooperazione tra gli stessi. L’importanza dei sistemi di garanzia dei depositanti va al di là della loro finalità specifica, rappresentata dal rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca depositaria, in quanto la loro presenza e il loro efficiente funzionamento consente di preservare la fiducia del risparmiatore ed evitare corse virali agli sportelli. Il legislatore europeo ha dichiarato che la direttiva 2014/49/UE porterà ad un miglioramento dell’accesso ai SGD, grazie a un ambito di copertura più ampio e chiaro, termini di rimborso più rapidi, migliori informazioni e solidi requisiti di finanziamento [60]. La ricostruzione di dettaglio delle disposizioni sul “perimetro protetto” e sugli obblighi di trasparenza ha però messo in luce contraddizioni e limiti, sui quali sarebbe opportuno intervenire per evitare che i risparmiatori adottino scelte inconsapevoli. In caso di crisi della banca, impatti gravosi e inaspettati sulle condizioni patrimoniali e sociali dei clienti, specialmente al dettaglio, minano la fiducia nel sistema finanziario, con il rischio di comprometterne la stabilità.


NOTE
Fascicolo 2 - 2016