Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Nudging pubblico vs. pubblico: nuovi strumenti per una regolazione flessibile di ANAC (di Sara Valaguzza)


This paper deepens the analogy between libertarian paternalism and flexible regulation, in order to assess if and to what extent the actual regulatory activity implemented by the National Anti-Bribery Authority meets the mentioned model.

The conclusions of the work highlight that the Authority is the engine of a new juridical lexicon characterized by the principles of simplification, clarity and transparency, but without yet being the protagonist of the spread of an actual “flexible” or soft law. If it is confirmed that ANAC’s flexible regulation is a regulation different from the traditional one, since it is not formed by norms containing imperative orders formulated according to the assertive language of the typical sources of law, and carries out the principles of transparency and clarity of the regulation, however it does not appear to be as an external and indirect regulation, leading but not mandatory, which makes room to the administrative discretion.  Often, indeed, the administrative action, in the field taken into consideration especially by the guidelines, is meticulously reconstructed, by including in it specific obligation burdening on the contracting authorities also in light of interpretations of the general principles of the sector that are the result of an autonomous assessment made by the Authority that, in this manner, are imposed on the regulation’s preceptors.

While waiting for the hoped reconfiguration of the logical and methodological premises, at the basis of the regulation of the public contracts’ market, the paper explores some of the techniques that could already be used to improve the ability of the regulation to promote quality and efficiency of the contracting authorities’ activities.

   

SOMMARIO:

1. Nella regolazione flessibile di ANAC uno spunto per uno studio sulle tecniche linguistiche del nuovo diritto dei contratti pubblici - 1.1. Una precisazione preliminare: la differenza tra soft regulation e nudge - 2. Il cambiamento di prospettiva nell'uso della parola nel moderno diritto delle amministrazioni pubbliche - 3. Analisi linguistica delle linee guida di ANAC - 3.1. I verbi modali e gli avverbi - Figura 1 [59] - 3.2. L'impiego dei verbi performativi - Figura 2 [64] - 4. Il passo che resta ancora da fare: l'inversione del circolo del­l'abitudine dei funzionari pubblici - 4.1. Gratificazione versus stigmatizzazione - 4.2. La dimostrazione sintetica dei pro e dei contro - 5. Conclusioni. Lo spostamento del baricentro di un modello effi­ciente di regolazione flessibile: dai comandi agli obiettivi - NOTE


1. Nella regolazione flessibile di ANAC uno spunto per uno studio sulle tecniche linguistiche del nuovo diritto dei contratti pubblici

Le conclusioni raggiunte in un precedente lavoro, dedicato a studiare le attribuzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e le caratteristiche del potere regolatorio che essa esercita [2], ci hanno indotto ad approfondire ulteriormente l’argomento, con l’obiettivo di mettere in evidenza il legame tra le logiche sottese al nuovo modello regolatorio e gli strumenti in concreto utilizzati, indagandone prospettive e potenzialità per ulteriori sviluppi [3]. Questo scritto espone i risultati di una ricerca in parte empirica, concentrata sulle tecniche linguistiche impiegate nelle prime sette linee guida adottate dall’Autorità Anticorruzione, e in parte speculativa, rivolta alle teorie che indagano la relazione tra il linguaggio e la capacità di quest’ultimo di guidare il destinatario di un certo messaggio nel raggiungere le finalità sottese agli atti regolatori. Il nostro punto di partenza consiste nell’aver preso atto del fatto che la previsione contenuta nell’art. 213 comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che attribuisce il potere di adottare linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e «altri strumenti di regolazioni flessibile comunque denominati» all’Autorità Nazionale Anticorruzione, la erge a protagonista di un nuovo ciclo regolatorio [4], caratterizzato (o, che dovrebbe caratterizzarsi, stando al concetto di regolazione flessibile, evidentemente differente dalla regolazione imperativa articolata in comandi e divieti [5]) in negativo, dalla tendenza a non introdurre precetti rigidi ed assoluti e, in positivo, dall’essere ampiamente dialogico, nel senso di permeabile alle esigenze dei soggetti regolati, tanto che  questi ultimi vengono consultati, in via preventiva, al fine di precisare e rendere più efficienti le azioni promosse ed adottate nel contesto della strategic regulation [6] del mercato dei contratti pubblici. Nell’adempiere alla propria missione, l’Autorità Anticorruzione agisce con atti diversificati, per nomen iuris, contenuto ed effetti, ascritti dalla dottrina italiana alla amplissima categoria della soft regulation [7] e, come abbiamo cercato di mostrare in altra sede [8], utilizza delle metodologie che appaiono ispirate, sebbene con alcune importanti differenze che verranno [continua ..]


1.1. Una precisazione preliminare: la differenza tra soft regulation e nudge

La dottrina nazionale ha avviato una riflessione sulla regolazione flessibile dell’Autorità Anticorruzione qualificandola come soft regulation. Con la terminologia in questione ci si riferisce a fenomeni diversi tra di loro, tutti espressione di normatività, sia pure con connotati differenti rispetto alle fonti tipiche del diritto. Si precisa, in dottrina, che «si tratta di una normatività che oltrepassa i confini del diritto tradizionale (le droit est plus grand que la règle de droit) e che si manifesta in modi, forme e con forza nuovi rispetto a quelli cristallizzati in una certa rappresentazione (forse ormai solo ideale) del sistema delle fonti» [15]. Quando ci si confronta con gli studi della dottrina giuridica e politica americana, la soft regulation viene poi facilmente sovrapposta al paternalismo libertario o nudge [16], ossia alla tecnica, a cui si accennava, del regolare non tramite obblighi che eliminano in toto l’autonomia decisionale individuale, ma “pungolando” [17]. Ora, per riferirci con correttezza alle categorie concettuali menzionate, occorre introdurre alcune precisazioni, che si rileveranno utili nel prosieguo, volte a chiarire in che termini riteniamo che gli atti di regolazione dell’Autorità Anticorruzione, per inserirsi proficuamente nel contesto attuale della regolazione del mercato dei contratti pubblici, dovrebbero essere espressione non solo di soft regulation, ma, più propriamente, di nudge e, precisamente, di educative nudge. Come si diceva, il nudge è inteso come una strategia di regolazione particolarmente feconda quanto agli effetti, perché permette a chi eserciti il potere regolatorio di indurre, con una certa facilità, determinati comportamenti senza utilizzare, necessariamente, la forza impositiva della coercizione diretta [18] che ricalcherebbe lo schema classico dei comandi inderogabili: voglio X → comando X. Invece, per quanto qui interessa, il nudge si articola, principalmente [19], secondo le due possibili sequenze che seguono: i) end paternalism: voglio X → studio i comportamenti dei destinatari delle regole → introduco la regola Y (per esempio, stabilisco una c.d. default rule in base alla quale tutti i [continua ..]


2. Il cambiamento di prospettiva nell'uso della parola nel moderno diritto delle amministrazioni pubbliche

La parola, scritta o decantata, è frutto dell’esperienza di un pensiero. Talvolta di una precisa intenzione, talaltra dell’istinto di un momento. Può essere tagliente, emozionante, determinante, offensiva, gratificante, oltraggiosa. Quale che sia il suo contenuto, la parola è essenziale perché la comunicazione, scritta o orale, avvenga. Senza di essa non si avrebbe narrazione, né il racconto o il fraseggio dell’argomentazione. Sono molte le scienze che, attraverso l’analisi del linguaggio [26], studiano la parola: la linguistica e le sue discipline (semantica, pragmatica, morfologia, sintassi, fonetica, fonologia e lessicologia), la neurolinguistica e la linguistica computazionale [27]. I termini impiegati costituiscono il lessico, a sua volta composto da oggetti linguistici che danno voce ai discorsi. La parola è anche lo strumento della legge, il segno della sua manifestazione. I testi normativi, le decisioni del giudice, le raccomandazioni degli organi sovranazionali, le requisitorie di un pubblico ministero, le relazioni di una consulenza tecnica sono fatti di parole, e così via. In questi ultimi contesti, il lessico [28] comune, cioè quello utilizzato nelle conversazioni atecniche, è affiancato, per esigenze di precisione e di chiarezza dei contenuti esposti, da lessici specialistici, ossia composti da un vocabolario specifico. Il lessico giuridico [29] è certamente un lessico specialistico e, nel diritto amministrativo, spesso rischia di trasformarsi nell’oscuro “burocratese” [30]. Appartiene all’esperienza comune la percezione della complessità e della tecnicità del linguaggio giuridico, tanto che il principale compito dell’interprete qualificato spesso consiste nel decifrarlo per applicarlo al caso concreto [31]. L’elevato livello di ideazione e di concettualizzazione dei termini legali ne complica, fisiologicamente, la comprensione; la conoscenza delle implicazioni di un certo dettato normativo o la esatta percezione del suo significato possono richiedere diversi approfondimenti, non sempre alla portata di qualunque percettore. La prima difficoltà, nel comprendere il linguaggio del diritto, dipende dal significato fatto proprio dalle parole, che, se inserite nella normativa o nel discorso giuridico, possono acquistare un contenuto concettuale diverso [continua ..]


3. Analisi linguistica delle linee guida di ANAC

Dal lessico al fraseggio impiegato, analizzando le prime sette linee guida adottate dall’Autorità Anticorruzione dal settembre 2016 al febbraio 2017, ci si trova di fronte ad una manifestazione giuridica con tratti simili a quelli del linguaggio comune (più che a quelli del linguaggio specialistico), contraddistinta, da un lato, dalla continua riconduzione agli obiettivi che giustificano l’azione dell’Autorità di regolazione e, dall’altro, dall’intenzione di uniformare, semplificandolo, il modo di comunicare dell’Autorità con quello dei soggetti interessati dalla e alla regolazione nel campo dei contratti pubblici. Il nuovo linguaggio è l’inevitabile corollario di una regolazione dotata di nuove caratteristiche, influenzata dalla ricerca di una interazione proficua tra politica, economia e società, con lo sguardo rivolto all’impatto che certe scelte regolatorie hanno, a breve termine, o avranno, a medio e a lungo termine, sul mercato di riferimento. Questo richiede, inevitabilmente, un dialogo continuo tra regolatore e regolati, perciò la comprensibilità (potremmo dire la “fruibilità”) del lessico giuridico diviene qualità caratterizzante ed irrinunciabile. In effetti, anche quando i canoni linguistici utilizzati dalle linee guida sono quelli tipici dei testi giuridici settoriali [45], l’organizzazione del testo avviene in maniera differente rispetto alla legislazione “dura”. Sintatticamente, il testo delle linee guida ha uno stile chiaro ed un incedere lineare, diverso da quello basato sulla condensazione sintattica delle frasi incassate, dei numerosi incisi, delle apposizioni nominali, della preferenza per la sequenza modificatore-testa (stravolgimento dell’ordine: soggetto, verbo, complemento oggetto), usato di frequente nel linguaggio legislativo per rimarcare i concetti [46]. Confrontando il fraseggio delle linee guida con la formulazione tradizionale di alcuni testi normativi – e pur sempre restando nel campo dei contratti pubblici – la diversità sintattica è evidente. Prendiamo, per esempio, un paragrafo delle linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa (sottolineature nostre): «Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, [continua ..]


3.1. I verbi modali e gli avverbi

La tabella che segue, elaborata ai fini della presente ricerca, include il numero totale dei verbi modali [57] utilizzati nelle prime sette linee guida dell’Autorità, suddivisi per ciascun atto (linea guida 1, 2, 3, ecc.) [58], distinguendo “dovere” da “potere”.


Figura 1 [59]

Come si rileva facilmente esaminando il grafico sopra riportato, l’analisi linguistica delle linee guida fa trasparire una notevole prevalenza dell’utilizzo del verbo modale duro “dovere”, normalmente associato ad un comando, sul più morbido “potere”. Gli esiti della ricerca sotto questo profilo ci portano a constatare, come si anticipava, che l’Autorità non rinuncia, pur a fronte della atipicità dei suoi atti, ad indicare le azioni a cui i soggetti regolati debbono attenersi. Dunque, sia pure abbandonando, in favore di una maggiore chiarezza e semplicità, il linguaggio classico e burocratico, le linee guida sono costellate di precetti vincolanti e di comandi impliciti ed espliciti. Spesso, all’interno di esse, anche il verbo modale «potere» è utilizzato in maniera da imporre un comportamento, con locuzioni dirette ad introdurre una regola ben precisa. Cioè accade, ad esempio, in queste ipotesi (sottolineature nostre): – linea guida n. 5, relativa alla Commissione di gara: «possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti (n.d.r., il che significa che sono legittimati all’iscrizione solo determinati soggetti): a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice; d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate». – sempre nella linea guida n. 5: «Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante» (n.d.r., il che significa che la Commissione deve restare estranea ai compiti di amministrazione attiva); – linea guida n. 6, sulle prove e carenza di un determinato contratto: «In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) del codice il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non [continua ..]


3.2. L'impiego dei verbi performativi

In maniera più soft, rectius meno diretta ed implicita, l’analisi pragmatica ha mostrato un ampio utilizzo, nell’ambito delle linee guida, dei verbi performativi. Per verbi performativi, in linguistica, si intendono quelli che hanno la stessa forma dei verbi dichiarativi ma, quando pronunciati in una determinata (e appropriata) circostanza, non descrivono semplicemente un’azione bensì coincidono con l’azione stessa (= la preformano) [60]. Le linee guida sono costellate di verbi performativi, in due diverse costruzioni: presente indicativo semplice (terza persona singolare o prima persona plurale) e costruzione impersonale si+verbo al presente. Anche i verbi perfomativi sono inseriti nelle linee guida per introdurre dei veri e propri obblighi, pur senza sanzioni per l’ inosservanza [61]. Nel caso delle linee guida dell’Autorità Anticorruzione, il valore pragmatico di questi verbi, che comportano un’azione, è aumentato dall’autorevolezza del soggetto regolatore, dal quale proviene il suggerimento o la ricostruzione reputata coerente con il quadro delle fonti primarie. Così, per esempio, la linea guida n. 4, sull’affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevede che (sottolineature nostre) «In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente (n.d.r. deve motivare) in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione»; per questa via si introduce, come si accennava, un comando implicito, nel senso che l’Autorità richiede (si aspetta) che la stazione appaltante motivi in conformità a quanto stabilito nella linea guida. Se si esamina, poi, l’ambito di applicazione dei verbi performativi [continua ..]


Figura 2 [64]

Un ulteriore dato di interesse è rappresentato, a nostro avviso, dalla numerosità dei verbi espositivi, ossia degli enunciati volti a fornire spiegazioni. I ver­bi espositivi rappresentano due eventualità: il caso che, all’interno delle linee guida, occorra motivare le scelte del regolatore, e quello nel quale si richieda una spiegazione ai soggetti regolatori, affinché evidenzino le ragioni delle proprie azioni. In entrambe le ipotesi, la presenza della categoria verbale in questione testimonia la tendenza a connotare la regolazione in senso didascalico e argomentativo, in un contesto che potrebbe accogliere importanti suggerimenti dall’educative nudging.


4. Il passo che resta ancora da fare: l'inversione del circolo del­l'abitudine dei funzionari pubblici

La sintetica esposizione dei risultati dell’analisi linguistica condotta ci consente di fornire una prima risposta agli interrogativi con i quali abbiamo deciso di confrontarci. L’esigenza di chiarezza è, per il momento, uno dei traguardi raggiunti dalla regolazione flessibile (forse il più significativo, a confronto con il metodo tradizionale), impegnata nell’obiettivo di facilitare la comprensione del testo e delle valutazioni che sono sottese agli interventi regolatori. La dominanza del verbo modale dovere, invece, e l’utilizzo degli avverbi in senso rafforzativo di obblighi, oltre che l’impiego degli enunciati performativi di tipo esercitivo indicano una regolazione dura, che non induce ma comanda, orientata diversamente rispetto ai modelli del nudging o dell’empowerment cognitivo [65] a cui si è fatto riferimento. L’analisi linguistica condotta ha messo in risalto, infatti, che l’Autorità Anticorruzione, perlopiù, non si limita a suggerire un’azione, ma la indica come necessaria. Il regolatore, quindi, non ha ancora completamente abbandonato la tecnica di introdurre precetti, obblighi e divieti, per abbracciare quella che guardi prevalentemente agli obiettivi, lasciando i destinatari della regolazione liberi di scegliere autonomamente la strada ritenuta migliore. Per il momento, non ravvisiamo ancora un modello di regolazione costruito sulle tecniche a cui si è fatto riferimento nei paragrafi introduttivi della nostra ricerca, più moderne ed efficienti, quanto ai risultati attesi, rispetto a quelle attualmente in uso. La conseguenza dell’ostinato ancoraggio alla regolazione tradizionale è che la complessità del mercato dei contratti pubblici non riesce, con ciò, a diminuire e la discrezionalità delle amministrazioni ne risulta penalizzata. Del resto, promuovere la qualità e l’efficienza delle stazioni appaltanti, come richiesto all’Autorità Anticorruzione dalla legge che le affida il potere di regolazione flessibile [66], richiederebbe, in via preliminare, uno studio empirico basato sui comportamenti delle amministrazioni e sulle logiche che li supportano (come insegnano le teorie del nudging) e, solo successivamente, l’elaborazione di una strategia regolatoria – che non potrebbe comunque essere basata esclusivamente su strumenti di [continua ..]


4.1. Gratificazione versus stigmatizzazione

La prima tecnica che appare efficace esaminando il rapporto tra la comunicazione di un messaggio, la sua ricezione da parte del destinatario e la messa in opera del contenuto trasmesso, consiste nel sistema retroazionale dei feedback [67]. Non intendendo qui generalizzare, ma limitandoci a suggerire al regolatore di sottoporre questa ipotesi al test di efficacia della regolazione, la c.d. teoria dei feedback [68] si è rivelata spesso utile per ottimizzare le performance di un gruppo (nel nostro caso, il gruppo sarebbe costituito dalle stazioni appaltanti) e raggiungere determinati scopi [69]. In via di prima approssimazione, attraverso la tecnica dei feedback vengono rinforzati i comportamenti positivi [70], incoraggiando il soggetto a metterli in pratica nuovamente, e corretti quelli negativi. Perché un feedback sia efficace deve descrivere un comportamento, analizzarlo, e metterlo in relazione con gli obiettivi raggiunti; il feedback deve essere specifico e illustrare sia i punti positivi dell’operato di un certo soggetto sia quelli che possono essere ancora migliorati; deve essere appropriato e tener conto sia delle necessità di chi fornisce il feedback (nel nostro caso il regolatore) sia di chi lo riceve (il soggetto regolato) e, infine, deve dare indicazioni che possano essere utilizzate in modo che il destinatario possa mettere in pratica i suggerimento ricevuti, giovandosi dell’analisi della sua condotta. Il processo che impiega i feedback, se applicato alla regolazione, non sempre dà esiti positivi. Proviamo dunque ad ipotizzare che cosa succederebbe se applicassimo il meccanismo accennato al settore di nostro diretto interesse. La stigmatizzazione di un comportamento negativo ad opera dell’Autorità Anticorruzione, preso ad esempio come condotta che esprima un disvalore, con conseguenti interessamenti dei mezzi di comunicazione di massa che, per ragioni politiche spesso frammiste alle decisioni amministrative, potrebbero anche diffondere notizie approssimative a scopo scandalistico, comporterebbe facilmente ripercussioni non volute. Il responsabile della condotta che, per ipotesi, venga stigmatizzata dall’Autorità o da altri soggetti, sarebbe certamente colpito da una sensazione di umiliazione e di frustrazione, anche ove egli abbia tentato di fornire, in buona fede, [continua ..]


4.2. La dimostrazione sintetica dei pro e dei contro

Si è detto che la tecnica del nudging, alla luce di una determinata visione strategica, considera efficiente che le regole sollecitino, in maniera più o meno diretta e più o meno forte, una certa azione opzionata autonomamente da parte dei soggetti regolati. Abbiamo poi verificato che l’Autorità anticorruzione, per il momento, non sembra mettere in pratica fino in fondo la teoria del nudging, limitandosi ad abbandonare la forma, ma non la sostanza, del tradizionale archetipo regolatorio basato sui comandi e sui divieti. In ogni caso, anche restando incagliata nella logica consueta dell’introdurre doveri e inibire certi comportamenti, l’Autorità, per definire quale sia l’opzione che ritiene migliore, tra le diverse compatibili con il dato di legge, svolge, preliminarmente, una propria istruttoria, nell’ambito di un procedimento di consultazione che, pure nel caso di adozione delle linee guida, permette a tutti i soggetti interessati (oltre che ad organi dotati di funzioni consultive [75]) di entrare in dialogo con il regolatore. L’oggetto della consultazione, però, rischia di essere, ancora una volta formale, nel senso che vengono posti in consultazione i testi degli atti in corso di approvazione, ma l’Autorità non si è ancora soffermata adeguatamente, per il momento, in indagini preliminari di tipo cognitivo sul comportamento delle stazioni appaltanti per suffragare, poi, l’impiego di determinate scelte regolatorie. Vengono svolte, cioè, istruttorie che non riguardano la strategia della regolazione, ma i soli contenuti dettagliati delle linee guida. In un tale contesto, le tecniche cui si è fatto riferimento in questo studio potrebbero arricchire l’attività di analisi preliminare della regolazione. Da subito, nel percorso di studio e avvicinamento all’implementazione delle tecniche di nudging nel rapporto tra Autorità Anticorruzione e (soggetti pubblici) destinatari della regolazione, si potrebbe, per esempio, aumentare il livello di trasparenza delle valutazioni svolte nell’esame dei dati del settore, nella prefigurazione degli effetti di una certa condotta sul mercato di riferimento, e così via. Più i dati acquisiti ed elaborati vengono resi noti, eventualmente in forma sintetica e tabellare negli atti di regolazione, maggiormente i percettori della regolazione [continua ..]


5. Conclusioni. Lo spostamento del baricentro di un modello effi­ciente di regolazione flessibile: dai comandi agli obiettivi

È indubbio che il nuovo quadro regolatorio attribuisca all’Autorità anticorruzione un ruolo decisivo nella strategia di raggiungimento delle finalità che il legislatore ha inteso promuove, ossia il miglioramento dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti nel settore dei contratti pubblici. La ricerca ha messo in evidenza, però, che l’Autorità, pur nell’esercizio di quella che la legge (che ha delegato il potere di regolazione al nuovo organismo) ha definito come regolazione “flessibile” (art. 231 del d.lgs. n. 50/2016), non ha ancora abbandonato la logica tradizionale di imporre obblighi e divieti ai destinatari della regolazione e, dunque, non può dirsi compiuto il processo di maturazione degli strumenti di regolazione verso i più sofisticati ed efficienti metodi regolatori sperimentati in altri campi e in altri Paesi. Del resto, attualmente, lo studio sull’applicazione di tecniche di nudging tra amministrazioni è solo agli inizi. La regolazione rigida, dettagliata e formalista, basata sull’indicazione puntuale di precetti che disciplinino nel dettaglio ogni passaggio della fase di gara e dell’esecuzione dei contratti pubblici, induce negli enti aggiudicatori la tendenza a considerare essenziale il rispetto di precetti formali, essendo l’adem­pimento a questi ultimi la modalità con cui garantirsi l’approvazione del regolatore. Il rischio dell’impostazione attuale è, in altri termini, di innescare un circuito vizioso nel quale i pubblici ufficiali ottemperino, passivamente, alle prescrizioni dettate nelle linee guida dell’Autorità, rinunciando a valutarne gli effetti riguardo alle specificità dei casi concreti. Una applicazione formalista dei parametri della regolazione, nel mercato dei contratti pubblici – che si presenta come altamente complesso e diversificato, ma, al medesimo tempo, connotato da esigenze di flessibilità derivanti dalle molteplici situazioni cui occorre fare fronte per organizzare gli approvvigionamenti delle amministrazioni e le attività di interesse pubblico – potrebbe comportare una negativa astrazione delle determinazioni amministrative dall’ambito nel quale gli effetti di queste ultime ricadono. In altri termini, ove le decisioni amministrative, non basate su precedenti [continua ..]


NOTE