Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Gli Statuti di FIFA e UEFA al banco di prova del diritto della concorrenza (a proposito della possibilità di una Superlega) (di Andrea Circolo, Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Napoli Parthenope)


La vicenda su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia – la compatibilità degli Statuti FIFA e UEFA con il diritto antitrust dell’Unione – sembra destinata in ogni caso a produrre notevoli implicazioni non soltanto sul piano giuridico, ma anche su quello sociale e politico. È a tutti noto che il progetto Superlega è stato per il momento accantonato a causa delle incessanti proteste dei tifosi dei club coinvolti e delle resistenze opposte da esponenti considerevoli del mondo calcistico; ma la regolarità con cui un progetto simile viene riproposto e la possibilità che la Superlega sia nuovamente rilanciata fanno sì che le questioni giuridiche sottese al caso di specie, e oggetto del seguente scritto, conservino vivo il loro interesse.

FIFA and UEFA Statutes on the test bench of competition law (about the possibility of a Super League)

The case on which the Court of Justice has been asked to rule – the compatibility of the FIFA and UEFA Statutes with EU Law – seems in any case to have considerable implications not only on a legal level, but also on a social and political one. It is well known that the Super League project has been abandoned for the moment due to the incessant protests of the fans of the clubs involved and the resistance of considerable representatives of the football community; however, the regularity with which a similar project is proposed and the possibility that the Super League will be relaunched again makes the legal issues underlying the matter, and which are the subject of the following article, still of great interest.

Key Words: Super League – FIFA – UEFA – Antitrust – Competition – Football – Reference for a preliminary ruling

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Estratto

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid (Spagna) il 27 maggio 2021 – European Superleague Company, S.L./Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) e Fédération internationale de football association (FIFA) – causa C-333/21.

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un’entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA;

2) Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un’entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA;

3) Se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un’azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l’adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una [continua..]

SOMMARIO:

1. Introduzione: il fenomeno calcistico al banco di prova della competitività - 2. La vicenda Superlega - 3. L’analisi della domanda pregiudiziale: la condotta di FIFA e UEFA alla luce degli artt. 101 e 102 TFUE - 3.1. La qualificazione quali associazioni di imprese - 3.2. La configurabilità di un’intesa anti-competitiva ai sensi dell’art. 101 TFUE - 3.2.1. La restrizione per oggetto o per effetto e il pregiudizio al commercio tra Stati membri - 3.2.2. Le dichiarazioni di inapplicabilità ex art. 101, par. 3, TFUE - 3.3. Il divieto di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE - 3.3.1. La definizione del mercato rilevante - 3.3.2. Lo sfruttamento abusivo della posizione dominante - 3.3.3. Il regime di eccezioni all’art. 102 TFUE - 4. Alcune considerazioni conclusive: la violazione delle quattro libertà fondamentali; la (il)legittimità della Superlega; la valenza dello sport negli ordinamenti giuridici - NOTE


1. Introduzione: il fenomeno calcistico al banco di prova della competitività

La vicenda su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia – la compatibilità degli Statuti FIFA e UEFA con il diritto antitrust dell’Unione – sembra destinata in ogni caso a produrre notevoli implicazioni non soltanto sul piano giuridico, ma anche su quello sociale e politico [1]. La questione è invero complessa come tutte le volte in cui i valori coinvolti sono di estremo rilievo. Da una parte, la libera concorrenza, che consente alle imprese di competere a parità di condizioni nel mercato comune; dall’altra l’integrità dello sport, che contribuisce «in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall’Unione Europea» [2]. Non è la prima volta – e probabilmente non sarà l’ultima – in cui si assiste al tentativo di impedire l’affermazione di competizioni sportive organizzate in autonomia rispetto alle relative federazioni [3]. Nondimeno, il caso di specie assume, se possibile, una rilevanza ancor maggiore, tenuto conto che la controversia al centro dell’attenzione riguarda questa volta il gioco del calcio, che più di ogni altro sport è mosso da notevoli interessi economici. Non a caso, l’idea di creare una competizione alternativa a quelle organizzate dalle relative federazioni internazionali nasce proprio dall’esigenza di rivedere il modello di commercializzazione delle stesse, ritenuto da alcuni club oramai insoddisfacente. È a tutti noto che il progetto Superlega è stato per il momento accantonato a causa delle incessanti proteste dei tifosi dei club coinvolti e delle resistenze opposte da esponenti considerevoli del mondo calcistico; ma la regolarità con cui un progetto simile viene riproposto [4] e la possibilità che la Superlega sia nuovamente rilanciata [5] fanno sì che le questioni giuridiche sottese alla vicenda, e oggetto del seguente scritto, conservino vivo il loro interesse.


2. La vicenda Superlega

Il 18 aprile 2021, dodici tra i più grandi club europei di calcio hanno annunciato la nascita di una nuova competizione infrasettimanale, la Superlega [6]. Nel comunicato stampa, i club fondatori hanno giustificato la decisione – sen­z’altro ardua – manifestando l’impellente necessità di riformare l’attuale sistema calcistico europeo, colpito duramente dalla pandemia, e di renderlo economicamente più sostenibile [7]. Il format reso pubblico prevede una competizione sostanzialmente chiusa: 20 club partecipanti, di cui 15 club fondatori [8] e 5 club invitati ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente; al contempo, i club partecipanti abbandonano le competizioni europee sotto l’egida della UEFA [9], ma continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali. Sin dal primo momento, i club fondatori si sono dichiarati aperti a instaurare un canale di comunicazione con FIFA e UEFA, in uno spirito di collaborazione costruttivo tra le parti, al fine di preservare l’integrità delle attuali strutture e dell’intero sistema calcio. Nondimeno, le reazioni avverse non si sono fatte attendere. La UEFA, nonché le federcalcio e le leghe nazionali che vedevano propri club coinvolti [10], hanno immediatamente disconosciuto la nuova creatura, ritenendola contraria allo spirito solidaristico che informa il fenomeno sportivo [11] e hanno annunciato l’intenzione di adottare ogni misura idonea ad impedirne la riuscita, come il divieto, per i club partecipanti, di partecipare a qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale e, per i relativi giocatori, di far parte delle selezioni nazionali. Sulla stessa scia si è posizionata la FIFA, dichiarando che qualsiasi competizione calcistica, nazionale, regionale o globale «dovrebbe sempre riflettere i principi fondamentali di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria» [12]. Sotto queste minacce, la European Super League si è rivolta al Tribunale di Madrid per consentire ai club fondatori e ai relativi giocatori di partecipare alla Superlega ed ai rispettivi campionati e tornei nazionali, nonché alle competizioni internazionali [13]. Nello specifico, i club fondatori hanno invocato la violazione, da parte di FIFA e UEFA, degli artt. 101 e 102 TFUE, lamentando, [continua ..]


3. L’analisi della domanda pregiudiziale: la condotta di FIFA e UEFA alla luce degli artt. 101 e 102 TFUE

Sebbene il progetto sia stato momentaneamente accantonato, la questione non risulta affatto conclusa. Sin da subito, la UEFA ha precisato che si sarebbe riservata di dare corso a qualunque azione ritenuta opportuna nei confronti dei club che si sono rifiutati di rinunciare alla Superlega. Difatti, la questione è stata prontamente riferita ai competenti organi disciplinari, che hanno aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei tre club superstiti (Real Madrid, Juventus e Barcelona) [22], poi sospeso a causa dell’ordinanza cautelare del Tribunale spagnolo [23]. Dall’altra parte, pur prendendo atto del ritiro degli altri club – e non mancando di sottolinearne la posizione «incoerente e contraddittoria» – i tre club fondatori hanno dichiarato come essi continuino a ricevere pressioni al fine di ritirare il progetto proposto e come ciò sia inaccettabile, anche preso atto dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Madrid che intima a FIFA, UEFA e ai loro associati di astenersi dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare l’iniziativa in pendenza della lite [24]. Proprio nell’ambito di questo procedimento, il Tribunale spagnolo ha ritenuto opportuno avanzare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La domanda di rinvio contiene sei quesiti, tutti volti a verificare se le conferenti norme degli Statuti di FIFA e UEFA siano in contrasto con le norme sul mercato unico e, in particolare, con la disciplina sulla concorrenza applicabile alle imprese [25]. Da una lettura dei quesiti pregiudiziali proposti dal giudice del rinvio, appare ragionevole ritenere che il modo in cui sono stati formulati spingerà la Corte a non pronunciarsi sul se e in qual misura il progetto Superlega è compatibile con il diritto dell’Unione, ma ad esaminare soltanto la legittimità delle condotte addebitabili alla FIFA e alla UEFA alla luce delle regole del mercato interno e, in particolar modo, della libera concorrenza. Attestata tale (in)compatibilità e individuati i principi applicabili alla fattispecie, spetterà poi al giudice nazionale fornire una decisione dopo una corretta valutazione antitrust di tutte le circostanze specifiche del caso [26]. In effetti, è bene ricordare come la funzione essenziale del rinvio pregiudiziale sia quella di fornire al giudice del rinvio l’interpretazione di una [continua ..]


3.1. La qualificazione quali associazioni di imprese

In via preliminare, occorre ricordare che la disciplina della concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFUE è applicabile alle sole imprese. Sebbene UEFA e FIFA siano investite di compiti a carattere pubblico [28], la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che le due entità costituiscano associazioni di imprese per le attività di carattere economico dalle stesse svolte in connessione con l’organizzazione delle competizioni sportive [29]. Infatti, se è vero che, da un lato, l’esercizio del potere regolatorio da parte di UEFA e FIFA rappresenta un’attività ricollegabile alle prerogative di pubblici poteri, le quali non sono economicamente rilevanti e sono dunque esenti dalle regole dell’Unione sulla competitività, lo è, dall’altro, che tale circostanza «non impedisce, di per sé sola, di qualificarl[e] come impres[e]», qualora tali enti svolgano anche attività di tipo economico [30]. Come noto, la nozione di impresa «abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» [31] e, per ciò stesso, la qualificazione come “attività economica” «deve essere esaminata per ciascuna delle diverse attività esercitate da una stessa determinata entità» [32]. Pertanto, pur avendo la FIFA e la UEFA il compito di regolare il gioco del calcio e di supervisionarne lo sviluppo in Europa e nel mondo, essi sono soggetti alla disciplina della concorrenza applicabile alle imprese quando organizzano competizioni per i club e per le rappresentative nazionali a livello internazionale. Sul punto, si tenga presente che, nella stagione 2018/2019, la UEFA ha comunicato che i ricavi totali provenienti dalle sue competizioni ammontano a 3 miliardi e 850 milioni di EUR, i quali hanno generato un profitto, al netto dei costi di gestione, dei contributi di solidarietà e dei premi distribuiti ai partecipanti e ai vincitori delle manifestazioni, pari a 330 milioni di euro (circa l’8,5% del totale) [33].


3.2. La configurabilità di un’intesa anti-competitiva ai sensi dell’art. 101 TFUE

Al fine di accertare se il procedimento di autorizzazione preventiva previsto negli Statuti FIFA e UEFA e le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza dello stesso costituiscano una decisione di associazione di imprese censurabile alla luce dell’art. 101, par. 1, TFUE, occorre verificare, in sequenza: 1) che la decisione abbia per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza e che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri; 2) che gli effetti restrittivi non siano inerenti al perseguimento di obiettivi e non siano ad essi proporzionati; 3) che non sussistano le condizioni per l’ottenimento di una decisione di esenzione ex art. 101, par. 3, TFUE [34].


3.2.1. La restrizione per oggetto o per effetto e il pregiudizio al commercio tra Stati membri

Per ricadere nel divieto di cui all’art. 101, par. 1, TFUE, una decisione di associazione di imprese deve anzitutto avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno [35]. Secondo una giurisprudenza risalente nel tempo, sebbene tali condizioni siano alternative – come espresso dalla disgiunzione «o» – la valutazione sull’oggetto dell’intesa è preliminare all’analisi sugli effetti della stessa [36]. Ciò vuol dire che l’esame degli effetti non si rende necessario qualora l’oggetto della decisione sia già di per sé sufficiente a compromettere il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza [37]. Appare perciò pregiudiziale verificare anzitutto se le condotte di FIFA e UEFA possano ritenersi vietate per il loro oggetto, e cioè se «considerate in termini obiettivi ed astratti, non hanno altra funzione se non quella di restringere la libertà di concorrenza» [38]. È noto che, perché un regime di previa autorizzazione amministrativa sia giustificato anche quando deroga ad una libertà fondamentale, esso debba fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo dalle imprese interessate, in modo che l’esercizio del potere discrezionale delle autorità sia circoscritto e non possa essere utilizzato in maniera arbitraria [39]. Invero, tale prerogativa può indurre l’impresa che lo detiene a impedire ad altri operatori di entrare sul mercato in questione. Di conseguenza, l’esercizio di tale funzione regolamentare deve essere soggetto a «limiti, obblighi o a un controllo al fine di evitare che la persona giuridica in questione possa falsare la concorrenza favorendo le gare che essa organizza o quelle alla cui organizzazione partecipa» [40]. Volgendo lo sguardo alle normative richiamate nella domanda di rinvio, non può nascondersi una certa idoneità della condotta di FIFA e UEFA a incidere sulla libera concorrenza attraverso intese che determinano la spartizione del mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche europee. In effetti, l’assenza di parametri oggettivi, trasparenti e predefiniti al quale dovrebbero ancorarsi il procedimento autorizzativo e il procedimento disciplinare appare già in via astratta idonea [continua ..]


3.2.2. Le dichiarazioni di inapplicabilità ex art. 101, par. 3, TFUE

Da ultimo, occorre chiedersi se le decisioni di associazione imputabili a FIFA e UEFA siano idonee a beneficiare dell’esenzione di cui al par. 3 dell’art. 101 TFUE (cc.dd. dichiarazioni di inapplicabilità) [55]. In linea di principio, le restrizioni anti-competitive per oggetto sono soggette ad una presunzione di incompatibilità assoluta rispetto all’art. 101 TFUE, in ragione di una pericolosità intrinseca per il mercato concorrenziale. È bene noto che, affinché un’intesa goda dell’inapplicabilità del divieto di cui al par. 1 dell’art. 101 TFUE, il par. 3 elenca quattro condizioni: 1) l’intesa deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico [56]; 2) l’intesa deve riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva [57]; 3) l’intesa deve evitare di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi [58]; 4) l’intesa deve evitare di riconoscere a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi [59]. A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che è sufficiente che manchi una delle quattro condizioni perché la Commissione neghi l’emana­zione di una decisione di esenzione individuale [60]. Nella fattispecie, se la discussione resta aperta per le prime due condizioni [61], la natura del sistema autorizzativo previsto negli Statuti FIFA e UEFA, che promuove decisioni di rifiuto arbitrarie e prive di motivazione, è in grado di soddisfare sia la terza che la quarta condizione, rendendo vana ogni possibilità di giustificare le condotte delle due organizzazioni alla luce di presunti miglioramenti nell’efficienza del mercato concorrenziale di riferimento.


3.3. Il divieto di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE

Le condotte di FIFA e UEFA sopra descritte rilevano pure ai fini dell’ap­plicabilità dell’art. 102 TFUE, che lega la valutazione sull’esistenza di uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante a: 1) la definizione del mercato rilevante; 2) l’individuazione di una posizione dominante; 3) l’accer­tamento dell’abusività della stessa; 4) l’assenza di eccezioni relative all’objec­tive justification e all’efficiency defence.


3.3.1. La definizione del mercato rilevante

La delimitazione del contesto di mercato nella quale l’impresa opera costituisce il primo momento giuridico nel processo di constatazione di una presunta posizione dominante abusiva. La definizione del mercato rilevante si fonda su due profili distinti: la dimensione geografica e la dimensione merceologica. Poiché il mercato geografico può essere definito come il territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano in condizioni di concorrenza analoghe con riferimento agli stessi prodotti [62], contrariamente a quanto è stato sostenuto da parte della dottrina [63], si ritiene che la portata del mercato rilevante per l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali a livello europeo non coincida con i singoli mercati nazionali, ma corrisponda all’intero continente europeo. Il progetto Superlega ha esplicitamente manifestato l’interesse a concorrere con le tre competizioni internazionali per club organizzate dalla UEFA sotto l’egida della FIFA, cioè la Champions League, l’Europa League e la Conference League, le quali rappresentano manifestazioni sportive ben diverse da quelle nazionali. Invero, i campionati a livello europeo soddisfano un’esigenza del consumatore (il tifoso) che non combacia con quella alla base dei campionati nazionali, vale a dire determinare i club campioni al di fuori dei confini interni. Ulteriore indizio che conferma la necessaria distinzione tra i due mercati è la circostanza che gli orari delle competizioni europee non si sovrappongono mai con quelli delle competizioni nazionali [64]. In relazione alla dimensione del mercato relativa al prodotto, la giurisprudenza ritiene che il mercato rilevante sia costituito da prodotti o servizi che sono considerati sostituibili o sufficientemente interscambiabili con quello di specie da parte dei consumatori, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, ma anche delle condizioni di concorrenza, della struttura della domanda e del­l’offerta sul mercato rilevante [65]. Nella fattispecie, va notato che il mercato rilevante coincide con l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali per club e con la commercializzazione dei diritti delle relative competizioni. Difatti, come affermato già dal giudice dell’Unione, questi due tipi di attività non sono intercambiabili, ma piuttosto funzionalmente [continua ..]


3.3.2. Lo sfruttamento abusivo della posizione dominante

Pure è noto che l’art. 102 TFUE non vieta la posizione dominante in sé, ma l’abuso della stessa [70]. Quanto già detto a proposito della anti-competitività della condotta di FIFA e UEFA indirizza l’indagine anche con riferimento all’esame di compatibilità di tali comportamenti alla luce dell’art. 102 TFUE. Difatti, sebbene non sia espressamente specificato in tale disposizione, è pacifico che una restrizione ex art. 101 TFUE rappresenti un elemento rilevante anche per valutare se il comportamento di una singola impresa rientri nell’ambito di applicazione del divieto di abuso di posizione dominante [71]. Giova sinteticamente ricordare che la nozione di sfruttamento abusivo ex art. 102 TFUE comprende il comportamento di un’impresa in posizione dominante che, attraverso l’utilizzo di «sistemi diversi da quelli propri di una normale politica concorrenziale fondata sul merito» [72], è atto ad influire sulla struttura di un mercato in maniera tale da impedire il mantenimento del livello di concorrenza ancora presente sul mercato o da ostacolarne lo sviluppo [73]. Nel caso di specie, il sistema di autorizzazione preventiva, così come prefigurato negli Statuti FIFA e UEFA, rappresenta un vincolo amministrativo che funge da barriera strategica all’entrata nel mercato e facilita il consolidamento della posizione dominante delle due entità [74]. In particolare, le due federazioni utilizzano il potere regolamentare riservato alle stesse per impedire l’accesso al mercato a nuovi concorrenti e conservare il monopolio sull’organizzazione delle competizioni sportive e sulla gestione dei ritorni economici derivanti da tali competizioni [75]. Tali conclusioni trovano conforto nella giurisprudenza della Corte e, in particolare, in un caso analogo che pure aveva ad oggetto il rapporto tra sport e concorrenza. Nel caso MOTOE, alla Corte era stato chiesto se la circostanza che l’ELPA, il club automobilistico ed escursionistico greco, organizzasse e commercializzasse gare motociclistiche e allo stesso tempo avesse il potere di emanare un parere obbligatorio su domande di autorizzazione presentate ai fini dell’organizzazione di tali gare da parte di altri concorrenti potesse contrastare con le norme sulla concorrenza [76]. Il giudice dell’Unione non ha sindacato la natura per se di un [continua ..]


3.3.3. Il regime di eccezioni all’art. 102 TFUE

Merita invece maggiori riflessioni il regime di eccezioni applicabile al divieto di cui all’art. 102 TFUE. Quantunque in dottrina sia stato messo in luce come l’accertamento di un’esenzione a favore di un’intesa anti-competitiva sia sostanzialmente lo stesso di una posizione dominante abusiva [79], una valutazione specifica alla luce dell’art. 102 TFUE va comunque condotta, avendo la Corte affermato che il riconoscimento di un’esenzione ex art. 101 TFUE non impedisce il riconoscimento di un abuso di posizione dominante [80]. A differenza di quanto disposto dal par. 3 dell’art. 101 TFUE, nessuna esenzione è espressamente prevista nel dettato dell’art. 102 TFUE. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che è possibile per un’impresa che detiene una posizione dominante “giustificarne” lo sfruttamento abusivo dimostrando che la propria condotta è obiettivamente necessaria [81] o che l’effetto preclusivo che ne deriva è controbilanciato da vantaggi in termini di efficienza a beneficio del mercato in generale, nonché del consumatore [82]. Tale accertamento sembra condurre, anche in questa ipotesi, verso una risposta negativa. Per quanto concerne la objective justification, si è già descritto come la condotta di FIFA e UEFA non sia fondata su obiettivi legittimi. In relazione all’efficiency defence, invece, la Commissione ha individuato quattro condizioni cumulative da soddisfare affinché un’impresa dominante possa giustificare la propria posizione anti-competitiva sulla base di efficienze [83]. In particolare, la Commissione ha precisato che la rivalità tra imprese è uno stimolo essenziale di efficienze economiche, ragion per cui nessuna esenzione può essere ammessa in ogni caso se la condotta dell’impresa in posizione dominante «sopprime la concorrenza effettiva, eliminando tutte le fonti esistenti di concorrenza reale o potenziale o la maggior parte di esse» [84]. Senza ripetere quanto già detto, va sottolineato che il sistema autorizzativo descritto negli Statuti FIFA e UEFA ha l’effetto di precludere ogni forma di competitività nel mercato delle competizioni calcistiche europee. Dalle reazioni immediatamente successive all’annuncio della Superlega si evince che il disappunto manifestato da FIFA e UEFA non concerne le [continua ..]


4. Alcune considerazioni conclusive: la violazione delle quattro libertà fondamentali; la (il)legittimità della Superlega; la valenza dello sport negli ordinamenti giuridici

Quanto detto sinora spinge a concludere nel senso che il regime di autorizzazione preventiva della FIFA e della UEFA solleva forti dubbi di incompatibilità con gli artt. 101 e 102 TFUE nella misura in cui il potere regolatorio riconosciuto alle due federazioni è esercitato in maniera arbitraria, impone restrizioni sproporzionate agli obiettivi prefissati e ha il solo scopo di riservare a sé stessa il monopolio sull’organizzazione degli eventi sportivi calcistici. Gli Statuti della FIFA e della UEFA implicano l’esistenza di una decisione di associazione di imprese e di una posizione dominante abusiva volte a coordinare e condizionare l’organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali a livello europeo nonché la commercializzazione dei relativi diritti economici. Per vero, dal momento che tali manifestazioni possono essere organizzate all’interno dell’Unione Europea solo con l’autorizzazione della FIFA e della UEFA, il mancato riconoscimento dell’autorizzazione a terzi concorrenti e l’applicazione delle relative sanzioni in caso di inosservanza del divieto costituiscono una barriera insormontabile all’ingresso di quest’ultimi nel mercato rilevante in oggetto. Sebbene non rientri nell’economia del presente lavoro, che si concentra sui rapporti tra lo sport e le regole antitrust, non è escluso che le condotte precedentemente descritte violino anche altre norme del diritto dell’Unione e, in particolare, quelle concernenti le quattro libertà fondamentali. Alcune perplessità sorgono con specifico riferimento alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi. Impedendo ai calciatori dei club partecipanti alla Superlega di poter fornire le proprie prestazioni in altre competizioni e alla società rappresentante la Superlega di fornire i servizi per i quali è stata creata, gli Statuti FIFA e UEFA potrebbero essere dichiarati in contrasto anche, rispettivamente, con l’art. 45 [85] e l’art. 56 TFUE [86]. Quel che è certo è che un’eventuale pronuncia della Corte che accerti uno dei profili di illegittimità sopra descritti a proposito delle condotte di FIFA e UEFA creerebbe una nuova fase di assestamento sia nella regolazione del fenomeno calcistico, sia nel mercato dell’organizzazione dei relativi eventi, paragonabile solo a quanto fu allora [continua ..]


NOTE