Rivista della Regolazione dei MercatiE-ISSN 2284-2934
G. Giappichelli Editore

La valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato. Alcune riflessioni sulla discrezionalità e sui limiti della Commissione (di Cristina Schepisi)


The paper deals with the assessment of compatibility of State aidcarried out by the Commission, with the aim, on the one hand, to evaluate the relationship between the exclusive competence of the Commission under Article 108 TFEU, and the (limited) role of national authorities and courtsNotwithstanding that the TFUE end ECJ case-law clearly defines the extension and the limit of the competence of each one of the actors involved in the enforcement of State aid rules, it is not infrequent – as recent case-law well demonstrate – the risk of a partial misinterpretation of their respective roles and of an overlapping of competencesThis is due to several factors, like – among others – the difficulty to make a distinction, in some casesbetween legal elements (related to the definition of State aid, to its lawfulness or unlawfulness, etc.) and economic ones (typical of the assessment of compatibility with the market). On the other hand, the paper devotes its attention on the content and on the limits of the exercise by the Commission of its discretional power in this field, and on the (more extensivejurisdictional control assured by the EU Court of Justice.

   

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. L'evoluzione della disciplina sugli aiuti di Stato e l'approccio 'e­conomico più preciso' nella valutazione della compatibilità da parte della Commissione - 3. Segue: approccio economico più preciso, parametri generali e discrezionalità della Commissione - 4. Rapporto tra poteri della Commissione e delle autorità-giudici nazionali: valutazione di compatibilità e nozione di aiuto di Stato - 5. I regolamenti di esenzione e le conseguenze in termini di rapporto tra ruolo della Commissione e ruolo delle autorità nazionali - 6. Segue: il rapporto tra valutazione di compatibilità e poteri delle autorità nazionali riguardo alle Comunicazioni e i vincoli per la Commissione - 7. I rapporti tra la valutazione di compatibilità e il giudizio in sede nazionale - 8. La discrezionalità tecnica della Commissione e i parametri 'e­sterni' per la valutazione di compatibilità: il rispetto delle altre norme del Trattato - 9. I limiti alla discrezionalità della Commissione. Il controllo giurisdizionale sulle decisioni contenenti una valutazione sulla compatibilità degli aiuti - 10. Osservazioni conclusive - NOTE


1. Introduzione

Secondo l’art. 107, par. 1, TFUE gli aiuti di Stato si presumono incompatibili. La norma dispone infatti che le misure nazionali che soddisfano le condizioni indicate dalla norma sono vietate, salvo le deroghe contemplate dal Trattato. Il riferimento è in particolare (anche se non solo) ai parr. 2 e 3 dello stesso art. 107 TFUE e la competenza a valutare se misure nazionali possano eccezionalmente essere ritenute compatibili con il mercato è, come noto, attribuita in via esclusiva alla Commissione, secondo quanto disposto dall’art. 108 TFUE. La dizione “salvo deroghe” coincide pertanto con l’ambito entro il quale la Commissione esercita tale competenza. Il fatto che le norme del Trattato siano rivolte agli Stati e non alle imprese è una delle ragioni per le quali, a differenza della materia antitrust, la Commissione ha continuato a mantenere una competenza centralizzata e non si è dunque proceduto ad un decentramento delle funzioni di controllo e sanzione a livello nazionale. Si deve inoltre ricordare che l’esercizio di tale competenza «implica complesse valutazioni di ordine economico e sociale» [1], in un settore ritenuto di fondamentale importanza per il buon funzionamento del mercato interno. Lo spazio di intervento di cui gode la Commissione appare certamente ampio e connotato da una certa discrezionalità. La percezione – specie in epoca più recente – può essere quella di una sensibile compressione delle competenze nazionali in materia di politica economica e di regolazione del mercato, non bilanciata dal controllo di altre istituzioni (che certamente non possono essere quelle nazionali) né da un efficace sindacato giurisdizionale. Tale sensazione ha certamente trovato conferma in alcune pronunce della Corte di Giustizia e del Tribunale che hanno infatti, nel passato, stigmatizzato in alcuni casi l’ampiezza della discrezionalità della Commissione nel giudizio di compatibilità di un aiuto di Stato e la mancanza di criteri e parametri utili ai fini di una più oggettiva e trasparente valutazione [2]. A ciò va aggiunto che a tale spazio di discrezionalità corrisponde la pressoché totale assenza di analoghi poteri a livello nazionale. Lo Stato è infatti gravato dall’obbligo di notificare alla Commissione ogni progetto di aiuto nuovo secondo quanto [continua ..]


2. L'evoluzione della disciplina sugli aiuti di Stato e l'approccio 'e­conomico più preciso' nella valutazione della compatibilità da parte della Commissione

Preliminare all’indagine è un breve ma necessario accenno all’evoluzione della disciplina in materia di aiuti di Stato. Benché il testo degli artt. 107 e 108 TFUE (salvo minime modifiche lessicali) sia rimasto di fatto identico alla versione originaria del Trattato di Roma del 1957, occorre infatti dar conto che l’approccio della Commissione (e il controllo da essa esercitato) ha subito un sostanziale mutamento. Ciò non solo grazie alla continua opera di precisazione della portata applicativa delle due norme del Trattato e all’arricchimento della prassi decisionale della stessa Commissione, ma anche come conseguenza dell’affinamento degli obiettivi generali dell’Unione europea in relazione al mercato interno. A partire dal Trattato di Maastricht l’Unione europea ha iniziato, infatti, a valorizzare la dimensione sociale del mercato ponendo tra i suoi obiettivi anche valori come l’ambiente, la coesione sociale, l’occupazione e la ricerca, l’ugua­glianza, la solidarietà, la salute, ecc. La salvaguardia di tali intessi è stata resa ancor più stringente con il Trattato di Amsterdam e poi con l’attuale Trattato di Lisbona che nel nuovo art. 3 TUE inserisce, appunto, tra i suoi obiettivi quello di un’economia sociale di mercato. Sta di fatto che da un originario periodo di scarsa incidenza dell’applica­zio­ne delle regole sugli aiuti di Stato si è passati invece passati ad una seconda fase di notevole attivismo, in cui la tutela del mercato costituiva l’elemento fon­dante dell’allora Comunità economica europea, mentre più recentemente si è invece giunti ad un riequilibrio tra il perseguimento di obiettivi marcatamente ispirati al mercato e concorrenza, da un lato, e la salvaguardia di interessi a carattere generale, dall’altro [4]. È in questa ultima fase che la Commissione ha, nel 2005, adottato lo State Aid Action Plan [5] noto come SAAP, e nel 2012 una successiva Comunicazione sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE [6]. Nel primo documento la Commissione ha posto l’accento su tre esigenze prioritarie, la prima delle quali è di adottare un “approccio economico più preciso” nella valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato; vi sono infatti casi [continua ..]


3. Segue: approccio economico più preciso, parametri generali e discrezionalità della Commissione

Essendosi prefissata di adottare un approccio economico più preciso, la Commissione ha dunque iniziato a dotarsi di criteri e parametri specifici, il più possibile oggettivi, e a renderli trasparenti. Troviamo inizialmente tali indicazioni sia nell’Action Plan del 2005 che, più diffusamente, in un successivo documento informale denominato Princìpi comuni per una valutazione economica degli aiuti di Stato. In particolare, i fattori da cui dipendono gli effetti positivi di un aiuto sono, secondo la Commissione: i) la precisione con cui è stato individuato l’obiettivo riconosciuto di comune interesse (sia esso sociale, regionale, economico o culturale); ii) se l’aiuto di Stato costituisce uno strumento idoneo per risolvere il problema rispetto ad altri strumenti e iii) se l’aiuto crea gli incentivi necessari ed è proporzionato. Per quanto riguarda invece il livello di distorsione generato da un aiuto, occorre tenere in considerazione: i) la pro­cedura di selezione dei beneficiari e le condizioni di concessione dell’aiuto; ii) le caratteristiche del mercato e del beneficiario e iii) il tipo di aiuto e l’impor­to[13]. L’operazione, che si concentra sul bilanciamento dei fattori positivi con quelli negativi, presuppone dunque una preliminare valutazione dell’idoneità della misura di aiuto rispetto al perseguimento di obiettivi di comune interesse e, sempre in rapporto a questi, della sua necessità e proporzionalità. In linea generale va certamente notato che tale test non è – a ben vedere – molto dissimile, nel suo schema, da quello largamente seguito dalla Corte di Giustizia nella verifica della legittimità di una normativa nazionale che restringe o ostacola una delle libertà di circolazione nel mercato interno. In tali casi infatti, riscontrata l’esistenza di una legittima esigenza imperativa, o di un interesse generale di uno Stato membro, che potrebbe giustificare una restrizione alla circolazione di un prodotto o di un servizio, la Corte valuta se la misura restrittiva non solo sia idonea al perseguimento di tale obiettivo, ma sia anche necessaria e proporzionata (sia cioè strettamente indispensabile ed il meno gravosa possibile) [14]. Inoltre, il test di proporzionalità – seppur non parametrato su condotte statali ma private – [continua ..]


4. Rapporto tra poteri della Commissione e delle autorità-giudici nazionali: valutazione di compatibilità e nozione di aiuto di Stato

Ricostruito in termini generali l’approccio della Commissione verso la materia degli aiuti di Stato, la prima questione (accennata in premessa) riguarda dunque la delimitazione dei poteri delle autorità nazionali in rapporto alla competenza (esclusiva) della Commissione. Il confine appare formalmente netto: a livello nazionale la competenza è circoscritta alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato (art. 107, par. 1, TFUE), all’obbligo (in caso di progetti nuovi di aiuti di Stato) di notifica e di standstill (art. 108, par. 3, TFUE), alla corretta applicazione dei regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica. Il coinvolgimento delle autorità nazionali nella procedura di erogazione degli aiuti implica tuttavia lo svolgimento di operazioni talvolta complesse dovute in primis alle difficoltà che le stesse possono incontrare proprio in relazione alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato e, in secondo luogo, alla corretta interpretazione ed applicazione dei numerosissimi atti di diritto derivato che la Commissione ha provveduto ad adottare dall’emanazione del suo Action Plan del 2005. Riguardo al primo aspetto – oltre alle difficoltà connesse alla corretta individuazione dei singoli elementi che compongono la nozione di aiuto di Stato – occorre in particolare dar conto che non sempre la distinzione tra il concetto di aiuto di Stato (in quanto misura distorsiva) e quello della sua compatibilità con il mercato, è percepita in maniera netta [17]. La valutazione di compatibilità si fonda su un’analisi di tipo sostanzialmente economico e si differenzierebbe dunque in maniera marcata da quella – di tipo giuridico – condotta per verificare l’esistenza di un aiuto di Stato [18]. Non di meno, tra il concetto di compatibilità e quello di aiuto di Stato è possibile individuare un punto di raccordo (l’anti-concorrenzialità della misura) che impedisce di separare nettamente i confini tra l’uno e l’altro, e che in taluni casi rende difficile un corretto approccio da parte di un operatore giuridico. L’accertamento dell’impatto anticoncorrenziale della misura è infatti un’a­na­lisi che viene svolta (seppur con un grado diverso) sia ai fini della qualificazione di una misura come aiuto di Stato, sia nell’ambito del [continua ..]


5. I regolamenti di esenzione e le conseguenze in termini di rapporto tra ruolo della Commissione e ruolo delle autorità nazionali

Si è già riferito che la Commissione, nell’ambito dei suoi due programmi di modernizzazione della disciplina degli aiuti di Stato, ha provveduto ad emanare un’ingente quantità di atti a carattere generale quali regolamenti, comunicazioni e decisioni. I primi, in particolare, sono diretti a stabilire quali categorie di misure possono beneficiare dall’esenzione dell’obbligo di notifica, in quanto ri­tenute ex ante già compatibili. Come noto, sono atti direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali. È nella responsabilità delle amministrazioni verificare se talune misure rientrino nel campo di applicazione del regolamento in questione, con la conseguenza che qualora la misura di aiuto sia erogata sul­l’erroneo convincimento della loro rispondenza alle condizioni contenute nel regolamento, tali misure saranno considerate aiuti illegali. È bene infatti rimarcare che l’applicazione dei regolamenti – per loro intrinseca caratteristica – non comporta alcuno spazio di discrezionalità a livello nazionale. Un errore interpretativo non sarebbe in linea di principio scusabile e, dunque, in caso di dubbio le autorità nazionali sarebbero opportunamente tenute a notificare l’a­iuto. Il regolamento dovrebbe pertanto indicare criteri chiari, puntuali e trasparenti, che consentano alle autorità nazionali di limitare al minimo il margine di errore [28]. In ogni caso – come precisato molto di recente dalla Corte di Giustizia – poiché l’esenzione dall’obbligo di notifica costituisce un’eccezione al sistema generale, le condizioni poste dal regolamento devono essere soggette ad interpretazione restrittiva. Tuttavia, come dimostrano diversi casi portati al­l’attenzione della Corte di Giustizia, anche disposizioni particolarmente chiare possono ingenerare taluni dubbi circa l’ambito della competenza a livello nazionale. Nel recente caso Eesti Pagar AS [29], ad esempio, il giudice a quo aveva posto un quesito sulla corretta interpretazione da dare all’art. 8 del regolamento 800/2008. Tale norma richiede che, ai fini dell’esenzione della misura, l’au­to­rità nazionale verifichi se il beneficiario abbia effettivamente avviato i lavori per investimento/progetto in un [continua ..]


6. Segue: il rapporto tra valutazione di compatibilità e poteri delle autorità nazionali riguardo alle Comunicazioni e i vincoli per la Commissione

Il rapporto tra il giudizio di compatibilità svolto dalla Commissione e le valutazioni effettuate dalle autorità nazionali è ancora meno netto nel caso delle Comunicazioni, Linee guida e Orientamenti. La finalità di tali atti – divenuti nel tempo sempre più articolati e dettagliati – è duplice: i) assolvere ad una generale esigenza di trasparenza degli atti e di prevedibilità della valutazione di compatibilità della Commissione in caso di aiuti sottoposti ad obbligo di notifica; ii) guidare le autorità nazionali e indurle a predisporre misure di aiuto che rispondano già a tali criteri (e che dunque avranno maggiori probabilità di essere autorizzate). Come noto atti del genere, a differenza dei regolamenti, non sono vincolanti per gli Stati membri. Tale concetto esige tuttavia una precisazione anche alla luce della nota sentenza che la Corte di Giustizia ha reso nel caso Kotnik [37] sollevato dalla Corte costituzionale slovena. Il caso era complesso e riguardava, come noto, una comunicazione in materia bancaria. Tra le varie questioni portate all’attenzione della Corte la prima riguardava gli effetti e la portata di tale comunicazione. Nella fattispecie la Commissione aveva stabilito che, ai fini di una sua valutazione positiva, l’aiuto dovesse limitarsi allo stretto necessario e che tale condizione si riteneva soddisfatta nel caso in cui lo Stato a­vesse imposto «alle banche in difficoltà, prima della concessione di qualsivoglia aiuto di Stato, di convertire in capitale i titoli subordinati o svalutarli» o «di impiegare integralmente tali titoli per assorbire le perdite (punto 44 della Comunicazione)». Ebbene, la Corte osserva che «la circostanza che una misura di aiuto di Stato rispetti i criteri enunciati al punto 44 della comunicazione sul settore bancario costituisce, in linea di principio, una condizione sufficiente perché la Commissione ne dichiari la compatibilità con il mercato interno» [38]. Lo Stato che osservi tale condizione può dunque vantare un legittimo affidamento sul successivo valutazione di compatibilità da parte della Commissione. Nel caso in cui invece lo Stato non riesca, «non si potrà [ovviamente] ritenere che l’aiuto di Stato di cui trattasi sia stato limitato al minimo necessario, come richiede il punto 15 della [continua ..]


7. I rapporti tra la valutazione di compatibilità e il giudizio in sede nazionale

Più complesso è il rapporto tra la competenza esclusiva della Commissione e i poteri dei giudici nazionali. Senza alcuna pretesa di esaustività, è opportuno tuttavia sottolinearne gli elementi principali, non senza evidenziare, a titolo esemplificativo, alcune delle questioni che denotano la difficoltà di separare nettamente i confini tra la competenza dell’una e degli altri. Secondo una giurisprudenza consolidata, «l’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato […] incombe, da un lato, alla Commissione e, dall’al­tro, ai giudici nazionali» con «ruoli distinti ma complementari» [45]. Se la Commissione ha la competenza in via esclusiva a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato, i giudici nazionali invece «provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione» [46]. L’art. 107 TFUE non gode, infatti, di efficacia diretta, sicché «i singoli non possono […] in forza del solo art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario avanti ai giudici nazionali, né chiedere a questi ultimi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, su un’eventuale incompatibilità»[47]. Tuttavia, se il giudice è nella posizione migliore per trarre tutte le conseguenze giuridiche, dal punto di vista interno, connesse all’illegittimità della misura di aiuto, e dunque per offrire una tutela giurisdizionale alle parti private, il suo ruolo è d’altra parte confinato entro margini abbastanza precisi. Innanzitutto, il giudice deve rimediare concretamente agli effetti della situazione illegittima [48]. Attraverso gli strumenti a sua disposizione nell’ordinamento nazionale, egli ha l’obbligo di raggiungere il risultato voluto dal diritto dell’U­nio­ne europea e cioè il ripristino dello status quo ante [49]. In secondo luogo, il giudice nazionale, nell’ambito della propria discrezionalità, dovrà, in ogni caso, tenere conto dei principi vigenti a livello di Unione europea [50]. Infine, il giudice nazionale è vincolato dalle decisioni adottate dalla Commissione, intervenute prima o nelle more del giudizio [51]. Le [continua ..]


8. La discrezionalità tecnica della Commissione e i parametri 'e­sterni' per la valutazione di compatibilità: il rispetto delle altre norme del Trattato

Quanto espresso nei precedenti paragrafi introduce la seconda questione, connessa alla precedente: l’individuazione dei limiti all’esercizio discrezionale della competenza da parte della Commissione. Tali limiti corrispondono in primis ai criteri che la stessa Commissione esplicita nei suoi atti a contenuto non vincolante e che, per tale ragione, è tenuta a rispettare nella sua valutazione di compatibilità. A ciò occorre evidentemente aggiungere – trattandosi di una discrezionalità tecnica – il rispetto di un obbligo generale di diligenza [68] e dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento (con conseguenze in termini di corretta motivazione della decisione) [69]. Ci sono tuttavia ulteriori limiti – meno evidenti – di cui tenere conto. L’art. 107 TFUE non costituisce infatti l’unica norma in riferimento alla quale la Commissione svolge il suo giudizio. Nel caso, ad esempio dei finanziamenti di servizi di interesse economico generale, l’analisi è condotta nell’ambito del­l’art. 106 TFUE (e del pacchetto di normativa derivata) e non dell’art. 107 TFUE. Ma anche nel più circoscritto ambito di tale ultima norma non è escluso che la Commissione non sia vincolata al rispetto di ulteriori disposizioni del TFUE. Nell’ipotesi di aiuti concessi mediante misure fiscali, è infatti possibile che la misura che istituisce il tributo, e contestualmente ne dispone l’esonero, sia da considerare come una misura unitaria dal punto di vista della disciplina sugli aiuti di Stato [70]. La Commissione, al termine di una indagine formale, potrebbe quindi adottare una decisione negativa su un aiuto illegale, rilevando che taluni elementi costitutivi della misura di aiuto, e strettamente collegati al suo oggetto e funzionamento, si pongono in contrasto con altre norme del Trattato – quali ad esempio gli artt. 30, 110, 49 e 56 TFUE, nonché da ultimo, l’art. 63 TFUE [71] – e dunque incidono direttamente sulla compatibilità dell’aiuto. Secondo una giurisprudenza costante, «la procedura prevista dall’art. 93 [art. 108 TFUE] non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del trattato stesso. Pertanto un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità contrasti con altre [continua ..]


9. I limiti alla discrezionalità della Commissione. Il controllo giurisdizionale sulle decisioni contenenti una valutazione sulla compatibilità degli aiuti

Nonostante il fatto che la Commissione goda di un ampio potere discrezionale [86], le sue valutazioni sono dunque ed evidentemente suscettibili di controllo giurisdizionale. Al di là di quanto si è già detto – e di ciò che sarà ulteriormente precisato – la prima banale ragione è che il giudizio della Commissione sfocia in decisioni vincolanti (rivolte agli Stati), come tali soggette al sindacato giurisdizionale della Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 263 TFUE. Con quale intensità può tuttavia svolgersi il controllo sulla legittimità delle valutazioni adottate dalla Commissione? La Corte di Giustizia non può certamente entrare nel merito delle questioni esaminate (né tanto meno sostituire con un suo giudizio la valutazione della Commissione). Formalmente, pro­prio in virtù dell’ampiezza della discrezionalità di tale potere, «il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo del­l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere» [87]. Il sindacato della Corte di Giustizia non è tuttavia limitato come può sembrare, per una serie di ragioni. Innanzitutto, la Commissione è tenuta ad un rigoroso rispetto delle regole di procedura (ad esempio del contraddittorio), regole che nel corso del tempo si sono via via sempre più affinate e che non riguardano solo la posizione dello Stato membro ma anche delle parti private. È vero, da un lato, che, a differenza ad esempio del settore antitrust, le garanzie procedurali sono molto meno stringenti (le difficoltà dell’esercizio del diritto di accesso ne costituiscono un esempio) e questo è dovuto proprio al fatto che la procedura di controllo non è svolta nei confronti di soggetti privati ma dello Stato. Tuttavia, dall’altro lato, il rafforzamento del sistema di tutela dei diritti a livello dell’Unione e in particolare i principi del giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU e 47 della Carta europea dei diritti inducono e obbligano la Commissione ad innalzare il livello di tali garanzie, pena, in caso di lesione, [continua ..]


10. Osservazioni conclusive

Alla luce si quanto illustrato nei precedenti paragrafi, la materia degli aiuti di Stato si conferma complessa e di non immediata sistematizzazione. La delimitazione tra la competenza (esclusiva) della Commissione e quella esercitata, con ruoli diversi, dalle autorità e dai giudici nazionali non sempre appare netta nella pratica e il rischio è chiaramente quello di una (anche non voluta) interferenza. La discrezionalità di cui gode la Commissione nell’esercizio della sua competenza in tale settore può inoltre ingenerare il timore che l’ampiezza di tale potere debordi in un’ingerenza nelle politiche interne degli Stati membri e in ogni caso induca la Commissione a valutazioni non sempre di natura tecnica ed oggettiva. Si è tuttavia avuto modo di illustrare che per quanto tale competenza sia ampia, il sistema giurisdizionale dell’Unione europea – che la Corte di Giustizia ha sempre indicato come completo e coerente – consente un controllo efficace, non solo in punto di legittimità (attraverso il ricorso in annullamento) ma anche con un sindacato sulla carenza e sulla responsabilità extracontrattuale. A livello di diritto primario rimane in ogni caso salda la concezione tradizionale, di impronta internazionalistica, secondo cui la materia degli aiuti di Stato si caratterizza per un rapporto sostanzialmente riservato e bilaterale tra la Commissione e lo Stato membro, in forza del quale lo Stato è l’unico soggetto inadempiente e responsabile di fronte alle istituzioni dell’Unione europea. Aderendo a tale impostazione è evidente che anche il ruolo dei privati sia fortemente penalizzato. Il metodo utilizzato dalla Corte per spiegare e risolvere le tensioni tra diritto dell’Unione europea e ordinamento interno (in particolare per quanto riguarda l’autonomia procedurale interna) porta, tuttavia, a risultati assai differenti nella materia degli aiuti di Stato rispetto ad altri settori che pure potrebbero essere affini, come ad esempio agli aiuti direttamente concessi dall’Unione europea. Occorre infatti tornare a rimarcate che nella materia degli aiuti di Stato, l’o­biettivo del controllo della Commissione è precisamente quello di evitare l’al­terazione delle condizioni concorrenziali del mercato attraverso la concessione di un aiuto illegale ed incompatibile. Nel caso, invece, [continua ..]


NOTE