Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

L'ecosistema delle apps ed il ruolo della regolamentazione (di Antonio Perrucci)


This article stems from the impressive growth of software applications (apps), which is particularly evident in the development of mobile apps. Starting with a summary overview of the key characteristics of the so-called “apps ecosystem”, the first part describes its economic dimension, main trends and market development. The second part aims at identifying possible impacts on electronic communications markets. Lastly, it extends analysis to a specific component of the mobile apps ecosystem, that of “platforms”, and to the related emerging policy issues, such as competition, consumer protection and innovation-friendly regulation of market. The evidence presented - both in the international and national regulatory contexts - allows some preliminary conclusions to be drawn regarding: the need for methodological developments in the electronic communications market analysis; and the role of telecom regulators in respect to institutional fragmentation. The apps ecosystem serves indeed as a prism to analyze the complex relationship between regulatory functions and policy making in innovative emerging ICT industries.

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SOMMARIO:

Premessa - 1. Le caratteristiche del business delle applicazioni - 2. La dimensione del business delle apps - 3. I riflessi per i mercati di comunicazioni elettroniche - 4. Le problematiche concorrenziali e la tutela del consu­matore nel contesto internazionale ed europeo - 4.1. Gli interventi delle autorità di regolazione settoriale: analisi generale - 4.2. La tutela della concorrenza - 4.3. La (eventuale) disciplina degli OTT - 4.4. Gli interventi nei confronti degli operatori di TLC - 4.5. La tutela del consumatore - 5. L'esperienza dell’Autorità per le garanzie nelle comuni­cazioni - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


Premessa

Questo contributo prende le mosse dalla forte espansione delle applicazioni software, (apps), osservabile soprattutto in relazione al loro sviluppo per i dispositivi mobili. Tratteggiate sinteticamente le principali caratteristiche di questo business, si forniscono alcuni elementi circa la sua dimensione economica, per evidenziarne le promettenti prospettive. Quindi, viene valutato quale sia il possibile impatto delle apps sui mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche. Successivamente, si estende l’analisi anche alle altre componenti del cosiddetto “ecosistema delle apps”, in particolare le piattaforme software, per valutare – da ultimo – in che modo la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche entri in relazione con le dinamiche di sviluppo di questo ecosistema [2].


1. Le caratteristiche del business delle applicazioni

Sono diversi gli studi che evidenziano la crescita impetuosa delle cosiddette applicazioni (apps), termine con cui l’Ocse intende “a standardised piece of software that runs on a computing platform” [3]. L’analisi della letteratura più recente e delle indagini di mercato conduce ad individuare una alquanto consolidata tassonomia delle diverse tipologie di servizi che sono genericamente denominate apps. Con riguardo all’utenza consumer, tra le principali tipologie si segnalano le apps per il gaming, l’edu­cation, l’intrattenimento, i viaggi e le informazioni turistiche, la musica ed il video, i social. In relazione all’utenza business, le molteplici apps finora sviluppate interessano i processi produttivi, la distribuzione, la gestione della forza lavoro. Il contesto più appropriato per analizzare le caratteristiche di questo business e, quindi, il possibile ruolo della regolamentazione, appare quello del cosiddetto “ecosistema delle apps”, con il ricorso ad un termine – ecosistema – alquanto abusato nel campo dell’ICT (Information and Communications Technology). L’Ocse, nello studio citato, osserva che l’ecosistema delle apps è popolato, oltre che dai consumatori, da diverse tipologie di imprese: gli sviluppatori delle apps, le piattaforme software [4] cui i clienti accedono per acquisire le apps, i produttori di apparati (device), gli operatori di telecomunicazione (TLC), che forniscono connettività, controllando, al contempo, diversi asset strategici dell’ecosistema [5]. All’interno dell’ecosistema, la configurazione del “mercato” delle apps non è stabile, definitiva, in ragione dei mutamenti nelle attitudini degli utilizzatori, peraltro sempre più numerosi e diversi, nonché – e soprattutto – a motivo di modelli di business non ancora consolidati. La questione dei modelli di business è particolarmente rilevante, allorché si consideri la prevalenza di offerte remunerate dalla pubblicità, nella logica dei mercati a due versanti, rispetto a più tradizionali formule a pagamento, mentre si va affermando la modalità c.d. freemium, con una componente base gratuita ed ulteriori prestazioni a pagamento. Nel caso di una industria nascente, con modelli di [continua ..]


2. La dimensione del business delle apps

I dati più affidabili riguardano la numerosità delle apps in circolazione. Secondo l’Ocse, tra il 2008 e l’inizio del 2013, si è passati dalle 60 mila apps disponibili (su piattaforme di Apple e Google) ad 1,6 milioni (sulle prime 5 piattaforme [6]. Dati più recenti [7], arrivano a stimare in 2,5 milioni il numero di apps disponibili a livello mondiale, che costituisce il riferimento geografico naturale per questa tipologia di servizi. In termini di numero di apps per device (smartphone, in particolare), sempre per l’Ocse, si va dal massimo del Giappone (41) al minimo del Belgio (20), per restare nel novero dei paesi industrializzati. Ovviamente, le cifre sono più contenute allorché si considerino le apps effettivamente usate dall’utente. Esistono anche stime del valore del business delle apps, o meglio del reddito prodotto da queste applicazioni. Si tratta di valutazioni anche molto discordanti, a ragione delle notevoli differenze nelle metodologie di classificazione dei diversi segmenti in cui si articola questa industria. A livello mondiale, il Gartner Group ha stimato in circa 26 miliardi di dollari (poco più di 20 miliardi di euro) il fatturato delle apps nel 2013. Con riferimento alla dimensione europea, Vision Mobile ha valutato un giro di affari di oltre 10 miliardi di euro, sempre nel 2013. Altre fonti, sempre per l’Europa, hanno calcolato un valore di 17,5 miliardi di euro nel 2013, peraltro destinato a triplicare nel giro di un triennio [8]. Tuttavia, va considerato che solo 1/3 di questo ammontare è riconducibile alla vendita delle apps, alla raccolta pubblicitaria o alla vendita di servizi tramite apps, cioè ai segmenti che compongono l’industria delle apps. I restanti 2/3 sono infatti riferibili alle remunerazioni degli sviluppatori di apps: en passant, si può quindi osservare come lo sviluppo delle apps assuma un rilievo significativo per il contributo che offre alla creazione di occupazione [9]. Infine, per quanto riguarda l’Italia, il Politecnico di Milano ha recentemente quantificato in circa 700 milioni il fatturato delle apps per il mercato business (sviluppo di apps rivolte a consumatori ed alla propria forza lavoro), cui vanno aggiunti altri 300 milioni che rappresentano la spesa dei consumatori (download di apps a pagamento, acquisto di contenuti aggiuntivi in-app, soprattutto) e 100 [continua ..]


3. I riflessi per i mercati di comunicazioni elettroniche

Come anticipato, il fatturato delle apps proviene solo in parte dalla loro vendita, attraverso gli app store; altre fonti di ricavo sono rappresentate dalla vendita di contenuti aggiuntivi durante una sessione (in-apps purchase), nonché dalla vendita di spazi pubblicitari sulle apps [12]. Ciò che qui interessa capire è se queste diverse fonti di ricavo siano riconducibili – direttamente od indirettamente – ad alcuni dei mercati sottoposti alla disciplina dell’autorità di regolazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche: in Italia, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). A questo riguardo, preliminarmente, si deve evidenziare che gli operatori di TLC ed i consumatori sono gli attori – tra quelli dell’ecosistema delle apps – naturalmente interessati dagli interventi dell’autorità di regolazione settoriale. Tuttavia, come dimostra l’esperienza recente, anche talune categorie di sviluppatori di apps cominciano ad interloquire con i regolatori dei mercati delle comunicazioni elettroniche [13]. Gli interessi in gioco sono molteplici e le finalità dell’intervento del Regolatore sono diverse: nella dinamica dei rapporti tra operatori di telecomunicazioni e sviluppatori di apps, si pongono problematiche di promozione della concorrenza e di incentivo all’innovazione; sul versante del mercato dei servizi retail, vengono a rilievo diversi profili di tutela del consumatore. Ciò premesso, le tendenze che si stanno manifestando sembrano concentrarsi sull’effetto di sostituzione che alcune apps esercitano rispetto a tradizionali servizi di TLC, essenzialmente sms/mms e servizi vocali, spostando così importanti fonti di ricavo al di fuori del perimetro dei mercati di TLC. Per quanto riguarda la pubblicità sulle apps – al momento piuttosto contenuta – l’effetto di sostituzione si traduce invece in una mera ridistribuzione dei ricavi tra i diversi canali di raccolta della pubblicità [14]. Nel caso degli sms/mms, i servizi di messaggistica istantanea offerti dalle apps e sostanzialmente gratuiti [15] stanno erodendo progressivamente i ricavi degli operatori TLC. È così che, a livello mondiale, i servizi di messaggistica offerti da WhatsApp (appena acquisita da Facebook), WeChat, Line, ed altri, hanno determinato, per la prima [continua ..]


4. Le problematiche concorrenziali e la tutela del consu­matore nel contesto internazionale ed europeo

L’industria delle apps è indubbiamente caratterizzata dalla presenza di operatori con significativo potere di mercato nei diversi segmenti che la compongono. Questo è un tratto comune a molti comparti dell’infor­mation technology, soprattutto dell’industria del software, oltre che di alcuni mercati delle TLC e dell’audiovisivo. Tuttavia, a differenza di quanto si registra nei mercati sottoposti a regolazione ex ante – quali appunto quelli delle TLC e della televisione – i mercati del software vedono mutare con una certa frequenza le gerarchie e, più in generale, non sembrano caratterizzati da situazioni conclamate di fallimento di mercato, tali da giustificare una regolamentazione ex ante. In questi mercati, la tutela della concorrenza e del consumatore compete alle autorità antitrust, mentre gli interventi del regolatore di settore sono stati circoscritti, sino ad oggi, all’esercizio di funzioni contenziose quali la risoluzione di controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed imprese esterne al mercato di competenza, allorché beneficino di servizi di interconnessione e accesso. La “fluidità” delle quote di mercato, si registra anche nel caso delle piattaforme software: la leadership di Symbian e Blackberry è stata scalzata nel giro di pochi anni dalla crescita delle piattaforme iOS (Apple) ed Android, a loro volta sfidate dall’ingresso di nuovi soggetti (Ubuntu, Firefox OS). Proprio con riguardo al mercato delle piattaforme software è stato osservato che il ricorso ai tradizionali indici di concentrazione non risulta appropriato, in quanto condurrebbe a risultati non significativi [17]. Più precisamente, non sarebbe corretto far derivare da valori elevati degli indici di concentrazione valutazioni circa l’esistenza di un mercato caratterizzato – permanentemente – dalla dominanza di un particolare soggetto, dal momento che si tratta di un mercato dove mutano rapidamente le quote di mercato dei diversi soggetti e le stesse imprese leader. In altri termini, non vi sono indicatori che attestano un fallimento del mercato, come l’esistenza di elevate barriere all’entrata, di natura tecnica, economica o regolamentare. Diverso è il caso dei mercati delle apps, per cui – invece – è prematuro formulare valutazioni circa l’assetto [continua ..]


4.1. Gli interventi delle autorità di regolazione settoriale: analisi generale

Sul versante delle autorità indipendenti con funzioni di regolazione dei mercati, si registra un vivace dibattito sullo sviluppo delle piattaforme software e sul fenomeno delle apps, rispetto al quale il ruolo dell’in­tervento ex ante non è stato ancora completamente chiarito. Parallelamente, le autorità di garanzia mostrano un certo dinamismo nella tutela di specifici interessi. Sul piano generale, sembra prevalere un orientamento che – con riguardo alle imprese che operano su mercati contigui ma distinti rispetto a quelli di TLC, ed alle relazioni tra loro intercorrenti [24] – le competenze siano prioritariamente di istituzioni diverse dal regolatore (l’Autorità antitrust, il Legislatore, il giudice ordinario), in quanto si tratta di mercati sottratti alla regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche. Lo spazio per un intervento del regolatore sembra allora doversi restringere alle relazioni tra operatori di TLC ed altre imprese dell’eco­sistema, nonché sulle possibili modalità di tutela dell’utenza di servizi, offerti mediante apps, allorché vengano forniti in bundle con altri servizi di TLC. Fatta questa premessa, anche sulla base dell’esperienza fin qui maturata, è possibile distinguere diverse tipologie di intervento del regolatore, a seconda del tipo di misura/obiettivo (tutela della concorrenza, regolamentazione, tutela del consumatore) e dei soggetti interessati dall’in­tervento (operatori TLC, OTT).


4.2. La tutela della concorrenza

Uno dei primi casi esaminati riguarda l’intervento della statunitense Federal Communications Commission (FCC) che, nel 2009, ha avviato nei confronti di Apple ed AT&T una istruttoria riguardante l’applicazione Google Voice. La questione riguardava il possibile blocco dell’applica­zione VoIP offerta da Google sui dispositivi iPhone e l’esclusione dalla piattaforma Apple Store di alcune apps funzionalmente collegate a Google Voice, ancorché offerte da altre imprese [25]. In una richiesta di informazioni, il regolatore statunitense aveva paventato il rischio dell’ac­certamento di possibili pratiche concordate tra Apple e AT&T, volte a discriminare le apps di imprese concorrenti e con caratteristiche tecniche e prestazionali del tutto analoghe a quelle messe a disposizione degli utenti attraverso la Apple Store di iTunes [26]. Il procedimento si è peraltro concluso con il venir meno dell’oggetto di indagine, dal momento che Apple ha spontaneamente accettato la richiesta di Google di includere la propria applicazione VoIP ed i software collegati tra le applicazioni disponibili nello store di Apple. Più recentemente, il tema della app economy è peraltro entrato prepotentemente nel dibattito statunitense sulle regole in materia di garanzia dell’accesso a Internet aperta e neutrale, la net neutrality, animato dalla consultazione indetta dalla FCC nel maggio 2014, all’indomani della sentenza che, per la seconda volta in pochi anni, ha ritenuto illegittimo il divieto di limitazioni tecniche imposte dagli operatori di reti a banda larga nell’accesso a contenuti, applicazioni e servizi online nei confronti dei propri utenti [27]. Al momento, l’unica forma di intervento regolamentare ammessa dai giudici statunitensi a tutela degli sviluppatori di apps nei confronti dei fornitori di accesso alla banda larga è la trasparenza sulle condizioni tecniche e commerciali di offerta dei servizi ai propri utenti che possano comportare discriminazioni nel trattamento dei flussi di traffico IP. Come è noto, a seguito della scelta dello scorso decennio di deregolamentare il mercato dell’accesso alla banda larga, sono stati accomunati in un’unica categoria i broadband provider che controllano le reti di accesso ad internet e le imprese della catena del valore che [continua ..]


4.3. La (eventuale) disciplina degli OTT

Sul fronte europeo, l’asimmetria regolamentare tra operatori di telecomunicazioni e “imprese OTT” rappresenta indubbiamente un tema centrale dei regolatori nel disegnare la futura disciplina dell’ecosistema di Internet. Il dibattito più sviluppato ed intenso riguarda infatti l’even­tualità di applicare agli operatori OTT la regolamentazione vigente per le imprese di TLC o, comunque, di pervenire ad un level playing field regolamentare tra tutti gli operatori attivi sul mercato. Di fondo, la questione che si pone è se il regolatore dei mercati delle comunicazioni elettroniche possa estendere la propria competenza anche ai servizi di information technology o, più semplicemente, al mercato del software. Le posizioni in campo sono molto nette ed, in gran parte, scontate: da tempo gli operatori di TLC, ma anche dell’audiovisivo, chiedono che gli OTT siano sottoposti alle medesime regole che – nei rispettivi settori – vigono per le imprese ivi operanti. In particolare, nel campo delle TLC, si chiede una revisione del quadro regolamentare che intanto riduca gli obblighi regolamentari in capo agli operatori di TLC e, quindi, definisca un insieme minimo di regole valide per tutti gli attori della catena del valore che competono sugli stessi mercati [30]. Naturalmente, gli OTT manifestano tutta la loro contrarietà ad essere assoggettati a qualsiasi forma di regolamentazione. L’argomento prevalente su questo fronte si riconnette al dibattito sulla net neutrality e riguarda i potenziali effetti negativi sull’innovazione – e lo sviluppo di nuovi mercati – di una regolamentazione di reti e servizi a banda larga che favorisca una ridistribuzione dei ricavi tra Telco e OTT, consentendo ai primi di imporre restrizioni nell’accesso alla rete in virtù di discriminazioni rispondenti alla logica degli accordi “pay for priority” [31]. Più articolato il panorama delle posizioni espresse dalle istituzioni, dove prevale l’orientamento ad escludere, per il momento, forme di disciplina ex ante per gli OTT, ma non mancano punti di vista diversi, come quelli dell’International Telecommunications Union (ITU) [32] e del Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) [33], favorevoli ad individuare spazi per [continua ..]


4.4. Gli interventi nei confronti degli operatori di TLC

Se, dalla eventuale disciplina degli OTT, si sposta l’attenzione sul versante degli obblighi in capo agli operatori di TLC, le principali questioni riguardano: i) le pratiche di traffic management e, più in generale la net neutrality, per quanto riguarda i profili di tutela della concorrenza; ii) gli interventi nell’ambito della risoluzione delle controversie tra operatori che coinvolgono anche piattaforme software o fornitori di apps. La possibile disciplina delle pratiche di gestione del traffico IP, messe in atto dagli operatori di telecomunicazione a discapito degli altri operatori, è stata affrontata anche dalla Commissione europea. Al riguardo, il BEREC, ossia l’organismo europeo formato dalle 28 autorità di regolazione del settore, nell’ambito di un’indagine empirica [35], ha mostrato come, in Europa, siano diversi gli operatori TLC che bloccano l’accesso ad applicazioni mobili (Skype, Viber in particolare) e degradano o rallentano il traffico in maniera selettiva od “agnostica” [36]. Nel complesso, queste pratiche producono effetti per una quota ragguardevole della clientela (attorno al 20%). Attualmente, la Commissione europea tende a scoraggiare fortemente le pratiche di traffic management, per il loro impatto anti-concor­renziale nei mercati a valle della fornitura di servizi, tra cui le apps. Anche in materia di net neutrality, la Commissione europea ha da tempo esaminato i profili di un possibile intervento regolamentare, mutando, nel corso del tempo, il proprio orientamento: attualmente, la proposta di Regolamento “Telecom Single Market”, nella versione da ultimo approvata dal Parlamento Europeo, stabilisce un divieto generalizzato di restrizioni nell’accesso alle apps. Dal canto suo, nell’ambito del gruppo di lavoro sulla net neutrality, il BEREC ha esaminato anche la questione del controllo esercitato dagli operatori della rete di accesso sul traffico generato dalle applicazioni, attraverso una rappresentazione dell’archi­tettura di Internet su due livelli (network ed application layer) [37]. Ed è allo studio del BEREC la definizione di una metodologia per la rilevazione delle degradazioni selettive del traffico, aventi il fine di discriminare l’accesso a specifiche applicazioni; questa [continua ..]


4.5. La tutela del consumatore

Sul versante della tutela del consumatore, bisogna preliminarmente considerare quale sia la rilevanza delle situazioni di lock-in in cui incorre l’utente, con conseguente innalzamento degli switching cost che deve affrontare per cambiare fornitore. Questo fenomeno – non nuovo nelle industrie high tech – sembra alquanto evidente anche nell’ecosistema delle apps. La situazione di lock-in si manifesta già al momento dell’ac­quisto del device, solitamente alquanto costoso (tablet o smartphone che sia), con accessori generalmente di tipo proprietario, e si accentua nei casi in cui si utilizzi una piattaforma chiusa: in tal caso, le apps o i contenuti digitali acquistati non possono essere portati su una piattaforma alternativa. Ad un primo esame, sembra, quindi, di poter sostenere che nell’industria delle apps la presenza di elevati switching cost sia una caratteristica diffusa. In questo contesto, la tutela del consumatore passa primariamente per le garanzie in materia di trasparenza circa le condizioni contrattuali ed i prezzi, e ciò anche con specifico riferimento alle apps. In particolare, sono già diversi i casi di segnalazioni di pratiche commerciali scorrette che hanno riguardato il mondo delle apps, soprattutto con riguardo agli acquisti in-app, ossia alle proposte di acquisto di servizi, accessori, od altro, durante la sessione di una app gratuita [39]. I mutamenti innescati nella modalità di fruizione dei servizi digitali offerti attraverso le apps, soprattutto nel settore della telefonia mobile, comportano – inoltre – l’esigenza di apprestare strumenti di tutela in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti, alla sicurezza dei sistemi di mobile payment e delle piattaforme che utilizzano i sistemi di billing degli operatori mobili per le transazioni [40]. Al riguardo, va menzionata la recente iniziativa del Global Privacy Enforcement Network, dove sono rappresentati i garanti della privacy dei 28 paesi membri dell’Unione Europea, che intende verificare – mediante una indagine a tappeto sulle apps disponibili su tablet e smartphone – il grado di trasparenza sull’uso delle informazioni degli utenti, le autorizzazioni loro richieste per scaricare applicazioni ed il rispetto della normativa [continua ..]


5. L'esperienza dell’Autorità per le garanzie nelle comuni­cazioni

Le considerazioni che precedono circa la regolamentazione e la tutela del consumatore nell’ecosistema delle apps valgono ovviamente anche per il mercato italiano delle comunicazioni elettroniche. In tal senso, è utile ripercorrere brevemente l’esperienza dell’AGCOM, con riferimento a temi che hanno qualche connessione con l’ecosistema delle apps, distinguendo, anche in questo caso, tra misure di promozione della concorrenza ed interventi a tutela del consumatore. Sul versante dei rapporti tra gli operatori, l’AGCOM ha assunto alcune iniziative in materia di net neutrality, con specifico riferimento a pratiche di traffic management che conducono al blocco di applicazioni fornite da concorrenti. Tra il 2010 ed il 2011, l’AGCOM ha condotto un’in­dagine conoscitiva specificamente dedicata alle “Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile”, nonché una consultazione pubblica che investiva un più ampio spettro di questioni, attinenti all’impatto che le tecniche di gestione del traffico IP possono avere sulla concorrenza e sulla libertà di informazione (c.d. “net freedom”), anche nei mercati delle reti fisse. In particolare, nell’ambito della prima indagine, il dibattito tra operatori mobili e OTT ha sottolineato – tra le altre cose – la questione della qualificazione giuridica del servizio VoIP offerto con l’applicazione mobile Viber, che, utilizzando un sistema di community, risultava al di fuori del perimetro regolamentare tracciato dalla disciplina in vigore [42]. L’analisi della dinamica competitiva tra gli operatori di TLC e gli OTT – che forniscono applicazioni in concorrenza con i servizi di TLC – è stata riproposta, in termini più ampi, nell’ambito del procedimento che ha rivisto la disciplina dei servizi VoIP [43]. Per un verso, gli operatori TLC lamentavano uno svantaggio competitivo rispetto alle applicazioni VoIP più popolari, come Viber e Skype, per effetto di una “asimmetria regolamentare” che consentirebbe a queste apps di offrire servizi di comunicazioni elettroniche, senza dover sostenere i costi associati al regime dell’autorizzazione generale. D’altro canto, le applicazioni VoIP [continua ..]


6. Considerazioni conclusive

Questo contributo ha voluto in primo luogo segnalare il rapido sviluppo del fenomeno delle apps ed il ruolo importante che hanno assunto per la fornitura di servizi nell’ecosistema di Internet, sia in termini di crescita del fatturato che di impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese. Quindi, ne sono stati esaminati i riflessi sui “tradizionali” mercati delle comunicazioni elettroniche e del­l’audiovisivo, con particolare attenzione agli aspetti concorrenziali e di tutela del consumatore. In tal senso, l’analisi è stata svolta partendo dal contesto internazionale, per poi confrontare l’esperienza europea e quella statunitense, fino a mettere a fuoco l’esperienza italiana, dove si registrano i primi interventi delle diverse autorità amministrative coinvolte. In sede di conclusione, si propone una riflessione di portata più ampia sul rapporto tra innovazione e regolazione dei mercati. Lo studio del business delle apps può essere, in altri termini, un prisma attraverso il quale formulare indicazioni per una strategia di policy relativa all’ecosistema digitale nel suo complesso, diretta a conciliare il sostegno ad una industria in forte crescita con la promozione della concorrenza e la tutela del consumatore. Un primo aspetto – metodologico – riguarda la constatazione di come il fenomeno della apps economy confermi la necessità di un approccio di natura sistemica, rispetto alla tradizionale analisi a livello di (specifico) mercato fino ad ora prevalsa. Il che vale sicuramente per la regolamentazione, ma – altrettanto – per la strategia di policy del governo centrale. Con riferimento al versante della regolamentazione dei mercati, ci si avvicina – infatti – all’ultima fase del ciclo di vita iniziato da oltre un decennio, allorché la Commissione europea definì il quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche. Ciò è dovuto ad alcune fondamentali ragioni. Innanzitutto, diminuisce progressivamente il numero di mercati che la Commissione ritiene suscettibili di regolamentazione ex ante: dalla iniziale lista di 18 mercati, si è passati a 7 nel 2007 e – da ottobre 2014 – si è scesi a 4 [52]. È un processo naturale, atteso, che testimonia l’efficacia della regolamentazione, ossia la sua capacità di promuovere [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2014