Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Le comunità energetiche quali strumenti di energy justice nel nuovo sistema di regolazione del mercato elettrico: limiti e prospettive (di Viola Cappelli, Assegnista di Ricerca in Diritto Privato, Scuola Superiore Sant'Anna)


Due significative tendenze trasformative stanno attualmente interessando il settore energetico: la transizione energetica e la concettualizzazione della giustizia energetica. In prospettiva giuridica, la dialettica tra queste due tendenze si riflette sulle soluzioni regolative adottate e porta a chiedersi se queste siano capaci di assicurare una transizione energetica giusta. L’articolo intende rispondere a questo interrogativo con riferimento all’istituto delle comunità energetiche, recentemente introdotto dal Clean Energy Package. L’obiettivo è quello di comprendere se e in che limiti le comunità energetiche possano contribuire alla realizzazione di una transizione energetica che sia anche ispirata a principi di giustizia.

Limits and perspectives of energy communities as instruments of energy justice in the new electricity regulation

Two major transformative trends are currently emerging in the energy sector: the energy transition and the concept of energy justice. From a legal perspective, the dialectic between these two trends affects the regulatory solutions adopted and leads to the question of whether they can ensure a just energy transition. This article attempts to answer this question in relation to the energy communities recently introduced by the Clean Energy Package. More specifically, it examines whether and to what extent energy communities can contribute to a just energy transition.

Estratto

Art. 2 Definizioni

16. «comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Art. 22 Comunità di energia rinnovabile

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l’attività commerciale o professionale principale. 2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti […]. 4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l’altro, che: […] f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. […]

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso [continua..]

SOMMARIO:

1 L’evoluzione dei sistemi produttivi e le esigenze di giustizia - 2. Il quadro europeo e nazionale: verso un modello collaborativo di produzione e consumo di energia rinnovabile - 3. Energy justice e transizione energetica: profili costitutivi e pro­spettive di dialogo - 4. Le comunità energetiche quali strumenti giuridici di una transizione energetica giusta - 4.1. Le ragioni dell’inquadramento - 4.2. La disciplina italiana alla prova dell’inclusione sociale: un bilancio in chiaroscuro - 5. Un laboratorio per l’evoluzione del diritto dell’energia - NOTE


1 L’evoluzione dei sistemi produttivi e le esigenze di giustizia

Il tema della transizione energetica [1] ha di recente assunto nuova centralità a causa dell’attuale situazione di instabilità geopolitica, che ha reso urgente la risoluzione della cosiddetta “questione energetica” [2]. La transizione energetica, infatti, non solo intercetta l’esigenza degli Stati europei di raggiungere un sufficiente livello di indipendenza energetica, ma costituisce allo stesso tempo una svolta strategica non più rimandabile per affrontare l’emergenza climatica in atto, di cui il settore energetico – da cui proviene il 75% delle emissioni di gas serra dell’Unione – è il principale responsabile [3]. Consapevole della necessità di favorire questa tendenza trasformativa, il legislatore europeo è intervenuto nel 2019 con un pacchetto di misure – il Clean Energy for all Europeans Package – finalizzato a riscrivere il sistema di regolazione dell’intero mercato energetico, in particolare di quello elettrico [4], e collocabile nella più ampia strategia ecologica europea del Green Deal [5]. Dal­l’impianto sistematico del Clean Energy Package [6] – nello specifico, la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e la direttiva 2019/944/UE sul mercato elettrico – emerge un diverso approccio rispetto a quello che ha tradizionalmente ispirato la legislazione energetica a partire dal First Energy Package del 1996. Il legislatore muove dalla consapevolezza del mutato scenario tecnologico entro cui si svolgono i rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura di elettricità nel mercato al dettaglio. E riconosce, in questo quadro, la centralità del consumatore non solo quale attore di mercato in una posizione di debolezza macroeconomica e informativa, la cui protezione – nel senso del ripristino di una certa parità di potere contrattuale – è funzionale a garantire il corretto svolgersi dei rapporti secondo dinamiche concorrenziali [7], ma anche quale operatore strategico, il cui ruolo attivo è fondamentale per innescare sul mercato processi ambientalmente e socialmente virtuosi. Il consumatore, grazie allo sviluppo di tecnologie di autoproduzione di energia rinnovabile a livello domestico e all’implementazione di un apparato di sistemi digitali di comunicazione e controllo [continua ..]


2. Il quadro europeo e nazionale: verso un modello collaborativo di produzione e consumo di energia rinnovabile

Il Clean Energy Package del 2019, pur in linea con il modello di regolazione di tipo market-oriented del Third Energy Package [10], costituisce il primo tentativo di affrontare in modo sistematico le questioni sociali connesse alla materia energetica [11]: ci si riferisce, da un lato, all’impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; dall’altro, all’accesso all’energia quale bene essenziale al soddisfacimento dei bisogni primari dell’uomo. Quanto al primo aspetto, l’integrazione delle politiche energetiche e di quelle climatiche trova uno spazio applicativo di rilievo nella disciplina di tutela del cliente finale [12]. Il cliente finale è agevolato nella scelta informata e consapevole del proprio fornitore tra i vari operatori in concorrenza e garantisce, così, la permanenza sul mercato di quelli economicamente più efficienti. Allo stesso tempo – e qui risiede la novità – il cliente finale deve anche poter contribuire effettivamente all’accelerazione del processo di transizione energetica mediante le proprie scelte di carattere patrimoniale ecosostenibili: tra queste rientrano, per esempio, la partecipazione a meccanismi peer-to-peer o alle comunità energetiche oppure l’investimento in fonti di produzione a livello domestico. Si tratta, invero, di un’evoluzione in senso ambientale del paradigma di regolazione market-based: secondo la nuova impostazione, il mercato dell’ener­gia funziona bene non solo quando è garantito un elevato livello di concorrenza tra gli operatori del settore, ma anche quando l’estrinsecarsi delle sue dinamiche realizza obiettivi di carattere ambientale mediante l’im­ple­men­tazione dell’efficienza energetica, l’utilizzo massiccio di fonti rinnovabili e il consumo dell’energia da queste prodotta da parte dei clienti finali [13]. Quanto al secondo aspetto, l’intervento sul prezzo, proprio del modello del cosiddetto “mercato tutelato” [14], non costituisce più l’unica strategia per superare le criticità relative al soddisfacimento del fabbisogno energetico delle fasce più svantaggiate della popolazione, per le quali il livellamento dell’asim­me­tria di potere contrattuale non rappresenta l’unica barriera da superare per accedere al mercato energetico al dettaglio. La [continua ..]


3. Energy justice e transizione energetica: profili costitutivi e pro­spettive di dialogo

Il concetto di energy justice [27] costituisce uno strumento di carattere interdisciplinare [28] particolarmente utile per gli operatori del diritto [29]. Nella sua funzione valutativa, favorisce l’identificazione, la collocazione sistematica e l’analisi delle situazioni di ingiustizia; nella sua funzione prescrittiva, stimola l’elaborazione di soluzioni, nella forma di raccomandazioni, per ovviare alle situazioni di ingiustizia individuate, ponendosi, pertanto, come una nuova coordinata giuridica capace di ispirare le strategie regolative e di policy in materia di energia. L’idea di giustizia che il concetto di energy justice veicola è multiforme ed interseca le dimensioni della giustizia distributiva [30], della giustizia procedurale [31] e della giustizia ricognitiva [32], da tenere in considerazione nella valutazione e nella formazione di qualsiasi decisione in materia energetica [33]. Per sopperire alle difficoltà applicative che l’astrattezza di queste dimensioni costitutive inevitabilmente presenta, la stessa dottrina che ha sviluppato il concetto di energy justice ha indicato otto principi guida utili a fornire punti di riferimento concreti al legislatore nella sua attività di bilanciamento e, al tempo stesso, a guidare l’attività prima analitica e poi propositiva dell’interprete [34]. In altre parole, una scelta regolativa [35] può essere considerata giusta nella prospettiva del­l’energy justice se astrattamente tesa alla realizzazione dei principi di disponibilità (availability), accessibilità (affordability), due process, good governance, equità intragenerazionale, equità intergenerazionale, sviluppo sostenibile, responsabilità. Più precisamente, i principi della disponibilità e dell’accessibilità possono essere ricondotti alla dimensione distributiva che compone il concetto di energy justice. Il primo, infatti, fa riferimento all’adeguatezza delle risorse energetiche e infrastrutturali [36] che un sistema di mercato dovrebbe garantire ai propri partecipanti; il secondo riguarda l’equità e la convenienza dei prezzi a cui i servizi energetici dovrebbero essere offerti sul mercato [37]. Due process e good governance attengono, invece, alla dimensione procedurale del concetto di energy justice. Il principio del due process si [continua ..]


4. Le comunità energetiche quali strumenti giuridici di una transizione energetica giusta

Ricostruite le coordinate entro cui l’intersezione tra transizione energetica ed energy justice può realizzarsi e delineate le funzioni che l’energy justice può esplicare nell’ambito della regolazione del mercato energetico in transizione, è ora possibile indagare se i percorsi argomentativi così tracciati possano trovare cittadinanza nell’ambito delle comunità energetiche. Si tratta, in particolare, di valutare se e in che modo le comunità energetiche, così come disciplinate dai d.lgs. n. 199/2021 e n. 210/2021, possano contribuire alla realizzazione di una transizione energetica giusta in Italia. Sebbene l’istituto in questione sembra di per sé sposare i principi che ispirano la transizione, qualsiasi considerazione in termini di giustizia merita di essere vagliata più approfonditamente alla luce del complesso apparato concettuale proprio dell’energy justice, da applicare nella sua doppia funzione valutativa e normativa. Sul punto, sarà mostrato che la legislazione nazionale in materia di comunità energetiche, in conformità al quadro normativo europeo, aderisce astrattamente alle dimensioni di giustizia di cui all’energy justice e può contribuire a realizzarne i principi. Sarà così possibile, in una prospettiva de iure condito, identificare quelle disposizioni che tendono verso una sua attuazione anche in termini concreti e svelare alcune tensioni tra interessi contrapposti che, se non adeguatamente smorzate, potrebbero far emergere profili di ingiustizia.


4.1. Le ragioni dell’inquadramento

Come emerso dall’analisi condotta nella precedente Sezione 2, le comunità energetiche fanno il loro ingresso nel panorama normativo europeo quali strumenti giuridici in grado di veicolare un modello di mercato ispirato ai criteri della sostenibilità ambientale e dell’inclusività. Al di là delle affermazioni di principio, ci si chiede se e in che modo le comunità possano costituire uno spazio giuridico privilegiato entro cui garantire l’operatività dell’apparato concettuale di cui all’energy justice. Sono numerose, infatti, le questioni che un inquadramento delle comunità energetiche nella cornice dell’energy justice, qui intesa nella sua funzione valutativa, può sollevare. Con riferimento alla dimensione di giustizia distributiva, per esempio, le comunità energetiche riescono a garantire un accesso non discriminatorio alle fonti di energia, equo per tutti i consumatori e al tempo testo conveniente e sostenibile da un punto di vista economico? Proseguendo, nella logica della giustizia procedurale, il modello di organizzazione dei rapporti nelle comunità energetiche assicura la partecipazione informata dei consumatori e il loro coinvolgimento in fase decisionale, anche nell’ottica di accrescere la fiducia verso i nuovi sistemi produttivi e di fornitura? Ed ancora, nel veicolare un modello di mercato proiettato verso la tutela delle generazioni future, la disciplina giuridica delle comunità energetiche è sufficientemente equa anche in termini intragenerazionali, secondo una prospettiva di giustizia ricognitiva tale per cui tutti i consumatori “presenti” dovrebbero avere accesso a fonti di energia pulita? Per provare a rispondere a queste domande è necessario analizzare l’istituto delle comunità energetiche – così come sistematicamente inteso nel Clean Energy Package e poi nella trasposizione italiana – attraverso la lente dell’energy justice nelle sue declinazioni distributiva, procedurale e ricognitiva. In questo modo, sarà possibile verificare se le comunità energetiche possano essere considerate degli strumenti giuridici attuativi dell’energy justice. Quanto ai profili di giustizia distributiva, l’introduzione delle comunità energetiche si radica proprio nei concetti di disponibilità energetica e di accessibilità anche economica [continua ..]


4.2. La disciplina italiana alla prova dell’inclusione sociale: un bilancio in chiaroscuro

Dopo aver declinato l’istituto delle comunità energetiche nella prospettiva dell’energy justice, appare ancora più evidente per quali ragioni esso non debba essere considerato giusto solo perché ecosostenibile. Le comunità energetiche non contribuiscono a realizzare una transizione energetica giusta solamente perché permettono un più ampio e innovativo utilizzo dell’energia rinnovabile, ma perché, oltre a questo, intendono soddisfare quelle esigenze – per esempio, di equità, di trasparenza, di partecipazione – che attengono alla dimensione più propriamente sociale del diritto dell’energia. In questa cornice, ammesso che le comunità energetiche siano sistematicamente coerenti con i principi alla base del concetto di energy justice e ne possano essere strumenti di attuazione, occorre verificare come la disciplina normativa interna abbia risolto alcune delle potenziali tensioni che la convergenza tra transizione energetica ed energy justice può comportare. La questione si pone sia con riferimento alla dimensione, per così dire, “interna” entro cui operano le comunità energetiche, attinente ai rapporti di mercato che si realizzano tra i membri, sia a quella “esterna”, ovvero relativa al rapporto con coloro che ancora membri non sono. Quanto alla prima, i membri di una comunità energetica operano in un ambiente giuridico in cui le ragioni della transizione si coniugano armonicamente con quelle della giustizia: consumano energia rinnovabile e beneficiano di un servizio di fornitura a condizioni più favorevoli rispetto a quelle presenti sul mercato [61]; possono contribuire [62] in modo attivo e informato alle decisioni che riguardano la comunità; collaborano alla creazione di una realtà locale ecosostenibile. Anche l’ampio spazio lasciato dal legislatore all’autonomia privata dei membri nella ripartizione dei contributi economici percepiti a vario titolo – incentivi, contributi di valorizzazione, corrispettivi per la vendita [63] – dalla comunità si colloca precisamente in questo scenario: solamente un autentico coinvolgimento dei membri nella definizione dei meccanismi di funzionamento, anche economici, della comunità può garantire quella democratizzazione dei rapporti e quel processo di empowerment dei consumatori di [continua ..]


5. Un laboratorio per l’evoluzione del diritto dell’energia

Le comunità energetiche emergono nel mercato elettrico quale nuovo istituto giuridico privatistico capace, idealmente, di conciliare le istanze alla base della transizione energetica con quelle che compongono il concetto di energy justice. Si tratta di due tendenze che, in modi diversi (tecnologico ed economico la prima, concettuale la seconda), connotano in maniera sempre più pervasiva l’attuale fase storica di evoluzione del mercato energetico. Una tale collocazione delle comunità energetiche, al crocevia tra giustizia sociale ed ambientale, testimonia un mutato approccio del legislatore europeo nella regolazione del mercato energetico. Il consumatore, anche grazie allo sviluppo di tecnologie che ne garantiscono un empowerment oltre quanto finora concepito, deve essere protetto non solo in quanto parte debole dei rapporti che conduce sul mercato, ma anche perché attore di mercato strategico per la diffusione di un nuovo modello di produzione e consumo di energia che sia distribuito, partecipato ed ecosostenibile. Il diritto dell’energia, tradizionalmente deputato al governo dei rapporti dapprima tra gli Stati e poi tra gli operatori concorrenti nel mercato, si connota così di profili sociali, che coinvolgono trasversalmente sia la questione ambientale sia le problematiche connesse alla vulnerabilità energetica. Le comunità energetiche si inseriscono pienamente in una tale cornice: ne veicolano le ragioni e contribuiscono a promuovere un modello di mercato concorrenziale, entro il quale, però, l’affidamento alle dinamiche del mercato non è totale. Coerentemente con il modello del diritto privato regolatorio [87], l’apparato normativo in materia di comunità energetiche prevede espressamente dei meccanismi giuridici tali da garantire, se non una completa risoluzione, quanto meno una seria considerazione di quelle tensioni che i soli strumenti di regolazione dei rapporti tra privati nel mercato non sono in grado di comporre. Su tutti, emerge proprio quello dell’esclusione di ampie fasce della popolazione dall’accesso a condizioni eque al bene energetico. Se l’apprezzabile direzione intrapresa non sarà proseguita, il rischio sarà quello di una transizione energetica come svolta incompiuta, capace di risolvere il problema fondamentale della sostenibilità delle fonti ma non quello, altrettanto cruciale, dell’accesso [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2023