Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

Credito adeguato e consumatore 'immeritevole' nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (di Gian Luca Greco)


CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SEZ. I, 6 GIUGNO 2019, N. 467 – CAUSA C-58/18 – MICHEL SCHYNS CONTRO BELFIUS BANQUE – CAUSA C-58/18

«L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone ai creditori o agli intermediari del credito l’obbligo di ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore alla data della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

L’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone al creditore di astenersi dal concludere il contratto di credito qualora non possa ragionevolmente ritenere, al termine della verifica del merito creditizio del consumatore, che que­st’ultimo sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi».

    

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. I fatti di causa e il procedimento di fronte alla Corte di Giustizia - 3. La posizione della Corte di Giustizia sul 'credito adeguato' - 4. Verifica del merito creditizio del consumatore e 'prestito responsabile': un rapporto dai contorni incerti - 5. Sull'obbligo di astensione del finanziatore nei confronti del consumatore 'immeritevole' - 6. La gestione del rischio di credito, tra sana e prudente gestione e tutela dal sovraindebitamento - 7. Valutazione di merito creditizio e piattaforme di marketplace lending: alcuni spunti a mo' di conclusione - NOTE


1. Introduzione

La sentenza in commento verte sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (di seguito anche “CCD”). La CCD persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e di porre le condizioni per un autentico mercato interno del credito al consumo. La CCD ha sostituito la direttiva 87/102/CEE, che conteneva solo disposizioni di base a tutela dei consumatori e si fondava espressamente su un livello minimo di armonizzazione. Negli anni successivi quasi tutti gli Stati membri sono andati, in diversa misura, al di là delle norme poste dalla prima direttiva, ostacolando in tal modo l’istituzione di un mercato unico [1]. Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo si poneva quindi la necessità di prevedere un quadro comunitario armonizzato in talune materie, al fine di assicurare un sufficiente livello di tutela dei consumatori, rafforzandone la fiducia [2]. La CCD ha proceduto quindi alla piena armonizzazione di cinque moduli essenziali, vale a dire: le informazioni precontrattuali e contrattuali, il tasso an­nuale effettivo globale (TAEG), il diritto di recesso e il diritto di rimborso anticipato [3]. In tal modo il legislatore europeo ritiene di aver contribuito in modo sostanziale all’istituzione di un mercato unico del credito al consumo, evitando ai creditori di adattare i loro prodotti alle diverse legislazioni nazionali degli Stati membri [4] e, d’altro canto, garantendo a tutti i consumatori di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi [5]. La CCD non procede però all’armonizzazione massima con riferimento a tutti gli aspetti relativi al credito ai consumatori. Il legislatore europeo dichiara, ad esempio, che gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore o sull’annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di credito [6]. Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale oggetto della sentenza in commento si inquadrano proprio in materie (diverse peraltro da quelle appena ricordate) per le quali il legislatore europeo ha concesso margini di manovra agli Stati membri [continua ..]


2. I fatti di causa e il procedimento di fronte alla Corte di Giustizia

Al fine di finanziare l’acquisto di pannelli fotovoltaici e l’installazione di questi ultimi ad opera della Home Vision, nel maggio 2012 il sig. Schyns ha sottoscritto presso la Dexia Banque Belgique, cui è subentrata la Belfius, un prestito decennale di importo pari a circa 40.000 euro, rimborsabile a rate mensili di 427,72 euro. Il suddetto importo è stato erogato a favore del sig. Schyns, il quale, a sua volta, l’ha versato alla Home Vision. Il contratto concluso tra il sig. Schyns e la Home Vision prevedeva che quest’ultima si impegnasse a installare i pannelli fotovoltaici, di valore pari all’importo erogato con il prestito, retrocedendo al sig. Schyns l’intero importo mediante il versamento di rate mensili di EUR 622,41 euro. In cambio, per dieci anni il sig. Schyns avrebbe dovuto cedere alla Home Vision i certificati verdi inerenti alla produzione di elettricità risultante dall’utilizzo di detti pannelli. Poco più di un anno dopo, nel dicembre 2013, la Home Vision è stata dichiarata fallita, senza aver mai installato i pannelli fotovoltaici di cui trattasi. Il sig. Schyns ha pagato le rate mensili del prestito per 4 anni, fino al 21 dicembre 2016, data in cui ha adito la Justice de paix du canton de Visé (Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio) chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto di prestito per causa imputabile alla Belfius e l’eso­nero da qualsiasi obbligo di rimborso. In subordine, egli ha chiesto la modifica di tale contratto al fine di ridurre il suo debito totale a 20.000 euro, da rimborsare con rate mensili di 150 euro. Il sig. Schyns contesta in particolare alla Belfius di avergli prestato un importo troppo elevato rispetto ai suoi redditi, violando gli artt. 10 e ss. della legge belga sul credito al consumo. A tal riguardo, il sig. Schyns ricorda che, alla data della conclusione del contratto di prestito contestato, i suoi redditi mensili non superavano 1.900 euro mensili; sottolinea altresì che egli doveva rimborsare, oltre al credito suddetto, due mutui ipotecari per un importo mensile complessivo di 421,67 euro. La banca si oppone alle domande del sig. Schyns, sostenendo che le disposizioni nazionali invocate da quest’ultimo non sono compatibili con l’art. 5, par. 6, della CCD, secondo la quale l’onere di valutare l’opportunità del credito graverebbe [continua ..]


3. La posizione della Corte di Giustizia sul 'credito adeguato'

Il procedimento principale, rispetto al quale sono sottoposte alla Corte le due questioni pregiudiziali sopra ricordate, verte su di una controversia regolata dal diritto belga. In particolare, l’art. 15, comma 1, della legge belga sul credito al consumo prevedeva che: «Il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito» [7]. Il Giudice del procedimento principale chiede in primo luogo alla Corte se tale norma sia (fosse) compatibile con la CCD, laddove (art. 5, par. 6) que­st’ultima dispone che «Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti a­deguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conforme­mente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto». La formulazione dell’art. 5, par. 6, della CCD si muove in una logica diametralmente opposta rispetto all’art. 15, comma 1, della legge belga sul credito al consumo. Mentre quest’ultima norma obbliga il creditore e l’intermediario del credito a individuare il prodotto di finanziamento più adatto al consumatore, prestando a suo favore, in ultima analisi, una consulenza personalizzata basata sulla sua situazione finanziaria e sullo scopo specifico del credito [8], secondo la CCD spetta al consumatore decidere quale sia il prodotto a lui più adatto, avvalendosi all’uopo dell’assistenza del creditore e dell’intermediario del credito. In sintesi, la CCD non prevede a carico dei professionisti un obbligo di con­sulenza bensì un [continua ..]


4. Verifica del merito creditizio del consumatore e 'prestito responsabile': un rapporto dai contorni incerti

L’art. 8, par. 1, della CCD dispone che «gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo» [20]. La valutazione di merito creditizio misura la capacità di rimborso del debitore e può essere intesa come apprezzamento del grado di rischio connesso all’operazione di prestito, nella duplice accezione di rischio economico derivante dall’insolvenza del debitore, che comporti una perdita definitiva sul capitale prestato, e di rischio finanziario (di liquidità), collegato al mancato rimborso alla scadenza convenuta, pur con ragionevoli aspettative sul rientro in un momento successivo [21]. Alcuni autori hanno sottolineato che nell’ipotesi di concessione di credito ad un consumatore la valutazione di merito creditizio è ontologicamente diversa rispetto a quella effettuata nei confronti di un’impresa, essendo pacifica la destinazione del capitale (il consumo) e, quindi, non rilevando la valutazione di meritevolezza dell’impiego che invece è dovuta laddove si dia credito ad un imprenditore (che dovrebbe essere anche capace di investire correttamente e fruttuosamente il denaro prestatogli) [22]. In realtà, per quanto in una logica semplificata, anche nel caso del consumatore la banca deve valutare le fonti di reddito e le voci di spesa, attuali e prospettiche, al fine di determinare la probabilità di rimborso integrale e tempestiva del capitale mutuato e degli interessi. Ciò per dire che, nella prospettiva del finanziatore, non pare possano ravvedersi differenze ontologiche nella valutazione sulla base della natura del soggetto scrutinato, se non in termini di complessità tecnica e di quantità e qualità delle informazioni necessarie allo scopo [23]. Occorre invece soffermarsi sulle modalità di valutazione del merito creditizio, chiedendosi se il finanziatore debba focalizzarsi sulla mera probabilità di recupero del credito ovvero, anche e prima di tutto, sulla capacità del [continua ..]


5. Sull'obbligo di astensione del finanziatore nei confronti del consumatore 'immeritevole'

Nell’affrontare la seconda questione pregiudiziale posta, circa l’eventuale contrasto tra la CCD e la norma belga secondo la quale il finanziatore può concludere un contratto di credito solo nel caso in cui possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi del contratto, la Corte di Giustizia conferma che la CCD «non contiene alcuna disposizione relativa al comportamento che il creditore deve adottare in caso di dubbi sul merito creditizio del consumatore» [41]. Per tale ragione la determinazione degli obblighi che possono essere imposti al creditore in seguito all’esame del merito creditizio rimane nella competenza degli Stati membri [42]. Da una parte, dunque, non può che condividersi l’opinione di chi sostiene che sia rimasta senza seguito l’iniziale opzione europea di introdurre formalmente nella disciplina del credito ai consumatori il principio del prestito responsabile [43], ossia «un formale e penetrante complesso di doveri di protezione a carico del finanziatore, con il superamento dei tradizionali principi fondamentali della materia in questione: da un lato l’autoresponsabilità del consumatore; dall’altro la marginalità degli obblighi di informazione e l’assenza di doveri di consulenza e assistenza» [44]. Se questo è lo stato dell’arte della normativa europea, la Corte di Giustizia ha già però avuto modo di affermare, facendo leva sul considerando 26, che l’obbligo di verifica di merito creditizio del consumatore «mira a responsabilizzare i creditori e ad evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili» [45], in considerazione del fatto che sia l’art. 5 che l’art. 8 della CCD «sono volti a tutelare e a garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi» [46]. La Corte ha poi aggiunto che, conformemente al considerando 44 della CCD, «ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori» [47]. Vi è dunque da chiedersi se l’obbligo di valutare la capacità di rimborso del debitore a cui sono soggetti gli intermediari [continua ..]


6. La gestione del rischio di credito, tra sana e prudente gestione e tutela dal sovraindebitamento

Il dibattito sui contenuti dell’art. 8 della CCD dimostra la delicatezza della questione. Secondo una prima opinione, l’art. 8 della CCD deve essere attuato principalmente, se non esclusivamente, sul piano della vigilanza, senza particolare rilievo sul piano intersoggettivo [52]. Altri hanno messo in luce la portata della norma in questione nella dimensione pubblicistica della tutela del mercato del credito, con lo scopo di perseguire una corretta allocazione delle risorse ai soli creditori meritevoli in quanto capaci di restituire quanto loro prestato [53]. Vi è chi infine ha osservato che l’art. 124-bis TUB (attuativo dell’art. 8 della CCD in Italia) è norma “anfibiologica”, in cui si intrecciano pubblico e privato, tutela civilistica e misura di vigilanza [54]. Il regolatore italiano, in realtà, pare decisamente convinto che l’esigenza di tutela da pratiche creditizie irresponsabili sia assorbita nel principio di sana e prudente gestione degli intermediari, fissato dall’art. 5 TUB. L’art. 6 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 117 del 3 febbraio 2011 specifica che, «al fine di evitare comportamenti non prudenti e assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito», gli intermediari assolvono all’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore ex art. 124-bis applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio previste ai fini della sana e prudente gestione del soggetti vigilati dagli artt. 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies TUB e dalle relative disposizioni di attuazione. Il provvedimento di Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, con il quale è stato integrato il Provvedimento in materia di trasparenza bancaria del 29 luglio 2009 per recepire le previsioni della CCD, conferma che le banche assolvono all’obbligo previsto dall’art. 124-bis TUB applicando le istruzioni di vigilanza relative alla gestione del rischio di credito [55]. Come in precedenza osservato, la circostanza che il merito creditizio del consumatore debba essere valutato secondo la disciplina dettata per la gestione ed il controllo del rischio di credito non esclude affatto che l’attenzione del finanziatore debba essere posta sulla capacità del debitore di rimborsare il credito conformemente [continua ..]


7. Valutazione di merito creditizio e piattaforme di marketplace lending: alcuni spunti a mo' di conclusione

In conclusione, non possiamo mancare di accennare ad una questione dai contorni ancora più sfumati, che sta assumendo significativa rilevanza proprio negli anni più recenti in conseguenza dell’entrata nel mercato finanziario di operatori non tradizionali, quali le piattaforme di marketplace lending [64]. Laddove tali piattaforme operino come veri e propri intermediari finanziari, erogando direttamente credito ai consumatori, non si ravvisano problemi nel­l’inclusione nella categoria dei “creditori” definita dalla CCD, ossia delle persone fisiche o giuridiche che concedono o s’impegnano a concedere un credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale [65]. Di conseguenza, i prestiti accordati da tali piattaforme a consumatori saranno sottoposti alla disciplina della CCD e, dunque, all’obbligo di verifica di merito creditizio che, vista la natura di intermediari vigilati, dovrà anche conformarsi alle regole poste dall’autorità di vigilanza competente. Il problema nasce allorquando – e molto spesso nella prassi ciò accade – tali piattaforme si limitano a svolgere attività funzionali al soddisfacimento dei bisogni finanziari in una logica di mercato [66], non finanziando direttamente i soggetti in deficit ma mettendoli in contatto con possibili prestatori, perlopiù non professionali. Tali attività spaziano dalla fornitura di servizi di abbinamento tra proposte di finanziamento e di indebitamento a servizi di scoring, ossia di valutazione del merito creditizio dei potenziali debitori [67]. Le piattaforme operano sulla base di algoritmi che, in primo luogo, elaborano le informazioni fornite dal prenditore di fondi al fine di valutarne il merito di credito. Nel modello diretto (ossia quando il prestatore sceglie sulla piattaforma i prestiti da concedere) questi può utilizzare tale giudizio (o scoring) per le proprie decisioni di finanziamento. Nel caso del modello diffuso, ossia laddove la piattaforma utilizza sistemi automatici di diversificazione sulla base della classe di rischio/rendimento scelta dall’offerente il credito, lo scoring ha un ruolo ancor più pregnante, costituendo il presupposto per l’abbinamento auto­matico tra offerte e richieste di credito, che nei sistemi più evoluti è realizzato con [continua ..]


NOTE